Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 marzo 2017, n. 13931

L’articolo 131-bis sulla particolare tenuità del fatto che sarebbe stato presumibilmente applicato in Italia alla teppista condannata anche per lesioni non blocca la sua espulsione in Bielorussia, ad impedire il rimpatrio sono invece i rischi di trattamenti inumani e degradanti ai quali può essere sottoposta l’estradanda

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 22 marzo 2017, n. 13931

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata in (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/10/2016 della Corte di appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cardia Delia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza, sopra indicata, della Corte di appello di Messina, che dichiarava la sussistenza delle condizione per la sua estradizione al Governo della Bielorussia, richiesta per il suo perseguimento penale per il reato di lesioni volontarie gravi commesse per motivi di teppismo ai danni di (OMISSIS) il (OMISSIS).

Secondo quanto indicato nelle misura cautelare emessa nei confronti della (OMISSIS) dalle autorita’ giudiziarie dello Stato richiedente per il reato di cui all’articolo 147 c.p., il (OMISSIS) sarebbe stato aggredito da due ragazzi e, poi caduto a terra, anche dalla estradanda con un calcio che lo aveva attinto all’occhio.

A seguito dell’aggressione (OMISSIS) aveva riportato il distacco della retina, con riduzione della vista.

Le prove erano costituite dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa nell’immediatezza del fatto e ribadite successivamente come testimone nel corso del processo celebratosi a carico degli altri due coimputati, condannati rispettivamente a nove e tre anni di reclusione; nonche’ dalle stesse dichiarazioni di questi ultimi, che avevano riscontrato quelle della persona offesa (l’uno aveva dichiarato che (OMISSIS) era stato colpito dagli altri due imputati, l’altro aveva ammesso di aver dato calci alla vittima allontanandosi poi con la donna), e di testimoni presenti ai fatti.

2. Nel ricorso, proposto a mezzo del difensore di fiducia, si deducono i seguenti motivi di annullamento.

2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell’articolo 705 c.p.p., comma 1, e Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, articolo 33.

Secondo la ricorrente, la documentazione acquisita (riguardante il materiale probatorio che la Corte di appello doveva esaminare, versandosi in regime non convenzionale) non risulterebbe tradotta dall’autorita’ diplomatica o consolare, come previsto dalla citata legge, ma da un mero ufficio traduzioni della Camera di Commercio della Bielorussia e quindi priva di valore legale (ne’ vi e’ un attestazione di conformita’ o autenticita’ della sede diplomatica).

Relativamente alle fonti di prova, la ricorrente contesta la mancata trasmissione dell’atto di “confronto all’americana” citato dalle autorita’ richiedenti. Evidenzia altresi’ che non sarebbe evidente ne’ certa la prova della responsabilita’ della ricorrente in ordine ai fatti contestati, in quanto il coimputato (OMISSIS) avrebbe soltanto dichiarato di aver subito un’aggressione ad opera della presunta vittima e di essersi dato alla fuga insieme alla ricorrente, la persona offesa avrebbe solo tre anni piu’ tardi dichiarato di aver subito dei colpi ad opera della ricorrente. Si rileva che le lesioni refertate alla persona offesa, con una prognosi di 4-5 giorni, sarebbero state depenalizzate e comunque risulterebbero incompatibili con la gravita’ delle lesioni contestate alla ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 705 c.p.p., articolo 111 Cost. e articolo 64 c.p.p..

Ai coimputati non sarebbero stati dati gli avvisi ex articolo 64 c.p.p. e nello Stato richiedente non risulterebbe tutelato il diritto ad un giusto processo in termini analoghi a quanto previsto in Italia.

La Corte di appello avrebbe dovuto verificare la violazione in Bielorussia dei diritti umani, sulla base della documentazione prodotta dalla quale risulterebbe l’esistenza di trattamenti inumani e degradanti.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 705 c.p.p. e articolo 27 Cost., in correlazione alla possibilita’ di applicare alla ricorrente la pena di morte e trattamenti contrari alla dignita’ dell’uomo, non essendo sufficiente la mera assicurazione fornita dalla Procura della Repubblica dello Stato richiedente.

2.4. Con il quarto motivo si contesta la sussistenza della c.d. “doppia incriminazione”, in relazione al reato di “teppismo”, non potendosi questo identificare nella aggravante dei motivi abietti e futili. Per quanto attiene al reato di lesioni, la ricorrente deduce che lo stesso non sarebbe punibile in Italia ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., sussistendone tutti i presupposti, e risulterebbe in ogni caso prescritto alla data della domanda di estradizione (2 dicembre 2015).

La ricorrente evidenzia altresi’ di essere radicata in Italia e di essere esposta al rischio di scontare la pena in un Paese dove non sono tutelati i diritti dell’uomo.

Con memoria depositata il 23 febbraio 2007, il difensore insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziando la carenza in Bielorussia di garanzie del rispetto dei diritti fondamentali (come dimostrato dalla conduzione delle indagini di non voler accertare la verita’), la contrarieta’ ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (avendo l’estradizione ad oggetto il teppismo, reato generico che molti paesi hanno abolito), l’omessa valutazione della legittima difesa, l’insufficienza delle assicurazioni fatte dallo Stato richiedente sul trattamento al quale la ricorrente sara’ sottoposta, non avendo la Bielorussia aderito a nessuna convenzione per la tutela dei diritti umani.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Il primo motivo e’ privo di fondamento.

2.1. La normativa invocata dal ricorrente non e’ infatti pertinente, in quanto relativa alla documentazione da esibire nel procedimento amministrativo.

Relativamente al procedimento di estradizione, che presuppone un rapporto tra Stati, l’autenticita’ dei titoli giustificativi della relativa domanda e’ invece garantita dal carattere ufficiale della medesima, qualora gli atti prodotti siano ad essa allegati per farne parte integrante (tra tante, Sez. 6, n. 10112 del 10/03/2006, Gogolinca, Rv. 233741; Sez. 6, n. 48414 del 09/10/2008, Dalli Cardillo, Rv. 242425; Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, Rivis, Rv. 260453).

Tale principio vale pertanto anche per la autenticita’ della traduzione degli atti trasmessi dallo Stato richiedente.

2.2. Quanto alla sussistenza dei “gravi indizi di colpevolezza”, la prospettiva della ricorrente e’ erronea in quanto esige un livello di evidenza e certezza del compendio indiziario incompatibile con la verifica di garanzia, che, in base all’articolo 705 c.p.p., e’ tenuto ad effettuare il giudice italiano, che deve essere ancorata pur sempre ad un giudizio prognostico di probabile colpevolezza.

Nella specie, gli elementi indicati dalla Corte di appello delineano un quadro indiziario grave a carico della ricorrente sia in ordine alla sussistenza del fatto che alla sua colpevolezza.

Le censure difensive non hanno pregio in quanto infondate (le dichiarazioni della persona offesa erano state rese sin dalla immediatezza dei fatti e poi reiterate in giudizio) ovvero prive di interesse (il “confronto all’americana” era indicato dalle autorita’ bielorusse come un atto a carico della ricorrente) o comunque non consentite (la ricorrente propone una lettura meramente alternativa delle risultanze processuali, come nel caso della perizia che attesta in modo chiaro l’indebolimento permanente della vista).

3. Anche il secondo motivo non ha fondamento.

Va ribadito che non costituisce condizione ostativa all’estradizione la circostanza che l’ordinamento straniero presenti garanzie processuali non corrispondenti a quelle previste da quello italiano, purche’ siano assicurate le fondamentali esigenze della difesa (Sez. 6, n. 3125 del 21/09/1995, Di Maio, Rv. 202727).

Pertanto, non e’ rilevante che il sistema processuale penale dello Stato richiedente abbia un meccanismo di avvisi identico a quello previsto dall’articolo 64 c.p.p., posto che le dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai computati risultano essere state assistite dalle fondamentali garanzie difensive.

Appaiono inoltre generiche le censure sul mancato rispetto da parte dello Stato richiedente del rispetto dei diritti processuali fondamentali.

Quanto all’esistenza di trattamenti inumani e degradanti in Bielorussia, si affrontera’ tale questione al § 5 congiuntamente al terzo motivo.

4. Non e’ fondato neppure il quarto motivo con cui si contesta la sussistenza della c.d. “doppia incriminazione”.

Relativamente alla questione della circostanza aggravante, va ribadito che, ai fini della concedibilita’ dell’estradizione per l’estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilita’, di cui all’articolo 13 c.p., comma 2, non e’ necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma e’ sufficiente che lo stesso “fatto” sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversita’ del titolo e la difformita’ del trattamento sanzionatorio (tra tante, Sez. 6, n. 15927 del 28/03/2013, D’Angelantonio, Rv. 254818).

Pertanto, e’ sufficiente nel caso in esame che il fatto storico per cui e’ stata domandata l’estradizione integri il reato di lesione personale, in quanto la contestazione di elementi circostanziali non viene ad immutare il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale e giuridica (cfr. in tema di specialita’, Sez. 1, n. 27684 del 26/06/2007, Baratto, Rv. 236932; Sez. 2, n. 8945 del 01/12/2015, dep. 2016, La Torre, Rv. 265834), incidendo soltanto sull’aggravamento della sanzione prevista dall’ordinamento dello Stato richiedente.

In ordine alla rilevanza delle dedotte cause che possono incidere sulla punibilita’ in concreto del reato in Italia, va altresi’ riaffermato che la norma di cui all’articolo 13 c.p., comma 2 impone soltanto la garanzia del controllo di compatibilita’ dei due ordinamenti statali, salvo contrarie disposizioni delle convenzioni internazionali (Sez. 5, n. 24423 del 26/05/2006, Fabbrocino, Rv. 234421).

Nel caso di regime extraconvenzionale, spettera’ in ogni caso al Ministro della Giustizia, che puo’ liberamente decidere se dar corso o meno alla domanda estradizionale, valutare complessivamente l’opportunita’ della consegna, alla luce degli elementi segnalati dalla ricorrente.

5. E’ fondato il terzo motivo.

Questa Corte, con riferimento ad una recente procedura estradizionale per l’estero riguardante la Bielorussia, ha rilevato che nel Rapporto 2015 del Relatore Speciale sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia (documento O.N.U. A/HRC/29/43 del 29.4.2015), presentato alla 29ma Sessione del Consiglio dei Diritti Umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, erano stati evidenziati elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione in tale Stato, ed in particolare erano state evidenziate carenze sistemiche e generalizzate, che riguardavano determinati gruppi di persone e determinati centri di detenzione (Sez. 6, n. 24475 del 04/05/2016, Cernobrovciuc, Rv. 268703).

Nella stessa pronuncia, la Corte, richiamando i principi gia’ affermati in analoghe situazioni (cfr. Sez. 6, n. 46212 del 15/10/2013, Van Coolwijk, Rv. 258082), ha ritenuto doveroso un approfondimento istruttorio per accertare l’eliminazione o la significativa attenuazione della negativa situazione denunciata nell’ambito dell’attivita’ istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ritiene il Collegio di aderire a tale orientamento e che quindi analogo approfondimento istruttorio si imponga nel caso di specie, non potendosi ritenere sufficienti le assicurazioni del “rispetto dei diritti umani” contenute nella domanda estradizionale, in quanto assolutamente generiche (tenuto conto viepiu’ che lo Stato richiedente non e’ neppure parte alla Convenzione CEDU).

La Corte territoriale dovra’ dunque verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che il ricorrente, se consegnato in estradizione allo Stato richiedente, corra, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato, un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’articolo 698 c.p.p., comma 1, articolo 705 c.p.p., comma 2, e articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Corte EDU, Soering c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989).

A tal fine, la Corte territoriale procedera’, ai sensi dell’articolo 704 c.p.p., comma 2, agli accertamenti ritenuti necessari.

Valutera’ a tale scopo l’opportunita’ di chiedere, per il tramite del Ministro della Giustizia, la trasmissione di informazioni complementari allo Stato richiedente, in modo da consentirgli di fornire tempestivamente i pertinenti elementi di conoscenza in riferimento agli aspetti critici sopra segnalati e agli altri ritenuti rilevanti.

Al riguardo, la Corte di rinvio considerera’ che il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l’estradando verra’ sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti, le Autorita’ dello Stato richiedente offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione della persona richiesta in consegna ad un trattamento diverso da quello previsto nell’ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilita’ di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura (Sez. 6, n. 10965 del 11/02/2015, Pizzolato, Rv. 262934).

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve annullata con rinvio degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria perche’, in coerente applicazione dei principi di diritto dettati, proceda ad un nuovo giudizio sui punti critici segnalati, colmando – nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito – le indicate lacune.

La cancelleria procedera’ alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 203 disp. att. c.p.p..

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