Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 giugno 2017, n. 30827

L’errore di fatto, come falsa rappresentazione che puo’ escludere la sussistenza dell’elemento psicologico, rileva se il soggetto si rappresenta la realta’ di fatti che, se effettivamente sussistessero, escluderebbero l’antigiuridicita’ del suo comportamento. Invece, l’ignoranza della norma integratrice (perche’ in esso incorporata) del precetto penale non costituisce errore sul fatto ma ignoranza della legge penale, rilevante solo se inevitabile. L’errore rilevante ex articolo 47 cod. pen., comma 3, e’ quello relativo alle norme extrapenali che non integrano quella incriminatrice (norme destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, esplicitamente o implicitamente, dal precetto penale), non anche quello circa le norme extrapenali integranti la norma incriminatrice. L’articolo 348 cod. pen. e’ norma penale in bianco perche’ presuppone l’esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l’area oltre la quale non e’ consentito l’esercizio di determinate professioni: l’errore sulle norme da esso richiamate e’ quindi parificabile a errore sulla legge penale e non ha valore scriminante ex articolo articolo 47 cod. pen.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 21 giugno 2017, n. 30827

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/12/2015 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza n. 2176/2016 della Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Trieste a (OMISSIS) ex articolo 348 cod. pen. per abusivo esercizio della professione di consulente del lavoro, ma ha ridotto la pena.

2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede annullarsi la sentenza per: a) mancanza dell’elemento psicologico del reato ex articolo 348 cod. pen. stante che, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio, (OMISSIS) rappresento’ compiutamente la sua situazione alla Direzione provinciale del Lavoro (Ispettorato del Lavoro) di Trieste; b) violazione dell’articolo 47 cod. pen., comma 3, per essere l’imputato incorso in erronea rappresentazione di elementi materiali del reato e non in errore di diritto, cancellandosi dall’Ordine dei dottori commercialisti e ritenendo che la contestuale iscrizione all’Istituto nazionale revisori legali fosse sufficiente per espletare il lavoro; c) disconoscimento delle circostanze generiche, trascurando la buona fede del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.

1.1. L’errore di fatto, come falsa rappresentazione che puo’ escludere la sussistenza dell’elemento psicologico, rileva se il soggetto si rappresenta la realta’ di fatti che, se effettivamente sussistessero, escluderebbero l’antigiuridicita’ del suo comportamento (Sez. 6, n. 3485 del 25/02/1983, Rv. 158576). Invece, l’ignoranza della norma integratrice (perche’ in esso incorporata) del precetto penale non costituisce errore sul fatto ma ignoranza della legge penale, rilevante solo se inevitabile (Sez. 6, n. 27941 del 31/05/2016, Rv. 267390; Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, Rv. 258991). L’errore rilevante ex articolo 47 cod. pen., comma 3, e’ quello relativo alle norme extrapenali che non integrano quella incriminatrice (norme destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamate, esplicitamente o implicitamente, dal precetto penale), non anche quello circa le norme extrapenali integranti la norma incriminatrice (Sez. 2, n. 17205 del 19/04/2002, Rv. 22171201; Sez. 2, n. 148 del 22/10/1993, dep. 1994, Rv. 197026; Sez. 1, n. 8827 del 25/05/1983, Rv. 160844).

1.2. L’articolo 348 cod. pen. e’ norma penale in bianco perche’ presuppone l’esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l’area oltre la quale non e’ consentito l’esercizio di determinate professioni: l’errore sulle norme da esso richiamate e’ quindi parificabile a errore sulla legge penale e non ha valore scriminante ex articolo articolo 47 cod. pen. (Sez. 6, n. 1632 del 06/12/1996, dep. 1997, Rv. 208185). In questo quadro normativo, la Corte di appello ha cosi’ argomentato (pag. 2): ” (OMISSIS), successivamente alla sua cancellazione dall’albo dei commercialisti, si e’ occupato per vari anni, a partire dal 26 febbraio 1999, reiteratamente, della tenuta e della trasmissione di documentazione fiscale, attivita’ esplicitamente riservate ai professionisti iscritti all’albo, la pretesa buona fede dell’imputato deve escludersi con sicurezza, alla luce della qualifica professionale specializzata del medesimo, il cui grado di diligenza richiesto nella conoscenza della normativa in oggetto era maggiore, con conseguente esclusione della pretesa inevitabilita’ dell’errore (…) errore di diritto, in quanto tale inescusabile, alla luce delle specifiche competenze professionali del prevenuto, il quale ben avrebbe potuto accertare, presso gli organi competenti, i requisiti indispensabili per il legittimo svolgimento dell’attivita’ professionale abusivamente esercitata”. Questa conclusione vale a fortiori se come congruamente considerato, con esiti convergenti, dai giudici di merito – il ricorrente non era agli inizi della sua carriera professionale, avendo per molti anni operato proprio in un settore che necessariamente lo rende edotto delle questioni in materia (Sez. 6, n. 36410 del 3/06/del 2014; Sez. 6, n. 1632 del 06/12/1996, dep. 1997, Rv. 208185; Sez. 6, n. 1632 del 06/12/1996, dep. 21/02/1997, Rv. 208185).

2. Anche il terzo motivo di ricorso e’ infondato. Il riconoscimento delle attenuanti generiche e’ un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato e alla personalita’ del reo (Sez.6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). Nel caso in esame, la Corte d’appello ha idoneamente esplicitato di non avere ritenuto concedibili le circostanze attenuanti generiche perche’ incompatibili con la “personalita’ dell’imputato, in relazione al prolungato periodo in cui l’illecita condotta e’ stata reiteratamente posta i essere dal prevenuto nonche’ considerati i suoi precedenti penali, con particolare riferimento alla contestata e ritenuta recidiva reiterata”.

2. Dal rigetto del ricorso deriva ex articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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