Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 19 aprile 2017, n. 18889

L’induzione indebita a dare o promettere utilità va esclusa quando non è possibile rilevare lo stato di soggezione del privato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 19 aprile 2017, n. 18889

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 31/03/2015 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso e, in via subordinata, perche’ il reato sia dichiarato estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) chiede l’annullamento della sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ferrara del 4 luglio 2012 che lo aveva dichiarato, all’esito di giudizio abbreviato, responsabile per il reato di cui all’articolo 321 c.p. e che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

All’imputato era stato contestato di aver, tra il (OMISSIS), promesso al funzionario del Comune di Ferrara (OMISSIS), competente per il settore edilizio, su richiesta di quest’ultimo, la somma di Euro 5.000 per la gestione ed approvazione di una pratica edilizia dallo stesso presentata come geometra privato (somma che non era stata materialmente consegnata per l’arresto del (OMISSIS) per altro reato) (capo A).

In ordine ad altra analoga imputazione (capo B), l’imputato era stato prosciolto in primo grado per la prescrizione del reato.

1.1. Dalle sentenze di merito, la vicenda risulta cosi’ ricostruita.

Il procedimento aveva tratto origine da quello a carico del (OMISSIS), nel quale quest’ultimo e’ stato condannato per corruzione (articolo 319 c.p.), cosi’ i suddetti fatti riqualificati dall’originaria imputazione di concussione.

Nell’ambito di indagini svolte a carico di funzionari del Comune di Ferrara, era stata rinvenuta nell’abitazione del (OMISSIS) documentazione relativa ad una pratica edilizia del (OMISSIS) ed era stato accertato che quest’ultimo aveva presentato una DIA in relazione ad un fabbricato sito in localita’ (OMISSIS), che aveva ricevuto il 20 febbraio 2008 parere favorevole da parte del (OMISSIS).

Il (OMISSIS), sentito come persona informata dalla polizia giudiziaria, aveva dichiarato di aver presentato in Comune una pratica edilizia per un fabbricato, inizialmente curata dall’architetto comunale Riberti, conclusasi positivamente e che successivamente in ordine ad essa aveva presentato una variante in corso d’opera affidata al (OMISSIS). il (OMISSIS) gli aveva rappresentato problematiche da risolvere, convocandolo prima in Comune e poi presentandosi direttamente presso il suo studio, facendogli intendere la necessita’ di versare 5.000 Euro per l’ulteriore sviluppo della pratica. Il (OMISSIS) aveva aderito all’offerta, in ragione dell’importanza del progetto, precisando di aver parlato di tale somma (che sarebbe stata versata all’esito della dichiarazione di agibilita’ del fabbricato) sia nel colloquio telefonico del 20 febbraio 2008 che in quello presso il suo studio del 27 febbraio 2008.

(OMISSIS), che aveva invece negato gli addebiti, aveva dichiarato che la prativa di variante presentata dal (OMISSIS) nel gennaio 2008 presentava effettive problematiche per la agibilita’, a causa delle quali era stato costretto a modificare il progetto.

1.2. Il Giudice dell’udienza preliminare aveva escluso che si versasse nell’ipotesi concussiva, posto che non era ravvisabile una posizione di soggezione del (OMISSIS), stante i pregressi e consolidati rapporti con il (OMISSIS) (aveva assunto nel suo studio una persona raccomandatagli dal geometra comunale e avevano collaborato in passato nella redazione di progetti) e il (OMISSIS) aveva approfittato della prassi di mercimonio delle funzioni al fine di assicurarsi un illecito vantaggio, considerati gli obiettivi vizi presenti nella pratica dallo stesso presentata.

1.3. In sede di appello, (OMISSIS) aveva sostenuto la natura concussiva della condotta del (OMISSIS) della quale era stato vittima.

Secondo la Corte territoriale, la prospettiva difensiva era infondata.

La prospettazione da parte del (OMISSIS) di difficolta’ nell’approvazione della pratica presentata dal (OMISSIS) era dovuta, secondo la Corte di appello, alle effettive e manifeste irregolarita’ che la stessa presentava e che erano ben note ad entrambi e che la illecita dazione di danaro doveva risolvere.

La pratica di variante presentata nel gennaio 2008 dal (OMISSIS) prevedeva infatti modificazioni essenziali dell’originario progetto assentito (ovvero la realizzazione di 8 unita’, anziche’ le 6 previste) e come tale necessitava non di una mera DIA, ma di un nuovo titolo edilizio che sostituisse il precedente. Circostanza questa di cui era ben consapevole il (OMISSIS), geometra addentro alle regole in materia edilizia, e che avrebbe comportato da parte del (OMISSIS) l’adozione dei previsti provvedimenti reiettivi.

D’altra parte, sottolineava la Corte di appello, il progetto originario presentato dal (OMISSIS) per la realizzazione di 12 unita’ abitative era stato respinto dal Comune, con conseguente riduzione delle unita’ abitative da assentire previste nel successivo progetto presentato.

Alla luce dei ricostruiti rapporti esistenti tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), la stessa Corte escludeva che si versasse nell’ipotesi di cui all’articolo 319-quater c.p., difettando lo stato di soggezione del privato, evidenziando che nelle condotte corruttive l’abuso del pubblico ufficiale si atteggia come connotazione di risultato delle medesime e non svolge, come nelle condotte concussive e induttive, strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita.

2. Nel ricorso, proposto a mezzo del difensore di fiducia, l’imputato (OMISSIS) deduce:

– (primo motivo) vizio di motivazione per travisamento e contraddittorieta’: la Corte di appello avrebbe ritenuto ammessa da entrambi gli imputati e quindi non contestata la promessa della somma di 5.000 Euro, al contrario a quanto dichiarato dal (OMISSIS) e dalle stesse motivazioni di primo e secondo grado;

– (secondo motivo) erronea applicazione dell’articolo 63 c.p.p., comma 2, e vizio di motivazione: la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla ammissibilita’ e utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese quale persona informata dei fatti dal (OMISSIS), che costituivano l’elemento decisivo a sostegno della tesi accusatoria; il dichiarante, in ragione degli elementi gia’ acquisiti dagli organi inquirenti, doveva essere assunto con i previsti avvisi di legge e con l’assistenza del difensore, con la conseguenza che l’utilizzabilita’ delle sue dichiarazioni doveva essere oggetto di verifica, come di recente chiarito anche dalle Sezioni Unite “Lo Presti”;

– (terzo motivo) vizio di motivazione e violazione dell’articolo 319-quater c.p.: la Corte di appello non avrebbe qualificato il fatto nella fattispecie della induzione indebita sull’erroneo sillogismo corruzione-mancanza evidente dei presupposti per l’approvazione della pratica presentata dal (OMISSIS); mentre anche nell’ipotesi di nuovo conio sussiste l’indebito vantaggio del privato, con la differenza che quest’ultimo cede alla richiesta del pubblico agente non perche’ coartato e vittima del metus, ma perche’ “convinto” dell’utilita’ da conseguire; nel caso in esame, dalle dichiarazioni rese dallo stesso (OMISSIS), emergerebbe una indebita pressione da parte del (OMISSIS) volta ad ottenere denaro con la prospettazione in caso contrario della mancata approvazione della pratica edilizia; in ogni caso, la Corte di appello non avrebbe compiutamente esplicitato le ragioni per le quali avrebbe escluso la fattispecie induttiva;

– (quarto motivo) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, avendo la Corte di appello fatto riferimento, per ritenere congrua la pena, le dazioni corruttive di cui al capo B), in ordine alle quali non era stato compiuto alcun accertamento dal Giudice di primo grado e che, in quanto relative ad altre persone, non potevano essere valutate negativamente a suo carico;

– (quinto motivo) violazione dell’articolo 323-bis c.p., non avendo la Corte di appello applicato d’ufficio (l’atto di appello era stato depositato il 14 febbraio 2013 e la discussione era avvenuta il 31 marzo 2015), in considerazione degli apporti dichiarativi resi dal (OMISSIS), sui quali e’ stato possibile accertare i fatti e condannare il (OMISSIS), la speciale attenuante prevista dal comma 1 della citata norma;

– (sesto motivo) omessa applicazione dell’articolo 131-bis c.p., considerato lo ius superveniens deducibile in sede di legittimita’, ricorrendone i presupposti (pena edittale, applicabilita’ ratione temporis, gli apporti collaborativi del (OMISSIS), la mancata corresponsione della somma, la mancanza della presenza della parte civile nel giudizio di appello, la non abitualita’ del comportamento – non potendosi valutare, perche’ non accertata, la condotta sub B).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Va preliminarmente osservato che il ricorso non presenta profili di totale inammissibilita’ tale, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p. maturate, come nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata.

Ed invero per il reato ascritto all’imputato, anche volendo considerare la data del 4 giugno 2008 indicata nella contestazione, il termine di prescrizione risulta spirato il 4 dicembre 2015, non risultando dagli atti ipotesi di sospensione.

Pertanto, la sentenza impugnata per tale causa deve essere annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La pronuncia di condanna alle statuizioni civili impone peraltro di esaminare il ricorso agli effetti di quest’ultime, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, (tra tante, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331).

Le censure articolate dal ricorrente non hanno tuttavia fondamento.

3. Il primo motivo non ha alcun pregio.

La sentenza impugnata, se pur con una frase di non agevole lettura, quando ha parlato di dato “ammesso” da entrambi i protagonisti della vicenda, si riferiva al “contesto” in cui si era sviluppato il fatto illecito e non a quest’ultimo.

4. La seconda questione non puo’ essere dedotta in questa sede per la prima volta.

Va ribadito che la questione dell’inutilizzabilita’ per violazione del divieto di assumere dichiarazioni, senza le necessarie garanzie difensive, da chi sin dall’inizio doveva essere sentito in qualita’ di imputato o indagato non puo’ essere proposta per la prima volta in sede di legittimita’ se richiede valutazioni di fatto su cui e’ necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263).

5. Non puo’ trovare accoglimento la censura sulla qualificazione giuridica del fatto.

Come hanno affermato le Sezioni Unite (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474), l’elemento differenziatore tra gli illeciti di cui agli articoli 319 e 319-quater c.p. (cui la tipicita’ e’ integrata da due elementi: l’abuso prevaricatore del pubblico agente ed il fine determinante di vantaggio indebito dell’extraneus), deve essere apprezzato cogliendo le connotazioni del rapporto intersoggettivo tra il funzionario pubblico e l’extraneus e, segnatamente, la presenza o meno di una soggezione psicologica del secondo nei confronti del primo: nelle condotte corruttive, pur connotate dall’abuso della veste pubblica, tale abuso si atteggia come connotazione (di risultato) delle medesime e non svolge il ruolo, come accade nei reati di concussione e di induzione indebita, di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita.

Orbene, a tali principi si e’ attenuta la sentenza impugnata nel collocare la condotta del Tornasi nel fuoco dell’articolo 321 c.p., evidenziando, con motivazione non manifestamente illogica, i dati fattuali che dimostravano che l’accordo illecito intervenuto tra questi e l’odierno ricorrente fosse stato concluso su un piano di sostanziale parita’ sinallagmaticita’.

Ne’ puo’ ritenersi elemento decisivo ai fini dell’esclusione della fattispecie di corruzione quello dell’iniziativa assunta dal pubblico ufficiale, che puo’ costituire un indice sintomatico dell’induzione indebita, ma non ne costituisce il requisito che la caratterizza, che resta pur sempre la condotta prevaricatrice del funzionario pubblico, cui consegue una condizione di soggezione psicologica del privato (Sez. 6, n. 52321 del 13/10/2016, Beccaro Migliorati, Rv. 268520).

7. Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, con la conferma delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili

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