Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 19 aprile 2017, n. 18839

Depenalizzata l’introduzione dello yacht nel territorio con evasione Iva

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 19 aprile 2017, n. 18839

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI;

nei confronti di:

(OMISSIS) LTD;

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 03/06/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSI Elisabetta;

lette le conclusioni del PG Dr. Galli Massimo, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cagliari.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 3 giugno 2016, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in via d’urgenza dal pubblico ministero e convalidato dal Gip dello stesso Tribunale in data 21 maggio 2016, nei confronti della societa’ (OMISSIS) LTD con sede a (OMISSIS) ((OMISSIS)), avente ad oggetto lo yacht, modello Predator 84 (Sunseeker) denominato (OMISSIS), iscritto nel (OMISSIS) di proprieta’ di tale societa’, a seguito di impugnazione proposta dalla citata societa’, proprietaria ed armatrice e da (OMISSIS), comandante e possessore della barca, in un procedimento penale a carico di ignoti, per i reati: a) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articoli 282 e 295 per avere introdotto nel territorio dello Stato l’imbarcazione in oggetto beneficiando illegittimamente del regime agevolato di importazione temporanea previsto e disciplinato dal cit. D.P.R., articolo 216, pur non avendone i requisiti avendo circolato nel territorio dell’unione Europea oltre il periodo massimo di 18 mesi; b) di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, articoli 1, 67, 69 e 70 (in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articoli 282 e 295) poiche’ quale proprietario dell’imbarcazione e con la condotta ivi descritta ometteva il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuto all’importazione; in (OMISSIS), fino alla data del sequestro preventivo del natante.

2. Il Collegio del riesame ha escluso la sussistenza di gravi indizi del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articoli 216 e 282 e articolo 295, comma 3, ritenendo che l’imbarcazione non fosse soggetta ai dazi doganali, anche per il fatto che la notizia di reato si riferisce al delitto di evasione IVA all’importazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 622 del 1972, articolo 70 ed ha evidenziato la mancata motivazione sugli elementi di gravita’ indiziaria in ordine a tale ultimo reato, escludendo quindi che vi fosse stata importazione nel territorio italiano, atteso che il natante era stato immesso in libera pratica in Italia ed aveva dovuto stazionare nel porto a causa di avverse condizioni meteorologiche durante il viaggio di traversata dalla Francia alla Tunisia.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Cagliari, chiedendo l’annullamento della pronuncia, in quanto sussisterebbero a suo parere, gravi indizi del reato di cui al capo a), ma comunque almeno di quello di cui al capo b). Dopo avere premesso una descrizione dei fatti posti a base del provvedimento di sequestro, e scaturiti da una verifica dell’Ufficio dogane di Cagliari in data 7 aprile 2015, il pubblico ministero ha illustrato la classificazione delle merci e la Tariffa doganale comune, la cui nomenclatura trova fonte normativa nel regolamento CEE 2658/87, che sottopone a dazio pari a 0, il bene in oggetto.

4. Il pubblico ministero ritiene che erroneamente il Tribunale abbia fatto riferimento agli articoli 200 e 355 del TFUE, i quali hanno a riferimento importazioni originarie, ossia merci interamente ottenute nel Paese di provenienza. Infatti l’imbarcazione in oggetto e’ stata costruita nel 2011 nel Regno Unito, con motori prodotti in Germania e quindi non e’ bene originario del territorio delle (OMISSIS), e non puo’ dunque essere applicata la disciplina del citato articolo 200.

Quanto poi al regime di ammissione temporanea, l’articolo 558 reg. CEE n. 2454/1993, che recepisce la Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, prevede l’esonero totale dai dazi all’importazione per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima in presenza di due condizioni: a) che siano immatricolati fuori del territorio della Comunita’; b) che siano utilizzati da persona “stabilita” fuori del predetto territorio; ed inoltre nei limiti previsti dall’articolo 559 (in caso di emergenza per un massimo di cinque giorni). L’articolo 562, comma 1 prevede poi il c.d. termine di appuramento di diciotto mesi entro i quali si puo’ fruire di un regime di ammissione prima di assegnare la destinazione doganale alla merce. Nel caso di specie, essendo trascorso tale periodo, l’imbarcazione avrebbe dovuto lasciare il territorio dell’Unione, ed invece essendo rimasta in territorio italiano irregolarmente, si configura, ipso iure, il reato di contrabbando.

5. Sarebbe quindi erronea l’affermazione del Tribunale circa il potere degli Stati membri di sostituire i dazi doganali con l’imposta interna, nel caso di specie, IVA all’importazione, atteso che “si tratta di entrate fiscali disciplinate in via esclusiva dall’Unione Europea”, di stretta pertinenza e che non sono nella disponibilita’ degli Stati membri. Quindi non si puo’ parlare, come ha fatto il Tribunale, di un trattamento tributario sostitutivo del dazio.

6. L’ordinanza impugnata avrebbe, secondo la pubblica accusa, impropriamente richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 67, ritenendo che non fosse stata realizzata una importazione definitiva, in quanto nel caso di specie non puo’ parlarsi di importazione temporanea (perfezionamento attivo), che prevede la temporanea importazione di merci in esenzione dalle imposte per essere sottoposte a lavorazione, con obbligo di riesportazione al termine e senza alcun obbligo di presentazione di documentazione doganale e con obbligo di presentazione delle merci in dogana, ma del diverso regime di ammissione temporanea, avente ad oggetto i mezzi di trasporto, rispetto ai quali la mancata uscita dal territorio, determina automaticamente il contrabbando doganale.

7. Ancora erroneamente l’ordinanza impugnata avrebbe citato il regime dell’immissione in libera pratica, in quanto nel caso di specie si verterebbe in tema di irregolare immissione in consumo del bene ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 36. Ne’ e’ pertinente il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia che ha ad oggetto uno scambio intracomunitario e non gia’, come nel caso di specie un bene extra-UE immesso irregolarmente nel territorio doganale comunitario.

8. La societa’ estera (OMISSIS) LTD e (OMISSIS), per il tramite del loro procuratore speciale e difensore Avv. (OMISSIS), hanno depositato il 30 settembre 2016 una memoria difensiva, premettendo in fatto, da una lato, che il termine di appuramento non era ancora scaduto alla data del controllo del 7 aprile 2016, e dall’altro, che non sussisterebbe alcun periculum essendo l’imbarcazione stata dissequestrata e trasportata al di fuori del territorio dell’Unione. Quanto ai motivi di diritto le parti hanno evidenziato l’insussistenza del reato di contrabbando doganale, considerata la non debenza dei dazi doganali nel caso di specie, esenzione che si evince con chiarezza dal Regolamento n. 1001/2013, del 4 ottobre 2014 in materia di nomenclatura tariffaria e statistica della tariffa doganale comune Europea (TARIC), come del resto la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato. Ne’ il reato di contrabbando puo’ essere ravvisato in base alla presunta debenza dell’IVA, infatti l’omesso versamento dell’IVA all’importazione non puo’ mai integrare il reato di contrabbando, come affermato dalla giurisprudenza, che ha escluso la natura di diritto di confine dell’IVA all’importazione e, in ogni caso, nessuna IVA era dovuta nel caso di specie, attesa la mancata immissione in libera pratica dell’imbarcazione nel territorio dello Stato. Non sussisterebbero, a parere della difesa delle parti “resistenti”, i requisiti soggettivi per l’applicazione IVA, essendo l’imbarcazione di proprieta’ di una societa’ extracomunitaria che non e’ soggetto passivo d’IVA, ne’ l’eventuale superamento del termine per l’appuramento puo’ far sorgere il presupposto impositivo dell’IVA.

Comunque il difensore della societa’ proprietaria ha insistito nche circa il fatto che il termine di appuramento di 18 mesi non sarebbe decorso, ricostruendo i periodi di navigazione del natante durante i quali la barca era anche uscita dal territorio doganale interrompendo il termine, e comunque anche senza calcolare tali interruzioni, il periodo di diciotto mesi si sarebbe perfezionato alle ore 24 del 7 aprile 2016, rispetto al quale va tenuto conto che la barca si era trattenuta nel porto fino al giorno 8, dopo l’accertamento effettuato il 7 aprile dell’Agenzia dogane su invito dei verbalizzanti. Da ultimo e’ stato comunque argomentato circa la sussistenza della causa di forza maggiore per ripartire dal porto.

9. In data 27 ottobre 2016, i difensori della societa’ proprietaria dello yacht e il comandante e possessore della stessa, tramite il loro procuratore speciale e difensore, hanno depositato ulteriori memorie, con le quali riaffermano l’insussistenza del reato di contrabbando in ragione del fatto che il dazio doganale nel caso di specie non e’ dovuto e anche per la non debenza dell’IVA, non essendo tale tributo assimilabile ai diritti di confine, ma parte integrante del regime generale di tributi interni, come affermato anche dalla Sezione tributaria della Suprema Corte; ne’ puo’ ravvisarsi il reato di omesso versamento dell’IVA all’importazione in quanto l’IVA e’ esigibile in tale momento e nessuna importazione e’ avvenuta; neppure risulta superato il termine di appuramento, per cui non sussiste alcuna violazione dell’articolo 562, comma 1, lettera e) del Regolamento 2454/1992 e sussisteva lo stato di necessita’ e/o di forza maggiore.

10. Con le sue conclusioni del 25 luglio 2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ritenendo che il superamento del termine massimo di 18 mesi per l’importazione temporanea del natante costituisca il fumus del reato di contrabbando doganale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso del pubblico ministero non sono fondati. Va innanzitutto ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex multis, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).

2. Orbene l’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata ed ha fornito esatta applicazione delle norme di diritto richiamate, laddove ha ritenuto non configurabile nel caso di specie il contrabbando doganale, ed ha poi ritenuto insufficienti gli elementi indiziari posti a base del provvedimento impositivo del vincolo reale in relazione alla configurabile ipotesi di cui al capo b) della rubrica.

3. Infatti risulta corretta l’affermazione esposta dal Collegio del riesame il quale esclude che l’IVA all’importazione asseritamente dovuta dalla proprieta’ dell’imbarcazione abbia natura di diritto di confine. Il carattere unitario dell’IVA e’ stato riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia, la quale ha affermato che l’IVA, seppur riscossa all’atto dell’operazione doganale, non perde la propria intrinseca natura di imposta interna sui consumi (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C272/13, in precedenza Corte di Giustizia, 25 febbraio 1988, causa n. C-299/86, secondo la quale l’Iva all’importazione richiesta dallo Stato italiano ha natura di tributo interno e non una tassa ad effetto equivalente al dazio doganale).

4. Invero, nel passato, la giurisprudenza di legittimita’ riteneva che nella contestazione del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articoli 292, 293 e 295, si potesse comprendere l’IVA all’importazione ritenendola “uno dei diritti di confine, avendo natura di imposta di consumo a favore dello Stato, la cui imposizione e riscossione spetta esclusivamente alla dogana in occasione della relativa operazione di imputazione. La sottrazione dell’IVA all’importazione e’, quindi, sottrazione ad un diritto doganale di confine, sanzionata esclusivamente dalla legge doganale come reato di contrabbando” (cfr. Sez.3, n. 1298 del 8/07/1992, P.G., in proc. Cocchi, Rv.191820). Ma ormai tale impostazione e’ stata ritenuta in contrasto con lo stesso dato normativo, il quale rinvia alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine soltanto “quoad poenam” (il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, articolo 70, prevede, infatti, che si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine).

5. E’ stato percio’ affermato, anche dalla giurisprudenza di legittimita’, che in tali casi non e’ configurabile il reato di contrabbando doganale (Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 292, 293 e 295), ma quello di evasione dell’I.V.A. all’importazione (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 70), la quale non rientra tra i diritti di confine per la sua natura di tributo interno (cfr. Sez. 3, n. 42462 del 23/06/2016, Theiler, Rv. 268240, non mass. sul punto; Sez. 3 n. 28251 del 28/05/2015, Kirichenko, non mass.; Sez. 3, n. 45468 del 25/06/2014, P.M. in proc. Rosati, Rv. 260913; Sez. 3 n.13040 del 17/01/2014, Emendatori, non mass.; Sez. 3, n. 34256 del 12/07/2012, Pierino, Rv. 253661).

6. Il caso di specie, in particolare afferisce ad una unita’ da diporto, che, in quanto merce proveniente da zona posta al di fuori della “linea I.V.A.” puo’ essere oggetto della violazione (a seconda dei casi, di rilievo penale o amministrativo) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 1, 67 e 70 in combinato disposto con il Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 4, articolo 282 e ss. se, essendo destinata al consumo all’interno delle zone del territorio doganale comunitario e prima di tale destinazione, non avesse scontato la relativa imposta I.V.A. Il punto e’ che proprio su tale destinazione il Collegio del riesame ha evidenziato la carenza di motivazione del provvedimento di sequestro e quindi del fumus, ne’ risulta sufficiente rilevare le argomentazioni spese dal pubblico ministero ricorrente, il quale ha sottolineato il superamento del termine di diciotto mesi quale elemento fondante il presupposto impositivo dell’IVA, considerato che proprio su tale termine il Tribunale di Cagliari si e’ espresso, con una valutazione di fatto plausibile e non smentita – e comunque in quanto tale non censurabile nella presente sede di legittimita’ – affermando l’esistenza di una forza maggiore (“le avverse condizioni meteo”) che aveva impedito allo yacht di ripartire dal porto per la Tunisia proprio il giorno stesso del controllo doganale.

7. D’altra parte la c.d. ammissione temporanea e’ uno dei “regimi speciali” che rende legittima la temporanea presenza all’interno del territorio doganale comunitario (che ovviamente include le acque territoriali) di unita’ da diporto “non immesse in libera pratica”, mediante una regolamentazione rinvenibile nel regolamento delegato UE n. 2015/2446 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 (in vigore dall’1 maggio 2016) ed anche negli articoli 216 e 218 del Testo unico leggi doganali; tale regime presuppone che il natante sia stato immatricolato fuori del territorio doganale c.d. unionale (ossia in uno Stato extra U.E.) ed a nome di un soggetto avente sede fuori del medesimo territorio (nel caso di specie di proprieta’ di una societa’ avente sede all’estero). In ogni caso, l’unita’ non puo’ permanere all’interno del territorio doganale per un periodo superiore a 18 mesi (cfr. articolo 217), trascorsi i quali o viene importata o altrimenti cade automaticamente in illiceita’, ovvero evasione dell’I.V.A. all’importazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 1, 67 e 70; pertanto, se non ricorrono le ipotesi di cui all’articolo 295, commi 2 e 3 T.U.L.D., che integrano la fattispecie criminosa, a tale evenienza consegue, oggi, una sanzione amministrativa.

7. Di fatti, l’articolo 1 del Decreto Legislativo di depenalizzazione n. 8 del 2016 ha stabilito che “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o dell’ammenda”; il successivo comma 2 prevede che “la disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”. Pertanto e’ stato gia’ osservato che tutte le fattispecie di contrabbando per le quali non sono integrate le fattispecie di cui all’articolo 295, commi 2 e 3 T.U.L.D. sono state depenalizzate e sono sanzionabili solo in via amministrativa. La medesima degradazione ad illecito amministrativo, nel caso in cui non siano configurabili gli elementi di cui all’articolo 295, commi 2 e 3, TULD, investe anche la fattispecie relativa alla eventuale omesso pagamento dell’IVA all’importazione. Tali rilievi rafforzano la giustezza della decisione impugnata laddove, nel prendere atto della mancata esposizione degli elementi a supporto della consistenza indiziaria del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1973, articolo 70, hanno annullato la misura cautelare reale, provvedendo alla restituzione della res in vinculis all’avente diritto.

Di conseguenza il ricorso del pubblico ministero va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero

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