Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 gennaio 2017, n. 1987

Se la situazione da ricostruire presenta connotati non riducibili all’ordinario, allora confidare nelle massime di esperienza diventa fuorviante, donde è sempre necessario che si possa ragionevolmente escludere ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi apparentemente più verosimile e, se questa esclusione non è possibile, il dato da spiegare rimane un fatto con un valore indiziario da valutare insieme con gli altri elementi di conoscenza acquisiti

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 17 gennaio 2017, n. 1987

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 13/03/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 483/2015, la Corte di appello di Venezia, riformando la decisione, adottata con il rito del giudizio abbreviato, del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova, ha assolto (OMISSIS) dall’imputazione ex articolo 110 cod. pen. e Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 (illecita detenzione di kg 15,886 di sostanza compatta contenente gr. 688, 74 di eroina custodita in un armadio della sua abitazione) per non aver commesso il fatto.

2. Nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica preso la Corte di appello di Venezia si chiede l’annullamento della sentenza deducendo vizio di motivazione nel riformare la sentenza di condanna emessa dal primo giudice. Il ricorrente assume che “la droga e’ rimasta in quel posto (nell’armadio n.d.r.) per ben quattro giorni” e che la presenza della droga nell’armadio sito (non e’ precisato dove) nell’abitazione di (OMISSIS) e’ “prova logica che egli non poteva non sapere della presenza del rilevante involucro, atteso che normalmente l’armadio vien aperto piu’ volte al giorno”. Inoltre, il ricorrente osserva che la Corte non ha argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto di non recepire la massima di esperienza secondo cui non si detiene una rilevante quantita’ di eroina in luogo accessibile all’inconsapevole proprietario della casa con il rischio che questi la trovi e se ne impossessi oppure denunci il fatto alla polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gli inquirenti hanno osservato (OMISSIS) e (OMISSIS) alle 17,35 del (OMISSIS) entrare nell’abitazione dell’imputato – mentre egli era assente con uno zaino e una sporta “visibilmente vuota” per uscirne con lo zaino e la sporta “evidentemente pieni” della quantita’ di sostanza suindicata. (OMISSIS) rientro’ a casa, dal lavoro, alle 21,10 dello stesso giorno. (OMISSIS) ha dichiarato di avere custodito la droga nella casa del cognato (OMISSIS) (dal quale si era fatto ospitare a questo scopo, sapendo che per lavoro stava fuori dalla abitazione in cui viveva da solo) senza informarlo e ha precisato di avere prima (per 4 giorni) nascosto la droga nel garage dell’abitazione di (OMISSIS) e di averla trasferita, nell’imminenza della consegna a (OMISSIS) (acquirente della droga, che si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere), dentro la casa. (OMISSIS) ha dichiarato di ignorare ogni cosa, ma il Giudice per le indagini preliminari lo ha ritenuto inattendibile. Invece la Corte di appello lo ha assolto ritenendo che mancare prova della consapevolezza di (OMISSIS) della presenza della droga nella sua abitazione.

2. Nel ricorso si afferma che (OMISSIS) ritorno’ a casa pochi minuti dopo l’intervento della polizia giudiziaria; in realta’, nella sentenza si annota che ritorno’ alle ore 21,10 (diverse ore dopo l’intervento della Polizia). Ne’ la ricostruzione delle condotte compiuta dal primo Giudice e recepita dal Procuratore generale ricorrente, ne’ la prospettazione difensiva che la Corte di appello ha ritenuto non confutata dai dati indiziari danno conto di tutti i passaggi necessari per una ricostruzione dei fatti dotata di adeguata coerenza narrativa. In particolare: a) dalle dichiarazioni di (OMISSIS) (quali riportate nella sentenza impugnata e nel ricorso non si evince perche’ egli non disponeva di un proprio luogo sicuro nel quale custodire la droga; b) come la occulto’ nel garage del cognato; c) perche’ e precisamente quando ritenne di portarla nell’armadio sito nella abitazione, in quale parte della abitazione era collocato l’armadio e cosa altro vi era custodito (cosi’ da ricavarne indicazioni sulla frequenza del suo uso da parte dell’imputato. In questo quadro, comunque, la massima di esperienza sulla quale poggia le tesi accusatoria risulta formulata in un contesto di dati incompleto, insufficiente a sorreggerne i presupposti.

3. Le massime di (comune) esperienza sono generalizzazioni di senso comune che si esprimono in definizioni o in giudizi ipotetici di contenuto generale acquisiti alla esperienza comune indipendentemente dal caso concreto da trattare. Non possono risolversi in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258117; Sez. 6, n. 1775 del 9/10/2012, dep. 2013, Rv, 254196). Nel ricorso alle massime di esperienza e’ costante il rischio della fallace confusione fra generalita’ e generalizzazione insito nella tendenza a attribuire carattere di generalita’ a quelle che potrebbero rivelarsi mere indebite generalizzazioni, tanto piu’ se si considera che esse si formano secondo vie non vigilate dal rigore del metodo scientifico. Disapplicare una massima di esperienza non comporta che sia invalidata: puo’ significare soltanto che e’ emerso un aspetto della vicenda che lo distingue dalla generalita’ dei casi ai quali la massima e’ ordinariamente riferita e che, magari, consente di richiamare una massima di esperienza piu’ specifica. Ne’ deve mai trascurarsi che non vi e’ corrispondenza fra verita’ e verosimiglianza. Verosimile e’ semplicemente cio’ che corrisponde all’id quod plerumque accidit – secondo un giudizio che postula la normalita’ del verificarsi di un certo tipo di eventi – ma che differisce dall’id quod semper necesse. Se la situazione da ricostruire presenta connotati non riducibili all’ordinario, allora confidare nelle massime di esperienza diventa fuorviante. Per questa ragione e’ sempre necessario che si possa ragionevolmente escludere ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi apparentemente piu’ verosimile e, se questa esclusione non e’ possibile, il dato da spiegare rimane un fatto con un valore indiziario da valutare insieme con gli altri elementi di conoscenza acquisiti (Sez. 6, n. 5905 29/11/2011, dep. 2012, Rv. 252066; Sez. 6, n. 15897 del 09/04/2009, Rv. 243528).

Su queste basi la conclusione che non emergono a carico di (OMISSIS) elementi indizianti dotati di sufficiente precisione risulta esente da vizi logici: poiche’ la collocazione e l’occultamento della droga sono opera di persona da lui diversa, nessun dato lo collega direttamente alla materiale presenza (per un tempo comunque non ampio) della droga nella sua abitazione (l’orario del suo rientro Ne deriva che il ricorso e’ infondato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *