Costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, anche nel caso in cui il reo abbia adottato lo stratagemma di far firmare l’atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 14 dicembre 2016, n. 52888
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni – Presidente
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/11/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Pinelli Mario Maria Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 novembre 2015, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, che aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di abusivo esercizio della professione.
All’imputato era stato contestato di aver abusivamente esercitato la professione di avvocato in una causa di divorzio, nonostante fosse stato radiato dall’albo degli avvocati nel (OMISSIS).
Era stato accertato che l’imputato aveva seguito, sin dalla fine del 2009, la pratica di divorzio di (OMISSIS), che lo credeva avvocato, in quanto ricevuto nel suo studio ove piu’ targhe erano apposte (sul cancello e sulla porta di ingresso) che riportavano ancora la sua qualita’ (ovvero “studio legale” dell'”avv. (OMISSIS)”): in tale veste, firmandosi quale “avv. (OMISSIS)”, aveva inviato nel gennaio 2010 alla controparte una missiva per il tentativo di conciliazione, qualificandosi come avvocato al quale era stato conferito “mandato” per la valutazione della possibilita’ di una regolamentazione stragiudiziale; aveva presentato un ricorso ex articolo 709-ter c.p.c. (di cui si aveva riscontro dalla missiva inviata dal legale della controparte e dalla fattura emessa dallo stesso imputato) e aveva predisposto un ricorso per il divorzio, che veniva tuttavia presentato in cancelleria da un avvocato, (OMISSIS) (che operava nel suo studio), in virtu’ di una delega che il cliente aveva rilasciato sulla base di pretestuose richieste dell’imputato (era troppo stanco e vecchio per frequentare il Tribunale).
Era stato altresi’ accertato che il cliente aveva avuto rapporti solo con l’imputato, curando con lui la stesura del ricorso per il divorzio; che, anche dopo il rilascio della delega all’avv. (OMISSIS), l’imputato aveva continuato ad occuparsi della pratica (come dimostrava la missiva dell’avvocato della controparte del giugno 2010 rivolta ad entrambi i legali); e che la fattura di Euro 1.404 per tutte le prestazioni effettuate (“ricorso per divorzio giudiziale” e “ricorso ex articolo 709-ter c.p.c.”) era stata rilasciata dall’imputato, mentre l’avvocato (OMISSIS), che aveva sottoscritto gli atti ed curato il loro deposito, aveva soltanto fatturato il modesto importo di 300 Euro.
In sede di appello, l’imputato aveva contestato che l’attivita’ compiuta potesse essere ricondotta nel paradigma dell’articolo 348 c.p..
La Corte di appello riteneva che venisse in considerazione non solo l’attivita’ stragiudiziale compiuta dall’imputato, ma anche quella difensiva giudiziale, solo formalmente riferibile ad un avvocato abilitato, ma di fatto condotta – per svariati mesi, con la predisposizione di appositi mezzi, quali lo studio, la carta intestata e la collaborazione di un praticante, e in modo remunerativo dall’imputato anche con l’interlocuzione con il cliente sulla strategia da seguire. Ne era comprova la circostanza che le tariffe forensi all’epoca vigenti prevedevano tra le voci della “attivita’ giudiziale” anche la fase preparatoria di studio della controversia, di consultazioni con il cliente e di redazione e preparazione di atti.
Secondo la Corte adita, non assumeva rilevanza l’atto di transazione sottoscritto dal cliente (OMISSIS) nel febbraio 2014, nel quale questi aveva attribuito al solo avvocato abilitato ogni attivita’ defensionale esperita in suo favore, escludendo ogni intervento dell’imputato, in quanto il primo aveva riferito in udienza che aveva firmato quello che l’imputato gli aveva sottoposto, essendo soltanto interessato a rientrare del danno.
La Corte distrettuale riteneva infine l’imputato non meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto non erano state registrate, accanto all’intervenuta definizione del rapporto con il (OMISSIS), manifestazioni significantemente apprezzabili ai fini dell’articolo 163 c.p. (non potendosi considerare tali le considerazioni difensive in ordine al comportamento processuale dell’imputato).
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
– travisamento di una prova decisiva (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e): la Corte di appello avrebbe travisato la deposizione del teste (OMISSIS) in ordine alla transazione dallo stesso sottoscritta – che dimostrava che l’attivita’ svolta dall’imputato si era limitata ad attivita’ stragiudiziale e che l’attivita’ difensiva giudiziale venne invece espletata dal solo avvocato abilitato, dotato di apposito mandato rilasciato dal cliente (il teste si sarebbe riferito non alla transazione, ma al mandato defensionale alle liti);
– erronea applicazione dell’articolo 348 c.p. sotto plurimi profili (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e): la sentenza impugnata erroneamente avrebbe ricompreso nella attivita’ riservata agli avvocati abilitati anche l’attivita’ prodromica a quella di natura giudiziale, che la L. n. 247 del 2012 attribuisce, non in via esclusiva, alla competenza degli avvocati solo se svolta in modo sistematico, continuativo ed organizzato; in ogni caso, tale normativa non sarebbe applicabile al caso in esame perche’ successiva alla condotta contestata e comunque priva di tipicita’ quanto all’individuazione degli atti di competenza dell’avvocato, al pari del codice deontologico del 1997 (che stabilisce genericamente che l’iscrizione all’albo costituisca presupposto per l’attivita’ stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo); erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto continuativa l’attivita’ svolta dall’imputato, in presenza di un unico episodio che ha riguardato una sola questione, essendo irrilevante la durata della prestazione;
– vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio ex articolo 163 c.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e): la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sui motivi di appello, con i quali era stata censurata la valutazione illogica del primo giudice, che aveva apprezzato positivamente il comportamento dell’imputato dopo il fatto, sia in sede processuale, sia nei riguardi del (OMISSIS), per poi dall’altro ritenere questi stessi elementi inidonei per la concessione del beneficio invocato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ privo di fondamento, per le ragioni di seguito indicate.
2. Va preliminarmente affrontata, per il suo carattere assorbente rispetto ad altre censure, la questione della qualificazione giuridica del fatto attribuito all’imputato.
Da quanto accertato dai giudici di merito risulta provato che l’imputato, oltre ad essersi occupato di attivita’ stragiudiziali nella pratica di divorzio del (OMISSIS), aveva predisposto entrambi i ricorsi, presentati poi agli uffici giudiziari dal legale formalmente investito della rappresentanza in giudizio, come dimostrava in modo evidente la fatturazione ed il pagamento dei relativi compensi, distribuiti tra i due legali in funzione del rispettivo ed “effettivo” apporto alla pratica ( (OMISSIS) aveva dichiarato di aver complessivamente corrisposto all’imputato circa 3.000 Euro rispetto ai soli 300 Euro versati all’avv. (OMISSIS)).
L’attivita’ svolta dall’imputato non e’ stata quindi di mera consulenza, ma di effettiva predisposizione di un atto riservato alla professione forense.
Orbene, va affermato che costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell’attivita’ riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, anche nel caso in cui l’agente, come nel caso in esame, abbia adottato lo stratagemma di far firmare l’atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato.
Diversamente opinando, risulterebbe tradito il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell’affidamento dei terzi, laddove fosse ritenuto sufficiente un siffatto banale escamotage per consentire ad un soggetto non abilitato di operare in un settore attribuito in via esclusiva a una determinata professione.
L’articolo 348 c.p. tutela infatti l’interesse generale, riferito in via diretta e immediata alla P.A., che determinate professioni, richiedenti, tra l’altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa (tra le tante, Sez. 6, n. 46067 del 29/10/2007, Scillitani, in motivazione), cosi’ da evitare che le stesse siano affidate a soggetti inesperti nell’esercizio della professione o che si siano rivelati indegni di esercitarla e assicurando in via presuntiva, attraverso il ricorso a soggetti abilitati, un determinato standard minimo di qualificazione.
Quindi non e’ sufficiente a tutelare tale pubblico interesse che l’atto riservato al professionista forense sia formalmente sottoscritto da un avvocato abilitato, ancorche’ redatto completamente da un soggetto estraneo all’ordine (basti osservare, per la professione legale, che anche per i tirocinanti, la legge prevede uno status abilitativo provvisorio, cosi’ da consentire che questi ultimi possano anche solo redigere atti giudiziali sotto la curatela – controllo di un avvocato dominus, cfr. Sez. U civ., n. 1727 del 28/01/2005, Rv. 578975).
3. E’ generico il primo motivo di ricorso, con cui si e’ dedotto il vizio di travisamento della deposizione resa dal teste (OMISSIS) in ordine alla transazione sottoscritta nel 2014.
In vero, il suddetto vizio presuppone necessariamente il carattere “decisivo” della prova travisata, che deve essere rinvenuto nella prova che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo e non si limiti ad incidere su aspetti secondari della motivazione (tra le tante Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva ritenuto soltanto formale l’incarico affidato dall’avvocato (OMISSIS) sulla base, non solo delle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in ordine alla transazione sottoscritta nel 2014, ma soprattutto delle dichiarazioni rese da quest’ultimo in ordine alle modalita’ di stesura del ricorso e alla remunerazione delle prestazioni, confermate dalle fatture acquisite agli atti.
Non avendo il ricorrente argomentato sulla tenuta logica complessiva della motivazione sul punto, la censura in esame si rivela aspecifica in ordine al profilo della decisivita’.
4. Non ha fondamento l’ultimo motivo proposto, relativo al diniego del beneficio ex articolo 163 c.p..
Va ribadito il costante insegnamento, secondo cui la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena implicano valutazioni diverse e con finalita’ differenti: le prime rispondono alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, la seconda e’ orientata, invece, a prevenire, in funzione condizionale e quindi disincentivante, la commissione di ulteriori attivita’ criminose (ex multis, Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773).
Quindi, non sussiste alcuna incompatibilita’ (neppure di tipo logico) nell’aver concesso nel caso in esame le suddette circostanze, in considerazione dell’elemento positivo “di una certa rivisitazione critica del proprio agire delittuoso”, emergente dal comportamento post-delictum, e nell’aver escluso invece il beneficio ex articolo 163 c.p., ritenendo tale manifestazione inidonea a fondare il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato.
5. Conclusivamente, sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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