L’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza formulata dall’avvocato determina un difetto di assistenza dell’imputato e la nullità della sentenza eventualmente emessa anche se è stato nominato un difensore d’ufficio
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 13 luglio 2017, n. 34419
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/07/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, a seguito di gravame interposto dall’imputato (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 8.7.2015 dal G.I.P. del locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto e’ stato riconosciuto colpevole dei reati di cui all’articolo 572 c.p. ed altro e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce:
2.1. Nullita’ della sentenza per omessa valutazione della istanza difensiva di differimento della udienza in data 8.7.2015 per concomitante impegno professionale.
2.2. Vizio della motivazione in relazione alla dosimetria della pena, risultando solo apparente quella resa dalla sentenza in ordine ai criteri ex articolo 133 c.p.p..
3. Il processo, a seguito di adesione del difensore all’astensione proclamata dalla Camere Penali, e’ stato rinviato dalla udienza del 23.5.2017 all’odierna udienza.
4. Ritiene la Corte che il ricorso e’ fondato sulla base dell’assorbente primo motivo.
5. Invero, e’ costante orientamento che in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza determina il difetto di assistenza dell’imputato, con la conseguente nullita’ assoluta di cui all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) e articolo 179 c.p.p., comma 1, (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483; conformi, Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, Rv. 238926).
6. Nella specie, risulta allegati al verbale di udienza in data 8.7.2015 la istanza difensiva – depositata il giorno precedente – con la quale era stato chiesto il rinvio del dibattimento per impedimento del difensore conseguente a concomitante impegno professionale.
Purtuttavia, alcuna valutazione di tale istanza risulta da parte della Corte che ha senz’altro nominato il difensore di ufficio, deliberando, quindi, la sentenza impugnata.
7. Ne consegue la nullita’ della sentenza emessa per violazione del diritto di difesa, ritualmente eccepito con il ricorso proposto.
8. La sentenza deve, pertanto, essere annullata e gli atti rinviati alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
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