SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
SENTENZA 13 luglio 2016, n.29617
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato quella con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia aveva condannato S.P., concessele le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 323 bis cod. pen, con la diminuente di rito abbreviato, alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno, liquidato in euro tremila per ciascuna parte, in favore delle parti civili, G.P., L.P. e G.P.. S.P., nominata in data 18 gennaio 2007 amministratore di sostegno della madre, L.M. (deceduta il 13 aprile 2009), è stata riconosciuta responsabile del reato di peculato (art. 314 cod. pen.) con riferimento all’appropriazione della somma costituita dal rimborso titoli della Cassa di Risparmio di Foligno, scaduti in data 11 ottobre 2008. La P. è stata assolta da ulteriori condotte di appropriazione che costituivano oggetto della medesima contestazione.
2. La Corte di appello, ha ritenuto accertato che la ricorrente aveva ‘riversato’ poste attive rivenienti da titoli scaduti in data 11 ottobre 2008 in un conto corrente e in un dossier titoli, cointestati a sé stessa ed alla madre, ed ha evidenziato che su tale conto, mai comunicato al giudice tutelare ed agli altri congiunti, erano affluite poste attive afferenti alla sola M. e che vi erano state addebitate, viceversa, poste passive riferibili alla sola ricorrente. Da qui la ritenuta sussistenza del delitto di peculato poiché la P. si era procurata la disponibilità, formale ed effettiva, di tutte le poste attive della madre (o, perlomeno, della metà di esse, se si vuoi considerare la persistente co?intestazione dei fondi), poste che aveva provveduto a cointestarsi indebitamente, e, tra queste, quella relativa al rimborso dei titoli per cinquemila euro, che l’imputata aveva successivamente reinvestito anche a proprio nome.
3. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente, attraverso il difensore di fiducia, denuncia l’erroneità della sentenza di condanna per violazione di legge e vizio di motivazione, non potendosi ritenere provata la condotta di appropriazione. Deduce che le somme recate dal titolo venuto in scadenza l’11 ottobre 2008, per come è dato evincere dalle dichiarazioni rese dal dirigente dell’istituto di credito presso cui era acceso il conto corrente sul quale erano confluite le somme (dott.ssa Manecchi, pag. 17 del verbale di trascrizione dell’udienza del 29 novembre 2011) erano state reinvestite in titoli, tuttora custoditi presso l’istituto bancario e a disposizione degli eredi della signora M.. Erroneamente inoltre, in presenza di appello proposto dalla sola imputata, la Corte di merito aveva motivato la condotta di appropriazione con riguardo alle condotte rispetto alle quali il giudice di primo grado era pervenuto a sentenza di assoluzione, facendo riferimento all’appropriazione, da parte della P., di tutte le somme provenienti dalla liquidazione dei titoli della madre che la P. si era ‘cointestati’ indebitamente. Chiedeva, infine, disporsi la sospensione delle statuizioni civili recate dalla sentenza impugnata per il grave ed irreparabile danno che avrebbe potuto conseguire alla disposta liquidazione in favore delle parti civili.
Considerato in diritto
1. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Firenze.
2. Pacifica nella giurisprudenza di questa Corte, e nel caso in esame neppure contestata, la natura di pubblico ufficiale riconosciuta all’amministratore di sostegno e la configurabilità del reato di peculato nella condotta dell’amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione, si appropria, attraverso apposite operazioni bancarie, delle somme di denaro giacenti sugli stessi (Sez. 6, n. 50754 del 12/11/2014, Insolera, Rv. 261418). La giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, esaminando la nozione di appropriazione di cui all’art. 314 cod. pen. a seguito della riforma del 1990 ne ha più puntualmente definito la portata precisando che ha assunto un significato più ampio di quello che aveva prima della riforma e più ampio anche di quello che lo stesso termine possiede, secondo l’orientamento tradizionale, nel delitto di appropriazione indebita, dove l’appropriazione, ad esempio, non abbraccia qualsiasi forma di uso delle cose possedute. Nel delitto di peculato l’appropriazione può, invece, essere integrata anche dall’uso della cosa che avvenga con modalità e intensità tali da sottrarla alla disponibilità del legittimo proprietario o della pubblica amministrazione verificandosi in tali casi che il pubblico funzionario finisce per abusare del possesso, impedendo al titolare del diritto di poter utilizzare la cosa per il perseguimento dei suoi fini.
3. Alla stregua di tali precisazioni risulta evidente la contraddittorietà della sentenza impugnata che, pur muovendo dalla condivisione della ricostruzione difensiva, che, cioè, la P. aveva reinvestito la somma di cinquemila euro in titoli recati dal dossier titoli cointestato con la signora M., successivamente deceduta, titoli ancora in essere presso l’istituto emittente, ha individuato la condotta illecita nell’attribuzione formale (e poi sostanziale) a sé medesima del potere dispositivo, in violazione delle norme che regolano l’attività di gestione dei conti e dei fondi della persona amministrata ed ha genericamente ricondotto la condotta illecita della ricorrente all’appropriazione delle somme recate dai conti.
Premesso, infatti, che l’unica condotta contestata alla P., assolta da altre condotte ascrittegli, è quella relativa all’appropriazione della somma di cinquemila euro derivanti dall’operazione di liquidazione dei titoli dell’11 ottobre 2008, rileva il Collegio che la condotta di appropriazione non può essere ravvisata sulla base del dato formale della mancata comunicazione al giudice tutelare della esistenza dei conti correnti e conto titoli (che, peraltro, secondo la sentenza impugnata e quella di primo grado erano cointestati tra la P. e la signora M. anche in epoca precedente) ovvero per la violazione dell’obbligo di rendiconto cui è tenuto l’amministratore di sostegno, ma solo in presenza di una violazione sostanziale della utilizzazione dei fondi o di beni dell’amministrato per finalità estranee all’interesse dello stesso. Il reato di peculato, infatti, non è ravvisabile in base al dato formale del mancato rispetto delle procedure previste dalla legge per l’effettuazione delle spese nell’interesse dell’amministrato, bensì in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, di una condotta che si risolva nell’uso dei fondi o di beni dell’amministrato per finalità estranee all’interesse dello stesso e che, nel caso in esame, non può essere individuata nella mera cointestazione dei conti correnti e del dossier titoli, in quanto preesistente alla nomina ad amministratore di sostegno della ricorrente.
4. Ne discende che va verificata non solo la preesistente cointestazione all’imputata ed alla madre dei titoli venuti in scadenza il g. 11 ottobre 2008 – rectius dei dossier titoli e del conto corrente ad esso collegato -, ma, soprattutto, che va accertato se la somma di cinquemila euro sia stata effettivamente reinvestita in titoli accreditati sul dossier già ‘cointestato’ tra l’amministrata e S.P. e ancora in essere presso l’istituto di credito, secondo la ricostruzione difensiva, condivisa dalla Corte di appello (v. pag. 4 sentenza impugnata), e, comunque, se sussista condotta appropriativa, nella nozione innanzi tracciata, dovendo accertarsi, in concreto, l’incameramento delle somme da parte dell’agente.
5. Va rigettata, perché formulata in termini del tutto generici, la richiesta di sospensione delle statuizioni civili recate dalla sentenza impugnata dovendo l’istante, a mente dell’art. 612 cod. proc. pen., fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma (Sez. 6, n. 9091 del 23/11/2012, dep. 2013, Morzenti, Rv. 255999) ovvero, quando prospetti il pericolo di un ‘danno grave ed irreparabile’ derivante dall’esecuzione della statuizione, egli deve darne prova; con la precisazione che il danno non deve necessariamente essere costituito dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell’obbligato. Grava sull’istante l’onere di dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un’incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il ‘grave ed irreparabile’ danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo (Sez. 4, n. 1813 del 04/10/2005 – dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180), dimostrazione che, nel caso di specie l’istante non ha fornito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
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