Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 12 giugno 2017, n. 29151

Ammessa una nuova iscrizione nel registro degli indagati solo se il fatto reato non è lo stesso

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 12 giugno 2017, n. 29151

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 27/01/2017 di Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio;

uditi i difensori dell’indagato, Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza del 10 gennaio 2017, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina ha applicato ad (OMISSIS) la misura della custodia in carcere, in ordine ai reati di corruzione di cui ai capi A), B) e C) e di turbativa d’asta di cui al capo D).

1.1. Il Collegio ha preliminarmente argomentato la ritenuta infondatezza delle eccezioni di inutilizzabilita’ degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali evidenziando: 1) che, secondo quanto si evince dall’estratto del registro informatico delle notizie di reato, nei confronti di (OMISSIS) risulta un’iscrizione per i reati di cui agli articoli 323 e 319 c.p. in data 19 febbraio 2015 ed una nuova iscrizione per il reato di cui all’articolo 319 in data 29 (rectius 21) dicembre 2015, sicche’ dall’ultima iscrizione e’ decorso un nuovo termine di durata massima delle indagini, con conseguente piena utilizzabilita’ di tutte le intercettazioni compiute nel successivo semestre; 2) che non risulta alcun ritardo ne’ omissione nelle operazioni di registrazione delle intercettazioni e di deposito dei verbali delle operazioni e che, ad ogni modo, la violazione dell’articolo 268 c.p.p., comma 4, non da’ luogo ad inutilizzabilita’; 3) che nessuna inutilizzabilita’ puo’ derivare dal ritardo nell’inizio delle operazioni nei giorni indicati dal P.M. o dal Gip.

1.2. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai contestati reati di corruzione e di turbativa d’asta nonche’ corretta la qualificazione giuridica dei fatti.

1.3. Infine, il Collegio ha stimato esistenti attuali e concrete esigenze cautelari connesse ai pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione criminosa, esigenze ritenute fronteggiabili soltanto con la misura di maggior rigore, potendo l’indagato reiterare la condotta anche agli arresti domiciliari.

2. Ricorre avverso il provvedimento (OMISSIS), a mezzo dei suoi difensori di fiducia Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 335, 405, 406 e 407 c.p.p., e articolo 178 c.p.p., comma 3, articolo 309 c.p.p., comma 5 e articolo 125 c.p.p., comma 3.

Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, l’inutilizzabilita’ degli atti d’indagine specificamente indicati nelle pagine 36 e seguenti del ricorso per riesame in quanto assunti successivamente alla scadenza del termine per le indagini preliminari, la’ dove mancano taluni provvedimenti di iscrizione – pur indicati nella stampa della schermata del computer versata agli atti dal pubblico ministero di Latina (quelli del 19 febbraio e 21 dicembre 2015, e 4 ottobre 2016) -, mentre risulta l’unica iscrizione del 28 settembre 2016 relativa al reato di cui al capo A). Il ricorrente pone in evidenza che le iscrizioni del 19 febbraio e 21 dicembre 2015 si riferiscono allo stesso fatto di cui al capo B), come risulta espressamente dalla richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero in data 12 maggio 2015 rigettata dal Gip, sicche’ gli atti compiuti oltre il 19 settembre 2015 devono ritenersi inutilizzabili, in quanto oggetto di un’illegittima duplicazione dell’iscrizione della medesima notitia criminis. Ad ogni modo, la schermata fornita dal pubblico ministero non consente di evidenziare gli elementi identificativi minimi che valgano a consentire l’individuazione della novita’ del fatto iscritto nel dicembre 2015 rispetto a quello oggetto della precedente iscrizione. D’altra parte, il ricorrente rimarca come la mancanza nel fascicolo dei provvedimenti di iscrizione abbia gravemente pregiudicato il diritto di difesa in relazione al rispetto del termine per le indagini, con conseguente nullita’ generale dell’ordinanza per violazione dell’obbligo di deposito gli atti sui quali la misura cautelare si fonda e comunque per inutilizzabilita’ degli atti posti a fondamento della misura. Si rileva ancora che il pubblico ministero di Latina, dichiarando non luogo a provvedere in merito alla richiesta formulata il 6 febbraio 2017 di esibizione di tutte le iscrizioni a carico di (OMISSIS), ha dato conto del fatto che tutti gli atti richiesti erano gia’ stati trasmessi al Tribunale del riesame, il che conferma la dedotta mancanza di talune delle iscrizioni riportate nella schermata del pc. In via subordinata, il ricorrente chiede che sia sollevata la questione di incostituzionalita’ degli articoli 335, 405, 406 e 407 c.p.p., per contrasto con gli articoli 1, 3, 13, 24, 76, 111, 112 e 117 Cost. e articolo 6 CEDU, nella parte in cui consentono al pubblico ministero di omettere il deposito – a favore della difesa e del giudice – dei provvedimenti di iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p. e dunque rendono possibile l’utilizzazione di atti d’indagine svolti – nella specie nell’arco di quasi due anni senza alcuna proroga del relativo termine. In ultimo, il ricorrente eccepisce l’utilizzabilita’ degli esiti delle intercettazioni stante l’assenza del verbale di inizio delle operazioni previsto, a pena di inutilizzabilita’, dall’articolo 268 c.p.p., comma 1.

2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto concreti ed attuali i pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione di analoghe condotte criminose.

Il ricorrente rileva che, quanto all’esigenza di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera a), le evidenziate “pressioni su dipendenti comunali” costituivano, a ben vedere, soltanto delle richieste volte a rappresentare le esigenze di cittadini, spesso in condizioni di disagio, mentre i rapporti con il generale (OMISSIS) dei Carabinieri – di cui alla intercettazione riportata nell’ordinanza – si riferivano a segnalazioni suscettibili di rilievo disciplinare e penale, facendo difetto la prova di una qualunque iniziativa posta in essere dal (OMISSIS) per favorire i propri interessi. Sotto diverso aspetto, il ricorrente segnala che, a tenore di contestazione, i fatti risalgono a diversi anni orsono sicche’, in linea con quanto previsto dall’articolo 292 c.p.p., comma 2 lettera c), i pericula libertatis non possono ritenersi attuali, diversamente da quanto argomentato dal Tribunale con motivazione di mero stile e senza considerare gli elementi offerti dalla difesa. Manca inoltre una qualunque motivazione circa la possibilita’ di fare fronte alle esigenze cautelari sussistenti nella specie con una misura meno afflittiva, in particolare con gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico.

3. Nei motivi nuovi depositati in Cancelleria, la difesa del (OMISSIS) ha ribadito:

3.1. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli articoli 335, 405, 406 e 407 c.p.p. e articolo 125 c.p.p., comma 3, evidenziando come, all’esito della consulenza tecnica sulle schermate informatiche depositate dal P.M., risulti confermata la fondatezza dell’eccezione di inutilizzabilita’ degli atti, con conseguente illegittimita’ dell’ordinanza impugnata;

3.2. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, con riferimento agli articoli 274 e 275 c.p.p., per avere il Tribunale erroneamente stimato attuali e concrete le esigenze cautelari ed escluso la fronteggiabilita’ delle medesime con una misura meno afflittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo ed assorbente motivo concernente l’inutilizzabilita’ degli esiti delle intercettazioni telefoniche.

2. Ai fini della soluzione della questione sottoposta al vaglio della Corte occorre muovere dalla disamina della disciplina vigente in materia di iscrizione della notizia di reato e di durata delle indagini preliminari e conseguente utilizzabilita’ delle relative acquisizioni.

2.1. Secondo la regula iuris codificata all’articolo 335 c.p.p., comma 1, “Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonche’, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e’ attribuito”. A mente del comma 2 della medesima disposizione, “Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni”.

Allo scopo di rendere possibile l’immediata iscrizione della notizia di reato, l’articolo 109 disp. att. c.p.p. dispone che “La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l’ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”.

2.2. Alla previsione dell’articolo 335 c.p.p., si correla strettamente la disciplina dei termini di durata delle indagini prevista nell’articolo 405 e segg., la’ dove il termine ordinario di sei mesi (come quello di un anno per i reati di cui all’articolo 407 c.p.p., comma 2 lettera a), decorre appunto giusta l’espressa previsione dell’articolo 405, comma 2 – “dalla data in cui il nome della persona alla quale e’ attribuito il reato e’ iscritto nel registro delle notizie di reato”. Giova rammentare come detto termine delle indagini sia prorogabile in presenza delle condizioni e con la procedura di cui all’articolo 406 c.p.p., entro i limiti di cui all’articolo 407 c.p.p..

2.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, e’ tenuto a provvedere alla iscrizione della notitia criminis nel registro di cui all’articolo 335 c.p.p., senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo; ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato e’ attribuito, il pubblico ministero e’ tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestivita’ (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244378).

Questa Corte – sempre riunita nel suo piu’ ampio consesso – ha, nondimeno, precisato che l’omessa annotazione della notitia criminis nel registro previsto dall’articolo 335 c.p.p., con l’indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta”, non determina l’inutilizzabilita’ degli atti di indagine compiuti sino al momento dell’effettiva iscrizione nel registro, poiche’, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall’articolo 407 c.p.p., al cui scadere consegue l’inutilizzabilita’ degli atti di indagine successivi, decorre per l’indagato dalla data in cui il nome e’ effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L’apprezzamento della tempestivita’ dell’iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell’esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed e’ sottratto, in ordine all’an e al quando, al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilita’ di ipotesi di responsabilita’ disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248).

2.4. Dal combinato disposto delle norme di cui all’articolo 335 c.p.p., commi 1 e 2, come interpretati da questa Corte di legittimita’, discende che l’inquirente e’ tenuto a procedere immediatamente ad una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall’articolo 335 c.p.p. ogni qualvolta, nei confronti della stessa persona, acquisisca elementi in ordine ad un fatto costituente reato ulteriore e diverso da quello gia’ iscritto; deve invece limitarsi al mero aggiornamento della notizia di reato gia’ iscritta allorquando si renda necessario modificarne la qualificazione giuridica ovvero precisare l’esistenza di elementi circostanziali (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009 – dep. 2010, Paviglianiti, Rv. 246525; Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, M., Rv. 264191).

Da tale impostazione consegue che, mentre nel caso di iscrizione di nuovi fatti di reato, e’ pacifico che il termine per le indagini preliminari, previsto dall’articolo 405 c.p.p., decorra in modo autonomo per ciascuna iscrizione (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009, cit.; Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, cit.), nel caso in cui si tratti di “aggiornamento” della notitia criminis originaria (in relazione al nomen iuris ed agli elementi circostanziali) il termine delle indagini decorre dalla prima e, dunque, unica iscrizione per detto fatto.

2.5. Dalla disciplina appena tratteggiata si evince che il nostro codice di rito non prevede e, sopratutto, non consente l’iscrizione sul registro ex articolo 335 c.p.p. di uno stesso fatto di reato gia’ oggetto di una precedente iscrizione.

Ed invero, il P.M. puo’ certamente procedere ad una nuova iscrizione ex articolo 335 c.p.p. nel caso in cui, nel prosieguo delle indagini, emerga un fatto storico-naturalistico diverso (richiamati in punto di identita’ del fatto i principi gia’ espressi da questa Corte, nelle sentenze Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799 e, di recente, Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226, recepiti anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016), anche se non necessariamente ulteriore rispetto a quello gia’ iscritto (come nel caso in cui esso risulti – nei suoi elementi costitutivi – cosi’ trasfigurato rispetto a quello oggetto dell’originaria iscrizione da non poter non essere ritenuto “altro” fatto).

Di contro, qualora dalle nuove acquisizioni investigative, il fatto risulti dover essere soltanto diversamente qualificato o circostanziato, l’inquirente deve limitarsi a disporre l’aggiornamento della precedente iscrizione, senza poter procedere a nessuna nuova iscrizione. Nuova iscrizione che deve, pertanto, ritenersi – a maggior ragione interdetta – allorquando si tratti di un medesimo fatto gia’ oggetto di una precedente iscrizione.

Corrobora la validita’ di tale impostazione la norma dell’articolo 414 c.p.p., comma 2, la’ dove – nel consentire la “nuova iscrizione” di un fatto gia’ oggetto di una precedente iscrizione, all’esito del provvedimento di riapertura delle indagini all’esito del decreto di archiviazione, con conseguente nuovo decorso del termine delle indagini – prevede l’unica eccezione alla delineata regola generale secondo la quale un medesimo fatto non puo’ essere oggetto di una pluralita’ di iscrizioni ex articolo 335 c.p.p..

Deve pertanto ritenersi illegittima la nuova iscrizione di uno stesso fatto qualora la cornice d’accusa sia rimasta immutata o sia mutata soltanto in relazione al titolo di reato o alle circostanze del fatto (nel qual caso l’iscrizione deve essere solo aggiornata).

2.6. D’altra parte, il nostro ordinamento processuale conosce un’unica via per ampliare l’intervallo temporale deputato alle investigazioni previsto dall’articolo 405 c.p.p. – id est la proroga ai sensi dell’articolo 407 c.p.p. -, percorso processuale che non puo’ essere surrogato da una nuova iscrizione di una stessa notizia di reato gia’ iscritta. Tale opzione, oltre a non essere contemplata dall’articolo 335 c.p.p., potrebbe risolversi in una facile via per eludere le regulae iuris dettate in tema di termini delle indagini, ottenendo il medesimo risultato di dilatarne l’ambito senza comunicazione all’interessato e, soprattutto, senza alcun filtro giurisdizionale, con elusione delle garanzie difensive connesse alla disciplina della proroga.

Se ne inferisce che, ai fini della determinazione del termine delle indagini, la nuova iscrizione di uno stesso fatto gia’ iscritto (cioe’ la pura e semplice replica dell’iscrizione) deve considerarsi tamquam non esset, con la conseguente inutilizzabilita’ (ai sensi del combinato disposto dell’articolo 407 c.p.p., comma 3 e articolo 191 c.p.p., comma 1) eventualmente derivante dall’assunzione di atti oltre la scadenza del termine delle indagini come decorrente, quale dies a quo, dall’originaria iscrizione.

Ritiene il Collegio che siffatta conclusione interpretativa, oltre a rappresentare il naturale corollario della disciplina codicistica delle indagini preliminari, sia anche la sola conforme al diritto di difesa ed ai principi del giusto processo cristallizzati negli articoli 24 e 111 Cost. e articolo 6 CEDU, in quanto unica atta a garantire l’effettivita’ della previsione dei termini di durata delle indagini, determinati rigorosamente dal legislatore allo scopo di imprimere tempestivita’ alle investigazioni e di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini e’ assoggettato (C. Cost. n. 350 del 14/10/1996).

2.7. Tirando le fila di quanto sopra, si deve dunque affermare il seguente principio di diritto: “secondo la disciplina dell’articolo 335 c.p.p., al pubblico ministero e’ fatto divieto di procedere ad una nuova iscrizione nel registro degli indagati della stessa notizia di reato, dovendo disporne il mero aggiornamento ai sensi del comma 2 qualora risulti diversamente qualificata o circostanziata.

Ne discende che la duplicazione dell’iscrizione della medesima notitia criminis deve ritenersi illegittima e, pertanto, tamquam non esset ai fini della determinazione del termine di durata delle indagini disciplinato dall’articolo 405 c.p.p. e segg., con la conseguenza che dovranno ritenersi inutilizzabili gli atti che siano stati assunti “dopo la scadenza del termine” come decorrente dalla prima iscrizione, cui non abbia fatto seguito la proroga ai sensi degli articoli 406 e 407″.

3. Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto conto il Tribunale del riesame nel caso di specie.

3.1. Nel respingere l’eccezione di inutilizzabilita’ degli specifici atti (segnatamente le risultanze delle intercettazioni) indicati nel ricorso ex articolo 309 c.p.p. assunti successivamente alla data del 19 settembre 2015 (cioe’ trascorsi sei mesi dalla prima iscrizione della notizia di reato ex articoli 323 e 319 c.p., in assenza di proroga), il Collegio capitolino ha rilevato che “dopo la prima iscrizione ex articoli 323 e 319 c.p. in data 19.2.2015, quest’ultimo (cioe’ (OMISSIS); n.d.e.) e’ stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati (prima del 10.3.2016 e del 28.9.2016) in data 29.12.2015 per il reato di cui all’articolo 319 c.p. da tale iscrizione e’ decorso un nuovo termine di durata massima delle indagini preliminari ex articolo 405 c.p.p..

Con la conseguente piena utilizzabilita’ di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali captate in tale lasso temporale”.

3.2. Se non che il Collegio del gravame cautelare, nel dare atto del fatto che (OMISSIS) e’ stato “nuovamente” iscritto nel registro degli indagati, ha omesso di verificare l’effettiva “novita’” del fatto oggetto dell’iscrizione ex articolo 319 c.p. del dicembre 2015 rispetto a quella, per lo stesso titolo di reato, del febbraio 2015.

Per quanto si e’ teste’ chiarito, solo l’emersione di un fatto nuovo, cioe’ diverso ed ulteriore rispetto a quello gia’ iscritto, puo’ legittimare una nuova iscrizione nel registro ex articolo 335 c.p.p. e, di conseguenza, determinare il decorso di un nuovo (ed autonomo) termine semestrale delle indagini dall’iscrizione aggiuntiva.

E’ quasi superfluo rilevare come l’accertamento circa la ritualita’ delle iscrizioni ex articolo 335 c.p.p. a carico del (OMISSIS) fosse certamente doveroso per il Tribunale del riesame, la’ dove – per quanto si e’ gia’ sopra chiarito – la questione processuale concernente la ritualita’ delle iscrizioni nel registro degli indagati ha diretto riverbero sulla validita’ e dunque sull’utilizzabilita’ degli atti posti a base del giudizio di gravita’ indiziaria (segnatamente di quelli indicati dal (OMISSIS) nelle pagine 36 e seguenti del ricorso per riesame). Questione di utilizzabilita’ degli atti a contenuto latu sensu probatorio deducibile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’articolo 191 c.p.p. e pacificamente rilevabile anche nel giudizio cautelare, concorrendo – appunto – a definire il compendio processuale sul quale puo’ validamente poggiarsi il titolo restrittivo della liberta’ personale.

3.3. E’ ben vero che, nel caso in cui vengano in rilievo errores in procedendo (come appunto quello di cui si discute), questa Corte di legittimita’ sia giudice anche del fatto, potendo accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) ed emendare l’incompletezza degli atti del fascicolo, con l’acquisizione di quelli mancanti (nella specie, alcune iscrizioni, come denunciato anche dal ricorrente).

Nondimeno, nel caso di specie, qualora l’eccezione di inutilizzabilita’ degli esiti delle intercettazioni disposte oltre il termine delle indagini si rivelasse fondata, la prova di resistenza non potrebbe essere demandata al giudice del merito cautelare – essendo certamente pretermessa a questa Corte di legittimita’ -, il che impone, per evidenti esigenze di economia processuale, di rimettere sin d’ora la valutazione sul punto al Tribunale del riesame.

4. La decisione in verifica deve pertanto essere annullata.

4.1. In sede di rinvio, il Tribunale dovra’, dunque, verificare se l’iscrizione del dicembre 2015 riguardi esattamente lo stesso fatto reato gia’ iscritto il 19 febbraio 2015. A tale scopo dovra’, da un lato, compulsare il contenuto dell’intero fascicolo trasmesso ex articolo 309 c.p.p., comma 5 e articolo 291 c.p.p., comma 1, nonche’ acquisire presso la Procura tutta la documentazione concernente le iscrizioni relative alla posizione del (OMISSIS); dall’altro lato, confrontare – come correttamente suggerito dal ricorrente – l’imputazione provvisoria elevata nella richiesta di applicazione nei confronti del (OMISSIS) di misura cautelare formulata dal pubblico ministero in data 12 maggio 2015 – poi rigettata dal Gip – e l’imputazione sub capo B), l’unica che – avendo riguardo al tempus commissi delicti – pare effettivamente riconducibile alle iscrizioni del febbraio e del dicembre 2015.

All’esito di tale vaglio, il Collegio potra’ dunque valutare la fondatezza o meno dell’eccezione di inutilizzabilita’ delle acquisizioni probatorie successive alla data del 19 settembre 2015.

Qualora ritenga inutilizzabili gli atti successivi a tale data, il Tribunale dovra’ procedere alla c.d. prova di resistenza, verificando se, sulla scorta del materiale utilizzabile residuo, sia possibile confermare il giudizio di gravita’ indiziaria in ordine a tutte o soltanto ad alcune delle imputazioni provvisorie poste a fondamento del titolo coercitivo.

5. Nel procedere alla c.d. prova di resistenza, il Tribunale del riesame dovra’ tenere conto del principio di diritto in forza del quale le intercettazioni che siano state validamente compiute nell’ambito di un procedimento sono utilizzabili in relazione a tutti i reati oggetto del medesimo procedimento per i quali avrebbero potuto essere disposte ai sensi dell’articolo 266 c.p.p. (v. ex plurimis Sez. 2, n. 1924 del 18/12/2015 – dep. 2016, Roberti e altri, Rv. 265989).

Il Collegio e’ consapevole dell’esistenza – in seno alla giurisprudenza di legittimita’ – di un orientamento ermeneutico di segno diverso, secondo il quale le intercettazioni disposte in relazione ad un reato possono essere utilizzate, a fini di prova, in relazione a qualunque altro reato oggetto del medesimo procedimento senza i limiti di cui all’articolo 266 c.p.p. (v. ex plurimis Sez. 6, n. 50261 del 25/11/2015, M. e altri, Rv. 265757).

Si tratta nondimeno di una contrapposizione di opzioni esegetiche che, all’evidenza, non rileva nella specie, la’ dove per il reato di cui all’articolo 319 c.p. – che viene in rilievo – certamente ricorrono i limiti edittali di cui al citato articolo 266 c.p.p..

6. Nessun pregio ha di contro l’eccezione con la quale il ricorrente ha eccepito l’inutilizzabilita’ delle medesime intercettazioni per mancanza dei verbali di inizio delle operazioni previsto dall’articolo 268 c.p.p., comma 1.

Come correttamente rilevato dal Giudice a quo, e’ invero pacifico che dall’omessa trasmissione di detti atti non consegua nessuna inutilizzabilita’ delle intercettazioni (ex plurimis Sez. 1, n. 3631 del 17/05/2000, P.M. in proc. Dessi’, Rv. 216177).

7. L’ultimo motivo concernente le esigenze cautelari e’ assorbito dalla decisione di annullamento ed e’ ad ogni modo infondato, avendo il Tribunale argomentato – con motivazione puntuale e scevra da illogicita’ manifesta – tanto la ricorrenza dei pericula libertatis in termini di concretezza ed attualita’; quanto l’inidoneita’ di qualunque misura diversa da quella di maggior rigore a farvi fronte.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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