Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza 12 giugno 2017, n. 29069

Non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel corso del sub procedimento introdotto dall’opposizione al diniego di ammissione

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV penale

sentenza 12 giugno 2017, n. 29069

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Luisa – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

avverso il decreto n. 1311/2016 del 09/09/2016 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso con le conseguenze di cui all’articolo 616 c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con l’ordinanza impugnata ha dichiarato non doversi procedere in relazione all’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il decreto 28/06/2016 con il quale quello stesso Tribunale aveva respinto la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio. La declaratoria di non doversi procedere veniva motivata sul rilievo della mancanza di previsione di rimedi legislativi ad hoc avverso l’opposizione, riproposta al giudice procedente, relativa al diniego dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

2. Avverso la suddetta ordinanza propone personalmente ricorso l’ (OMISSIS), articolando tre motivi. Precisamente:

– nel primo motivo denuncia violazione del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, articolo 12, comma 2, laddove il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha affermato che avverso il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal magistrato procedente – e confermato dal consiglio dell’ordine forense – non era dato rinvenire alcun rimedio, mentre tale rimedio andava trovato in via interpretativa (per come per l’appunto indicato dall’articolo 12 Preleggi);

– nel secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, comma 1, in quanto quest’ultima disposizione prevede espressamente il ricorso davanti al Presidente del Tribunale nelle ipotesi di rigetto dell’istanza da parte del giudice procedente;

– nel terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, in punto di mancata conversione dell’impugnazione in ricorso per Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso – che sottende la questione se sia possibile reiterare l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in pendenza della decisione su quella proposta nel medesimo procedimento – non e’ fondato per le ragioni di seguito precisate.

2. In punto di fatto, dal provvedimento impugnato risulta che: a) (OMISSIS) ha presentato istanza di ammissione al patrocinio dello Stato alla Magistratura di sorveglianza di Sassari; b) la richiesta e’ stata rigettata; c) avverso il rigetto l’ (OMISSIS) ha proposto impugnazione (che viene indicata come “appello” nel provvedimento qui impugnato); d) nel conseguente procedimento, trattato nelle forme dell’articolo 702 bis c.p.c., dinanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’ (OMISSIS) ha presentato una nuova ed autonoma richiesta di ammissione al patrocinio spese dello Stato; e) detta nuova ed autonoma richiesta, secondo lo schema procedimentale delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126, e’ stata respinta da quel Consiglio forense ed e’ stata poi delibata dal Giudice procedente, che non l’ha accolta; f) avverso tale provvedimento di mancato accoglimento l’ (OMISSIS) ha proposto opposizione al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari; g) quest’ultimo, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato non doversi deliberare, ritenendo non previsto alcun rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di diniego sopra indicato. In definitiva, in punto di fatto, occorre qui sottolineare che l’ (OMISSIS) ha reiterato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del sub-procedimento scaturito dalla sua originaria richiesta.

3. Richiamati i presupposti fattuali del caso di specie, alla questione di diritto sopra richiamata va data risposta negativa per le ragioni di seguito indicate.

Al riguardo, occorre prendere le mosse dal disposto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 75, comma 1, in base al quale l’ammissione al patrocinio e’ valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Orbene, questa Corte regolatrice, intervenendo in tema di ammissibilita’ al beneficio del testimone assistito e del coimputato in procedimento connesso, ha avuto modo di evidenziare che il beneficio esplica i suoi effetti per ogni grado e per ogni fase del processo e per le procedure derivate ed accidentali a condizione che vi sia stata ammissione nel processo principale (Sez. 4, sent. n. 33139 del 11/06/2008, Di Bari e altro, Rv. 24089801). Ed e’ implicito in tale ricostruzione, qui integralmente accolta per la sua persuasivita’, che la relazione tra procedimento principale e procedimenti derivati non consente, in questi ultimi, la presentazione di un’istanza autonoma: una nuova istanza puo’ essere proposta soltanto nel caso di procedimento del tutto autonomo da quello principale (come ad es. e’ quello in materia esecutiva, di revisione, di sorveglianza etc.).

Inoltre, la previsione di rimedi impugnatori (quali per l’appunto sono l’opposizione ex articolo 99, ed il ricorso per cassazione), se tendono a garantire all’interessato un controllo sull’operato del primo giudice, determinano nel contempo una progressiva stabilizzazione delle decisioni sino alla formazione della non piu’ controvertibile regola del caso concreto; con la conseguenza che una nuova istanza – che, ignorando la decisione gia’ emessa, riproponga i medesimi termini fattuali e giuridici gia’ vagliati – finirebbe con il porsi in contrasto con la regola allo stato definita per il caso concreto.

Ed ancora, non avrebbe alcun fondamento razionale ritenere reiterabile l’istanza in pendenza della decisione su quella proposta nel medesimo procedimento: essendo ancora sub iudice l’esistenza del diritto al beneficio, non e’ ragionevole replicare la sequenza procedimentale; invero, dal momento della presentazione dell’istanza di ammissione e sino al provvedimento che chiude il sub-procedimento, oggetto delle attivita’ delle parti e del giudice e’ sempre e soltanto il diritto dell’istante al beneficio. Sarebbe pertanto del tutto illogico se nel corso di tale accertamento potesse nuovamente riproporsi la questione mediante una nuova istanza.

Oltretutto una simile evenienza aprirebbe la strada alla possibilita’ di pronunciamenti tra loro contrastanti.

Occorre infine considerare che la soluzione ermeneutica, qui accolta, in alcun modo pregiudica l’interesse di colui che ha presentato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio: questi infatti, se risultera’ ammesso al beneficio, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 75, sopra richiamato, godra’ degli effetti conseguenti all’ammissione per ogni segmento di attivita’ procedimentale svolta, compresa per l’appunto quella svolta nel giudizio di opposizione all’originario e superato provvedimento di diniego di ammissione.

Peraltro, per quanto attiene all’assistenza legale dell’interessato nel corso del procedimento, la situazione che si delinea in forza del principio qui formulato e’ analoga a quella che si realizza ogniqualvolta l’istanza sia stata rigettata da un primo provvedimento. Anche in tal caso l’interessato resta privo dello strumento assicurato dal patrocinio a spese dello Stato; l’ordinamento ha predisposto l’istituto della difesa d’ufficio per questa e ogni altra ipotesi di assenza di un difensore di fiducia (perche’ e’ proprio il sostegno alla relazione fiduciaria lo scopo del beneficio disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

In definitiva, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 75, estende gli effetti dell’ammissione, ma non legittima a ritenere reiterabile l’istanza nelle procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento principale.

Tale essendo la cornice ermeneutica nella quale va posto il ricorso in esame, va qui affermata la correttezza del dispositivo del provvedimento impugnato, sia pure ad esito di una trama motivazionale, che viene qui rettificata: il provvedimento impugnato e’ pienamente conforme a sistema laddove ha affermato che il provvedimento sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio non puo’ che essere impugnato con l’ordinanza emessa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, (non essendo dunque pertinente il richiamo all’articolo 568 c.p.p., operato dal ricorrente); ma va rettificato laddove afferma che nel sub-procedimento Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 99, possa essere avanzata una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in ragione di tale nuova istanza, si apra la sequenza procedimentale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126.

Invero, da quanto sopra argomentato consegue che: a) non puo’ essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in seno al sub-procedimento introdotto dall’opposizione al diniego di ammissione; b) l’istanza, ove presentata, non da’ luogo alla sequenza descritta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 126, (la quale, si ribadisce, presuppone la pendenza di un procedimento principale, quale sede dell’istanza); c) il provvedimento adottato dal giudice dell’opposizione, in replica all’istanza, non e’ autonomamente impugnabile.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, ma il ricorrente non va condannato alla rifusione delle spese processuali, in considerazione della particolarita’ della vicenda e dell’assenza di precedenti di orientamento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *