Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 aprile 2017, n. 17930

La nomina del difensore di fiducia, dalla quale discende la cessazione del legale d’ufficio dalle sue funzioni, può dirsi validamente effettuata solo al momento della sua comunicazione all’autorità giudiziaria, a prescindere dalla diversa data contenuta nell’atto di nomina

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 10 aprile 2017, n. 17930

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/04/2015 della Corte di appello di Salerno;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/4/2015 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibili gli appelli presentati nell’interesse di (OMISSIS) in data 12/2/2014 dal difensore di ufficio Avv. (OMISSIS) e in data 21/3/2014 dal difensore di fiducia Avv. (OMISSIS) avverso la sentenza del 10/1/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore.

2. Ha presentato ricorso il nuovo difensore dell’imputato.

Deduce violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), in relazione all’articolo 96 c.p.p., comma 2, e articolo 97 c.p.p., comma 2.

La nomina dell’Avv. (OMISSIS) recava la data dell’8/2/2014 e tuttavia non risultava che fosse stata depositata, come invece necessario.

In tale ottica si sarebbe dovuto ritenere che la nomina non si fosse perfezionata e che dunque l’appello dell’Avv. (OMISSIS) non fosse inammissibile per carenza di legittimazione, fermo restando che l’avviso dell’udienza avrebbe dovuto essere dato allo stesso Avv. (OMISSIS).

In ogni caso la nomina si sarebbe potuta ritenere perfezionata solo in data 21/3/2014, con la conseguenza che l’Avv. (OMISSIS) in data 12/2/2014 non aveva perduto la legittimazione e il relativo atto di appello non avrebbe potuto dichiararsi inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. Ed invero l’appello a firma del difensore di ufficio Avv. (OMISSIS) risulta essere stato presentato il 12/2/2014.

Il successivo appello a firma del difensore di fiducia Avv. (OMISSIS) e’ stato presentato il 21/3/2014.

A tale appello era allegato un atto di nomina, recante la data dell’8/2/2014.

Peraltro non consta e non e’ stato dedotto che tale nomina fosse stata depositata prima e separatamente dall’atto di appello, risultando invece dall’esame del fascicolo, consentito dalla natura processuale della questione, che anche sull’atto di nomina allegato ad un esemplare dell’appello e’ impresso il timbro relativo al deposito avvenuto il 21/3/2014.

3. Poiche’ la nomina di un difensore non coinvolge esclusivamente il rapporto tra l’imputato e il professionista, ma anche quello tra costoro e l’A.G. procedente, in funzione dell’osservanza di tutti gli adempimenti correlati alla nomina e del concreto esercizio del ius postulandi, l’articolo 96 c.p.p., stabilisce coerentemente che la nomina e’ fatta “con dichiarazione resa all’autorita’ giudiziaria procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”.

Pienamente corrispondenti sono le norme in materia di accettazione, rinuncia e revoca, dettate dall’articolo 107 c.p.p., incentrate primariamente sulla comunicazione all’autorita’ giudiziaria.

Da cio’ discende dunque che la nomina del difensore di fiducia, dalla quale discende la cessazione del difensore di ufficio dalle sue funzioni, secondo il disposto dell’articolo 97 c.p.p., comma 6, puo’ dirsi validamente effettuata solo al momento della sua comunicazione all’autorita’ giudiziaria, a prescindere dalla diversa data contenuta nell’atto di nomina.

4. Sulla base di quanto rilevato e’ agevole trarre le conclusioni.

L’Avv. (OMISSIS), difensore di ufficio dell’imputato, avrebbe potuto dirsi cessato dalle funzioni solo a partire dal 21/3/2014, quando era stata depositata la nomina del difensore di fiducia.

Ne discende che il predetto difensore era ancora legittimato a presentare appello e che l’atto depositato il 12/2/2014 non avrebbe potuto considerarsi inammissibile.

5. La sentenza impugnata, che ha invece dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, deve essere dunque annullata senza rinvio, non potendosi ulteriormente dedurre sul tema che ne ha formato oggetto, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, perche’ proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

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