Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 7 aprile 2017, n. 17806

In tema di reati contro l’inviolabilità dei segreti, l’intenzione di favorire un recupero di crediti che si teme difficoltoso non giustifica la rivelazione di notizie riservate (art. 622 c.p.), la quale se da una parte causa un danno ben maggiore di quello che si voleva asseritamente prevenire, dall’altra non appare che uno fra i numerosi altri mezzi, peraltro leciti, disponibili per conseguire quel fine

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 7 aprile 2017, n. 17806

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 6/4/2016 della Corte d’appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di (OMISSIS) per il reato di rivelazione di segreto professionale di cui all’articolo 622 c.p., per avere l’imputato comunicato senza giusta causa ad (OMISSIS) informazioni riservate riguardanti i prezzi praticati da alcuni fornitori alle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), prezzi vantaggiosi che le stesse maggioravano ai propri affiliati in franchising e di cui il (OMISSIS) era a conoscenza nella sua qualita’ di “credit manager” della menzionata (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando quattro motivi. Con il primo ed il secondo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 622 c.p., difettando la prova della condotta di rivelazione delle notizie secretate e del carattere riservato delle stesse, nonche’ dell’elemento soggettivo del reato, avendo l’imputato agito da una parte ignorando che le informazioni in questione non fossero diffondibili e dall’altro mosso dall’intenzione di far conseguire a (OMISSIS) i crediti vantati nei confronti delle societa’ affiliate. Con il terzo motivo si deducono invece vizi di motivazione in ordine alla configurata partecipazione dell’imputato ad un consorzio creato tra i franchisee di (OMISSIS) al fine di fare concorrenza a quest’ultima ed a (OMISSIS), mentre con il quarto gli stessi vizi vengono denunziati con riferimento al disposto risarcimento del danno in favore delle parti civili, danno per vero inesistente o comunque in alcun modo ascrivibile alla condotta dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e per certi versi inammissibile.

2. Deve preliminarmente ricordarsi come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia’ esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione non specificamente confutata dal ricorrente. La mancanza di specificita’ del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita’ – e cioe’ come indeterminatezza – ma altresi’ per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ dell’impugnazione (ex multis Sez. 5, n. 28011 del 15 febbraio 2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9 febbraio 2012, Pezzo, Rv. 253849). Ed in tal senso, con specifico riguardo al caso in cui vengano dedotti vizi sulla tenuta logica della motivazione, la correlazione delle censure proposte con il ricorso sussiste soltanto laddove queste contengano l’indicazione delle ragioni della loro decisivita’ rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo e altri, Rv. 254584), giacche’ il ricorrente non puo’ limitarsi a contrapporre la propria lettura del compendio probatorio di riferimento a quella sviluppata dal provvedimento impugnato, poiche’, ai sensi dell’articolo 606 lettera e) c.p.p., questo e’ ricorribile esclusivamente nei limiti in cui la sua motivazione risulti manifestamente illogica. Infatti, secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte, l’esito del giudizio di responsabilita’ non puo’ essere invalidato da prospettazioni di tipo alternativo, che si risolvono in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perche’ illustrati come maggiormente plausibili, o perche’ assertivamente dotati di una migliore capacita’ esplicativa, nel contesto storico-fattuale in cui la condotta delittuosa si e’ in concreto esplicata (ex multis Sez. 6, n. 22256 del 26 aprile 2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 7 ottobre 2015, Musso, Rv. 265482).

3. Alla luce degli illustrati principi i primi due motivi di ricorso devono ritenersi generici e versati in fatto.

3.1 Invero deve innanzi tutto evidenziarsi come formalmente il ricorrente abbia in entrambi i casi dedotto l’erronea applicazione dell’articolo 622 c.p., salvo poi svolgere censure tese a dimostrare l’inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza della prova degli elementi costitutivi del reato. In tal senso i motivi esposti non risultano coerenti al vizio denunziato rivelandosi manifestamente infondati, giacche’ la sentenza non ha commesso alcun error in iudicando in iure, ne’, in realta’, il ricorrente ha evidenziato quale sarebbe.

3.2 Ma anche volendo prescindere da tale profilo e considerando le censure sviluppate con i motivi in esame secondo la loro intrinseca natura, deve rilevarsi come, per l’appunto, le stesse non si confrontino con l’effettivo contenuto della sentenza, limitandosi a riproporre argomenti ed obiezioni gia’ confutate dai giudici dell’appello e contestando in maniera del tutto assertiva tale confutazione. In particolare il provvedimento impugnato ha spiegato in maniera logica ed aderente alle risultanze processuali le ragioni per cui non venne rinvenuto il file trasmesso con la email di cui e’ rimasta traccia nel server aziendale e per cui e’ coerente ritenere che l’imputato sia stato la fonte anche delle informazioni di cui il (OMISSIS) era gia’ a conoscenza. Spiegazione con la quale il ricorrente non si e’ confrontato e di cui soprattutto non ha saputo evidenziare la manifesta illogicita’, limitandosi ad apodittiche considerazioni tese ad introdurre una soggettivamente orientata rilettura di alcune circostanze, all’evidenza finalizzata a sollecitare una rivisitazione del compendio probatorio di riferimento inammissibile in questa sede.

3.3 Quanto al difetto del requisito della segretezza delle informazioni divulgate, il ricorrente non ha saputo confutare il presupposto del ragionamento dei giudici di merito e cioe’ che i dati relativi ai prezzi praticati alle societa’ danneggiate dai fornitori e alla percentuale di ricarico operata ai franchisee da queste ultime costituissero informazioni riservate e non disponibili a soggetti estranei all’ufficio acquisti ed al ceto dirigenziale delle suddette societa’, tanto che l’accesso alle medesime era stato opportunamente protetto. L’intera confutazione svolta con il ricorso sul punto e’ invece rivolta ad eccepire la non segretezza dell’identita’ dei menzionati fornitori (mai sostenuta dai giudici del merito) ovvero si affida nuovamente ad una rilettura del materiale probatorio di cui solo assertivamente viene prospettata la decisivita’, per di piu’ attraverso l’evocazione di brani selezionati di alcune testimonianze (nemmeno indicate con la necessaria specificita’) di cui si lamenta l’omessa considerazione, in manifesta violazione del principio di autosufficienza, giacche’, soprattutto qualora si eccepisce l’omesso confronto da parte del giudicante con prove di natura dichiarativa, e’ onere del ricorrente riportare o allegare integralmente il loro contenuto, non consentendosi altrimenti a questa Corte di apprezzare l’effettiva portata del vizio denunziato.

3.4 I secondo motivo e’ invece infondato, non potendosi certo desumere dall’asserita (e indimostrata) volonta’ di aiutare gli affiliati della rete di franchising a onorare i propri debiti verso il franchisor il difetto dell’elemento psicologico del reato. Non solo, infatti, il ricorrente non ha dimostrato – e dunque la sentenza non ha omesso di considerare – la premessa di fondo del proprio ragionamento, basata essenzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato circa il movente che lo spinse ad agire, ma nemmeno ha spiegato in che termini tale movente avrebbe potuto incidere sulla rilevanza penale del fatto, in che termini, cioe’, avrebbe potuto configurare una “giusta causa” di rivelazione, giacche’ a questo si riduce sostanzialmente l’obiezione difensiva. E’ da chiarire infatti incidentalmente che la presenza di una giusta causa, contrariamente a quanto implicitamente prospettato dal ricorrente, non integra una causa di esclusione del dolo, il quale, al contrario, ne costituisce un presupposto necessario, non potendosi validamente concepire una condotta penalmente scriminata senza che essa sia coperta dalla volonta’ e dalla rappresentazione del soggetto agente. Per “giusta causa” deve allora intendersi non una causa di esclusione del dolo, e neppure una causa che unicamente condiziona la punibilita’ del reato, ma una vera e propria esimente oggettiva che fa venir meno l’antigiuridicita’ del fatto. Peraltro, anche volendo dar credito alle dichiarazioni dell’imputato, la presunta intenzione di favorire un recupero di crediti che si teme difficoltoso non giustifica la rivelazione di notizie riservate, la quale se da una parte causa un danno ben maggiore da quello che si voleva asseritamente prevenire, dall’altra non appare che uno fra i numerosi altri mezzi, peraltro leciti, disponibili per conseguire quel fine. Non di meno anche sul punto il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza e con un dato di fatto ineludibile considerato dai giudici del merito e di per se’ sufficiente a dimostrare quantomeno la volonta’ di favorire il profitto dei franchisee: che oggetto dell’illecita rivelazione non sono stati solo i prezzi praticati dai fornitori a (OMISSIS), alla quale i destinatari erano legati dal contratto di franchising, ma altresi’ quelli praticati a (OMISSIS), con la quale gli stessi non avevano alcun rapporto.

4. Inammissibile e’ anche il terzo motivo di ricorso, per cui valgono da una parte le argomentazioni gia’ svolte con riferimento al primo motivo e dall’altro il rilievo per cui la configurata appartenenza del (OMISSIS) ad un consorzio concorrente rispetto alle societa’ danneggiate – circostanza che la sentenza ritiene accertata sulla base di dati fattuali che il ricorrente omette di considerare ed, eventualmente, di smentire – e’ solo uno dei tanti elementi posti a fondamento della decisione impugnata, e non tale, dunque, da comprometterne la tenuta argomentativa. In altri termini la doglianza si rivela generica nella misura in cui non ne viene esplicitata la decisivita’.

5. Ed inammissibile e’ infine anche il quarto motivo. Va infatti ricordato come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la condanna generica al risarcimento dei danni – qual e’ quella di cui si discute – contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporti alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacita’ lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilita’ – di un nesso di causalita’ tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando percio’ impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l’entita’ del danno, ivi compresa la possibilita’ di escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento illecito (ex multis Sez. 3, n. 36350 del 23 marzo 2015, Bertini e altri, Rv. 265637). Non era dunque necessario che i giudici dell’appello si pronunziassero sull’effettiva causazione in concreto del danno lamentato dalle parti civili, avendo in ogni caso motivato sulla potenzialita’ lesiva del fatto. Peraltro il danno che la Corte territoriale ha ritenuto in ogni caso accertato e’ quello d’immagine nei confronti dei fornitori ed al quale e’ riferita la provvisionale concessa. Danno di per se’ sufficiente a giustificare la condanna generica di cui si e’ detto e sul quale invero il ricorrente nemmeno si e’ soffermato, fermo restando che in questa sede non sono deducibili questioni attinenti la liquidazione della provvisionale.

6. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato e l’imputato condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, alla refusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civile che liquida in complessivi Euro 4.200 per ciascuna, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, per ciascuna, oltre accessori di legge

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