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Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

ordinanza n. 21042 del 13 settembre 2013

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 429 del 2011 (depositata il 24 marzo 2011) il Tribunale di Potenza accoglieva l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di F.V. avverso la sentenza n. 12625/2006 del Giudice di pace di Potenza, che aveva accolto l’opposizione proposta L. n. 689 del 1981, ex art. 22, dall’appellato avverso l’ordinanza-ingiunzione del Ministero dell’Interno notificata il 18.4.2006 relativa al verbale di accertamento n. (omissis) per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, redatto dalla Polizia Stradale di Potenza il 21.7.2005, con annullamento dell’accertamento, e per l’effetto respingeva l’opposizione.
Il F. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 16.6.2011 e depositato il 6.7.2011) nei riguardi della predetta sentenza formulando due motivi, con i quali ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e art. 201 C.d.S., per non avere il giudice del gravame tenuto conto dell’eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento della violazione commessa, avvenuta a mezzo posta oltre i 150 giorni, nonchè omessa motivazione sulla medesima circostanza.

L’amministrazione intimata non si è costituita in questa fase.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di seguito si riporta: “Il ricorrente, lamentando con l’unico motivo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e dell’art. 201 C.d.S., oltre ad omessa motivazione sullo stesso fatto, deduce che il verbale di accertamento della violazione contestata è stato notificato solo il 18.4.2006 e dunque oltre il centocinquantesimo giorno dalla sua commissione segnalata al 21.7.2005, per cui – stante l’eccezione di tardività sollevata dall’opponente – avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità dell’infrazione. Di converso, il giudice del gravame nulla ha statuito al riguardo.
La doglianza, come complessivamente formulata, appare fondata.
L’art. 201 C.d.S., comma 1, come modificato dal D.L. n. 151 del 2003, art. 4, conv. Con modificazioni dalla L. n. 214 del 2003, (ratione temporis applicabile), dispone che qualora la violazione alle norme relative alla circolazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione (con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, ove necessario), deve essere notificato, entro centocinquanta giorni (oggi novanta giorni) dall’accertamento al trasgressore.

Occorre, altresì, osservare che, come questa corte ha più volte affermato, in tema di notificazione delle contestazioni delle infrazioni alle norma del codice della strada, ai sensi dell’art. 201, di quest’ultimo, è sufficiente che entro il termine di legge (150 giorni dal fatto) sia tentata la notificazione nei confronti del destinatario risultante dai registri, dovendosi assumere il momento della conoscenza del mancato perfezionamento della notificazione quale elemento che impone la necessità di svolgere ulteriori accertamenti anche in ordine all’identificazione dell’effettivo trasgressore, al quale la violazione può essere contestata nel termine pieno di centocinquanta giorni (da ultimo, Cass. 10 gennaio 2007 n. 254).
Alla luce di tale orientamento e procedendo all’esame diretto dell’atto di opposizione e della comparsa di costituzione in appello, nonchè della notifica del verbale di accertamento, consentito per la deduzione del vizio di omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, che impone al giudice di legittimità una cognizione non circoscritta alla motivazione con la quale il giudice di merito ha vagliato (o non) la questione, bensì estesa all’esame diretto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda (purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità dalle regole fissate al riguardo dal codice di rito: cfr, da ultimo, Cass. SS.UU. 22 magio 2012 n. 8077), si rileva che il tenore di detti atti è nel senso che, stante la tempestività dell’eccezione di tardività, formulata dal F. fin dal giudizio di opposizione e ribadita in sede costituzione in appello, il Sov. Benevento Mario ha solo dichiarato di avere notificato in data 14.11.2005 a mezzo del servizio postale il verbale di accertamento al ricorrente, atto di cui però non è prodotta alcuna prova.
In altri termini, la dichiarazione del notificante – invogendo una questione che attiene al perfezionamento della procedura per far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione, costituendo essa esercizio della pretesa sanzionatoria – doveva essere corroborata dall’allegazione di ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica del verbale avvenuta in data 18.4.2006 doveva ritenersi eseguita oltre il termine di centocinquanta giorni dalla violazione.
In conclusione, sembrano sussistere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta fondatezza del ricorso”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al giudice di appello perchè accerti la tempestività o meno della notifica del verbale di contestazione.
Conclusivamente, all’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Potenza in diverso giudicante.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Potenza, quale giudice di appello, in diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2013.

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