Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 9 settembre 2014, n. 18922
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11354-2013 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), non in proprio ma quale Curatore del fallimento della societa’ (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 10712/12 del TRIBUNALE di FIRENZE del 13/03/2013, depositato il 28/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
“Con ricorso ex articolo 93 L.F., il dott. (OMISSIS) presentava domanda di insinuazione al passivo per l’importo di euro 8.488,08, oltre Iva e cap, per il credito vantato in virtu’ delle prestazioni professionali prestate, inerenti l’esame e lo studio della situazione patrimoniale e finanziaria della societa’, poi fallita, e la redazione e presentazione dell’istanza di fallimento in proprio. Veniva richiesta, in via principale, l’ammissione di tale credito in prededuzione, ai sensi dell’articolo 111 L.F.; in via subordinata, l’ammissione con il privilegio speciale di cui agli articoli 2755 e 2770 cod. civ..
Con decreto emesso in data 29 maggio 2012, il Giudice delegato ammetteva la suddetta domanda al passivo, per il minor importo di euro 4.500,00 (somma quantificata con riferimento al valore minimo previsto dalla previgente tariffa professionale), riconoscendo la sussistenza del privilegio generale di cui all’articolo 2751 bis c.c., n. 2, ma non la natura prededucibile del credito, ne’ il privilegio speciale per gli atti conservativi.
Il dr. (OMISSIS), con ricorso ex articolo 98 L.F., proponeva opposizione al decreto che rendeva esecutivo lo stato passivo, chiedendo la liquidazione ai valori medi di tariffa, e insistendo per il riconoscimento del proprio diritto alla prededucibilita’, ai sensi dell’articolo 11 L.F., o, in subordine, il riconoscimento del privilegio per atti conservativi.
Si costituiva la Curatela della societa’ (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, contesta stando le ragioni dell’opponente in punto di quantum debeatur e in punto di prededucibilita’ del credito. In particolare, asseriva la resistente come la prededucibilita’ dei crediti del professionista sia ammissibile solo per quei crediti sorti durante la procedura, sotto il controllo del giudice. Al contrario, in caso di prestazioni professionali rese per l’accesso spontaneo alla procedura di fallimento, sarebbe necessaria una rigorosa prova circa la “funzionalita’” dell’attivita’ prestata dal professionista, che dovrebbe configurarsi come funzionalmente “strumentale” e indispensabile per l’accesso alla procedura.
In data 28 marzo 2013, il Tribunale di Firenze depositava e comunicava il decreto di rigetto dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, con il quale ammetteva la somma di euro 4.500,00 e negava il diritto alla prededucibilita’ del credito, in adesione “alla tesi maggioritaria secondo la quale il dettato dell’articolo 111 Legge fall., al comma 2, si riferisce ai crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedura”.
Avverso tale decreto, proponeva ricorso per cassazione il dott. (OMISSIS), articolato in un solo motivo.
Si costituiva la Curatela con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 11 L.F., con riferimento alla ritenuta limitazione della prededucibilita’ dei soli crediti sorti sotto il controllo degli organi della procedurale censura sembra fondata.
L’articolo 111 l. fall., nel prevedere testualmente, nel comma 2, che “sono considerati crediti prededucibili quelli cosi’ qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge…”, ricomprende chiaramente nel novero dei crediti prededucibili anche quelli maturati prima dell’apertura dei detti procedimenti, perche’ funzionali al loro espletamento.
Questa Corte si e’ pronunciata, con una recente sentenza, richiamato dallo stesso ricorrente in ricorso, le cui argomentazioni risultano dirimenti nel caso di specie. E’ stata riconosciuta infatti la collocazione privilegiata del credito vantato da un professionista per l’assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all’ammissione alla procedura di concordato preventivo (Cass., sentenza 8 aprile 2013, n. 8533).
Non si vede motivo di diversificare il trattamento del professionista che sia stato d’ausilio all’imprenditore nelle attivita’ prodromiche e necessarie all’ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento, sebbene sia attivita’ che possa essere svolta in proprio da quest’ultimo, ma che questo abbia scelto, per ragioni di opportunita’ o di convenienza, di affidare a un esperto di settore. L’articolo 111 L.F., si configura quale norma generale, applicabile alla pluralita’ delle procedure concorsuali.
Privo di pregio e’ inoltre il riferimento effettuato dal fallimento resistente, nel proprio controricorso, all’articolo 182 – “quater”, comma 4, L.F. Tale disposizione stabiliva, “expressis verbis”, come solo gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonche’ dell’accordo omologato, ex articolo 182 – “bis” erano considerati prededucibili. Tale norma viene ricostruita come norma eccezionale e attuativa del principio generale sancito dall’articolo 111 Legge fall.. Il precipitato interpretativo era l’applicazione della prededucibilita’ solo ai crediti sorti in funzione dell’ammissione al concordato preventivo, perche’ espressamente prevista. Tale ricostruzione ermeneutica e’ divenuta inattuale, in seguito all’approvazione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla Legge di Conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha abrogato l’articolo 182 – “quater”, comma 4 fugando ogni dubbio interpretativo circa la generale portata applicativa dell’articolo 111, comma 2, Legge fall., valevole per la generalita’ delle procedure concorsuali”.
– che la relazione e’ stata notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie.
– che il ricorso dev’essere dunque accolto, il provvedimento impugnato conseguentemente cassato, e il giudizio rinviato al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimita’.
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