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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  8 luglio 2014, n. 15500

In un procedimento di divorzio tra B.R.B. e C.L.B., il Tribunale di Roma, con sentenza in data 18/10/2007, determinata in €. 5.000,00 l’assegno a carico del marito per moglie e figli.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza in data 8/6/2011, in riforma, escludeva assegno di €. 700,00 per la figlia, e determinava quello per la moglie e l’altro figlio in €. 4.300,00.
Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Non si ravvisa violazione alcuna di legge.
Il ricorrente propone per gran parte profili e valutazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede.
La sentenza impugnata presenta una motivazione congrua e non illogica.
La Corte di Appello esclude l’assegno per la figlia maggiorenne, ormai residente negli Stati Uniti e con un reddito da lavoro stabile. Il giudice a quo richiama l’”attualità” della situazione, con ciò significando che il padre non ha provato una decorrenza, eventualmente anteriore, dell’autosufficienza economica della figlia. Lo stesso ricorrente afferma che la figlia aveva mantenuto la residenza in Roma, benché studiasse negli Stati Uniti e, solo nel corso del giudizio di appello, egli aveva prodotto documentazione circa il definitivo trasferimento all’estero della figlia. Sussisteva dunque la legittimazione della madre convivente, fino al trasferimento della figlia, a percepire l’assegno per questa. Bene ha fatto dunque la Corte di Appello ad escludere l’assegno dalla data della decisione, e non dalla domanda. Del resto, correttamente, la sentenza si riferisce pure alla natura alimentare dell’obbligo e all’impossibilità di ripetizione di quanto corrisposto, secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. N. 6864/09), che questo Collegio condivide, non avendo pregio le argomentazioni, del resto molto scarne, contenute nella memoria difensiva, e volte ad un superamento di tale orientamento. Riguardo all’altro figlio, la sentenza impugnata, ancora una volta con motivazione adeguata e non illogica, precisa che egli si è laureato in architettura, ma non ha raggiunto l’autonomia economica; risulta aver prestato attività lavorativa temporanea part-time “per cifre irrisorie”. Nessuna prova ha fornito il ricorrente di una “colpa” del figlio, per aver trovato un lavoro del tutto limitato e scarsamente remunerativo. Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.000,00 per compensi €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

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