Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 9 luglio 2014, n. 15707

Svolgimento del processo

I.- La sentenza attualmente impugnata – in sede di rinvio da quattro analoghe sentenze rescindenti relative a quattro ricorsi riuniti nella fase rescissoria – respingendo gli appelli proposti da E.P. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, determina le somme a ciascuno di essi dovute a titolo di risarcimento del danno per gli illegittimi licenziamenti subiti dalla datrice di lavoro oggi RETE FERROVIARIA ITALIANA (d’ora in poi RFI) s.p.a. nonché a titolo di spese di lite.
La Corte d’appello di Potenza, per quel che qui interessa, precisa che:
a) il principio di diritto affermato dalle sentenze rescindenti è il seguente: “l’ammontare delle somme percepite a titolo di pensione non può essere oggetto di compensazione ovvero di detrazione dall’ammontare del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo”;
b) in applicazione di tale principio, con CTU, sono stati determinati gli ammontari delle retribuzioni globali di fatto dovute a ciascuno dei ricorrenti;
c) dal monte ore delle retribuzioni globali di fatto è, poi, stato detratto quanto percepito a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, credito funzionalmente collegato al recesso e, come tale, costituente indebito oggettivo in seguito alla riattivazione della funzionalità del rapporto;
d) inoltre, è stata espunta da qualsivoglia esame la domanda di condanna al pagamento del TFR, prospettata in sede di discussione dal difensore dei lavoratori, perché logicamente estranea ai giudizi di impugnativa dei licenziamenti introdotti in primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia e. quindi, non compresa nel thema decidendum del presente giudizio di rinvio, quale delineato dalle sentenze rescindenti, nel quale non può farsi rientrare la determinazione del risarcimento di danni ulteriori che non trovino la loro causa nella pronuncia di condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto, maturate dalle date del licenziamento a quelle dell’effettiva reintegra degli interessati;
e) per quel che riguarda il quantum debeatur, le parti non hanno contestato, nel merito o nel metodo, i conteggi effettuati dal CTU nominato in questa sede, che sono stati recepiti da questa Corte.
2.- Il ricorso di E. P. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe domanda la cassazione della sentenza per un motivo; resiste, con controricorso, RFI s.p.a., che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

In primo luogo deve essere disposta la riunione dei ricorsi, perché proposti avverso la medesima sentenza.
I – Sintesi del ricorso principale
1.- Con l’unico motivo di ricorso i lavoratori denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 cod. civ. e dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300; b) in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si sostiene che i suddetti vizi sarebbero rinvenibili nella statuizione con la quale la Corte potentina ha affermato l’estraneità al thema decidendum della domanda di condanna di RETE FERROVIARIA ITALIANA (d’ora in poi RFI) s.p.a. al pagamento del TFR, “pure prospettata in sede di discussione dal difensore dei lavoratori”.
Si sottolinea che:
1) come si desume dagli atti, i lavoratori avevano riportato e conteggiato specificamente i ratei di TFR da ciascuno maturati nei periodi rispettivamente considerati, già nei loro conteggi prodotti e contenuti nei ricorsi in riassunzione dinanzi alla Corte d’appello di Potenza, affermando la ricomprensione di tali ratei nella determinazione degli importi da ciascuno rivendicati con i rispettivi ricorsi;
2) tale argomentazione veniva reiterata nel corso delle molteplici udienze di trattazione celebrate dinanzi alla suddetta Corte territoriale, tanto che il primo dei due CTU ivi nominati era stato officiato anche della determinazione degli importi dovuti per il TFR;
3) quanto al merito delle censure, poiché al trattamento di fine rapporto viene comunemente riconosciuta natura di retribuzione differita esso non può non essere ricompreso nella “retribuzione globale di fatto”, che viene determinata facendo riferimento all’insieme di tutte le voci retributive che il lavoratore avrebbe regolarmente percepito in costanza di rapporto se non fosse stato illegittimamente licenziato;
4) ne consegue che – diversamente da quel che si afferma nella sentenza impugnata – la determinazione di quanto dovuto a ciascuno dei lavoratori per il TFR non poteva considerarsi estranea al thema decidendum del giudizio di rinvio, perché essa era compresa nella quantificazione delle retribuzioni globali di fatto degli interessati alla quale il Giudice di rinvio doveva procedere in applicazione del principio di diritto dettato nelle sentenze rescindenti.
II – Sintesi del ricorso incidentale
2.- Con il motivo di ricorso incidentale si denunciano: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; b) in relazione all’art. 360, 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 cod. civ., dell’art. 429 cod. proc. civ. nonché dell’art. 150 disp. att. cod. proc. civ.
Si contesta la sentenza impugnata laddove la Corte potentina ha affermato che: 1) le conclusioni rassegnate dal CTU sono rimaste “incontestate dalle parti, pure facultate al deposito di note di replica”; 2) “le parti neppure hanno censurato la individuazione del parametro retribuzione globale di fatto operata dall’Ausiliare”.
Si sostiene, invece, nelle note difensive, RFI aveva assunto una precisa posizione in ordine sia al quesito contabile formulato in occasione del conferimento dell’incarico peritale (deducendo che esso andasse conformato ai criteri proposti dalla società) sia alle modalità con le quali esso avrebbe dovuto essere interpretato e sviluppato.
Si aggiunge che dai passaggi assertivi della motivazione riguardanti la presunta mancata censura delle conclusioni della CTU si desume che la Corte territoriale non ha verificato se il CTU, nell’effettuare i conteggi, si fosse attenuto ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia ovvero se avesse motivato adeguatamente la scelta di discostarsene.
Si analizzano, quindi, le posizioni dei diversi ricorrenti e i conteggi per ciascuno effettuati, evidenziandone i pretesi errori.
III – Esame del ricorso principale
3.- Il ricorso principale non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
4.- In base ad un costante orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, essendo l’esigibilità del trattamento di fine rapporto correlata all’estinzione del rapporto, esiste un nesso di alternatività tra la pronuncia di perdurante sussistenza del rapporto di lavoro o di annullamento del licenziamento e quella di condanna al pagamento del trattamento suddetto, costituendo il primo accertamento un antecedente logico giuridico rispetto alla domanda relativa al pagamento dell’indennità di fine rapporto, non configurabile nel caso in cui risulti o debba stabilirsi la continuazione del rapporto di lavoro (vedi, fra le tante: (Cass. 2 novembre 2004, n. 21029; Cass. 14 agosto 1991 n. 8861, 3 febbraio 1998 n. 1049, 18 agosto 2000 n. 10942, 12 marzo 2001 n. 3563, 28 marzo 2002 n. 4551, 16 maggio 2002 n. 7143; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3865; Cass. 20 settembre 2012, n. 15869).
Nella specie, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, il principio di diritto era il seguente: “l’ammontare delle somme percepite a titolo di pensione non può essere oggetto di compensazione ovvero di detrazione dall’ammontare del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo”.
Conseguentemente, in esatta applicazione di tale principio, la Corte potentina, tramite apposita CTU, ha determinato gli ammontari delle retribuzioni globali di fatto dovute a ciascuno dei ricorrenti, escludendo dal computo le somme percepite a titolo di pensione.
Il Giudice di appello ha, altresì, con congrua e logica motivazione, espunto da qualsivoglia esame le domande di condanna al pagamento del TFR, prospettate in sede di discussione dal difensore dei lavoratori, perché logicamente estranee ai giudizi di impugnativa dei licenziamenti introdotti in primo grado dinanzi al Tribunale di Foggia e, quindi, non compresa nel thema decidendum della fase di rinvio del giudizio, quale delineato dalle sentenze rescindenti.
La Corte ha, in particolare, precisato che nel suddetto thema decidendum non poteva farsi rientrare la determinazione del risarcimento di danni ulteriori che non trovassero la loro causa nella pronuncia di condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto, maturate dalle date del licenziamento a quelle dell’effettiva reintegra degli interessati.
Tale statuizione è del tutto conforme al suindicato principio oltre che ai principi generali che governano il giudizio di rinvio, sicché la sentenza non merita sul punto alcuna censura.
Di qui il rigetto del ricorso principale.
IV – Esame del ricorso principale
5.- Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
6.- Va, in primo luogo, osservato che gli inconvenienti lamentati sono configurabili come eventuali errores in procedendo, sicché risulta impropria la loro prospettazione in riferimento all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.
Peraltro va anche rilevato che la ricorrente incidentale omette di allegare – così violando il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione – le prove dell’avvenuta rituale contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU e dei relativi conteggi, sicché non offre idonea dimostrazione del fatto che la censura prospettata in questa sede non sia nuova.
Infine, non vengono neppure allegati e riprodotti – per le parti che interessano per la comprensione delle censure – i CCNL richiamati.
V – Conclusioni
7.- In sintesi, il ricorso principale va respinto e quello incidentale deve essere dichiarato inammissibile. In considerazione della reciproca soccombenza, si dispone la compensazione, fra le parti, delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

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