Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 64/2013/14, depositata il 30/1/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da (OMISSIS) s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa della cartella di pagamento cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Irpef, Iva ed Irap relative all’anno 2007. La CTR, con la decisione in epigrafe, ha dichiarato la inammissibilita’ dell’appello proposto dalla societa’ contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 139/54/12 – che ne aveva parzialmente accolto il ricorso – sul rilievo che copia dell’appello, spedito a mezzo posta, non era stato depositato, bensi’ soltanto spedito a mezzo di raccomandata A/R, presso la segreteria della CTP. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’Agenzia. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c., proponendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 20/11/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con entrambi i motivi la ricorrente assume la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2 e articolo 22, comma 2, nella parte in cui la CTR ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto la societa’, non avendo notificato l’appello a mezzo dell’ufficiale giudiziario, non aveva depositato, bensi’ spedito per posta copia dell’atto di appello presso la segreteria della CTP.
La censura e’ fondata. Questa Corte ha ritenuto (Sez. 5, Ordinanza n. 8388 del 08/04/2010) che, in tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, seconda parte, a pena d’inammissibilita’ dell’appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un’attivita’ finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, deve essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all’articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione “ad quem”. Il richiamo all’articolo 22,1 comma cit., contenuto nell’articolo 53, comma 2, consente di ritenere equipollente al deposito la spedizione per posta, purche’ la ricezione dell’atto presso la segreteria della C.T.P. avvenga nel termine suddetto. E cio’ anche sul rilievo che il combinato disposto degli articoli 53 e 20 del Decreto Legislativo cit., prevede la proposizione dell’ appello a mezzo di invio postale.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR del Lazio

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *