Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 64/2013/14, depositata il 30/1/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2014 dal Dott. Marcello Iacobellis.
La censura e’ fondata. Questa Corte ha ritenuto (Sez. 5, Ordinanza n. 8388 del 08/04/2010) che, in tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, seconda parte, a pena d’inammissibilita’ dell’appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un’attivita’ finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, deve essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all’articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione “ad quem”. Il richiamo all’articolo 22,1 comma cit., contenuto nell’articolo 53, comma 2, consente di ritenere equipollente al deposito la spedizione per posta, purche’ la ricezione dell’atto presso la segreteria della C.T.P. avvenga nel termine suddetto. E cio’ anche sul rilievo che il combinato disposto degli articoli 53 e 20 del Decreto Legislativo cit., prevede la proposizione dell’ appello a mezzo di invio postale.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR del Lazio.
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