Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2537
Osserva
Rilevato che in data 27 giugno 2013 – 1 luglio 2013 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:
1. Con sentenza n. 1179/2010 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra F.C. e M.P.
2. Ha proposto appello F.C. relativamente alla regolamentazione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente, fissato dal primo giudice in 550 euro mensili ammontare non compatibile con la riduzione del suo reddito derivante dal suo collocamento in cassa integrazione.
3. Si è costituita M.P. che si è opposta alla riduzione dell’assegno di mantenimento e ha proposto appello incidentale per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore rilevando che le condizioni economiche del C. non erano così negative per come rappresentate dall’appellante il quale poteva disporre, oltre al reddito da trattamento di cassa integrazione di 896 euro mensili, del reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa in nero, del godimento della casa coniugale, sovradimensionata rispetto alle sue attuali esigenze abitative e passibile di produrre reddito se locata in parte. La P. ha portato a sostegno di tali deduzioni la circostanza del recente acquisto da parte del C. di una BMW, circostanza indicativa delle sue capacità di spesa. Ha dedotto inoltre di non svolgere attività lavorativa, in seguito all’esito fallimentare dell’attività commerciale svolta sino al novembre 2005 e alle sue pessime condizioni di salute che riducono ulteriormente le sue marginali potenzialità sul mercato del lavoro. Ha dedotto infine di dover pagare mensilmente il canone di locazione di 380 euro mensili per l’abitazione in cui vive con le figlie.
4. La Corte di appello di Cagliari ha accolto parzialmente l’appello del C. riducendo a 250 euro l’assegno di mantenimento in favore delle figlie e ha accolto altresì l’appello incidentale riconoscendo il diritto della P. al percepimento di un assegno mensile di 150 euro.
5. Ricorre per cassazione F.C. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 2729 c.c.
6. Non svolge difese la P.
Ritenuto che:
7. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto le violazioni di legge sono dedotte del tutto genericamente e si rivelano inesistenti, il difetto di motivazione, che atterrebbe alla sopravvalutazione dell’indicatività dell’acquisto della BMW e alla contraddittorietà e insufficienza delle ragioni addotte dalla Corte a sostegno della ritenuta impossibilità per la P. di reperire un’attività lavorativa, altro non è se non una diversa valutazione delle prove da parte del ricorrente. Al riguardo deve osservarsi che la Corte di appello ha ridotto sensibilmente l’ammontare della contribuzione in favore delle figlie e ha imposto un modestissimo contributo a favore della P. che sommato al residuo assegno in favore delle figlie comporta comunque un minor peso sul reddito di C. ridotto da 550 a 400 euro mensili. E’ quindi evidente che la Corte ha tenuto conto della condizione di cassintegrato del C. ma ha anche tenuto conto della sproporzione della situazione economica dei due coniugi senza peraltro ritenere provate le deduzioni sullo svolgimento di attività lavorativa in nero. Infatti il C. percepisce comunque un reddito fisso e dispone di un’abitazione ed è in grado di acquistare e mantenere una autovettura costosa che si aggiunge a quella della nuova moglie laddove la P. non percepisce alcun reddito ed è costretta a pagare un canone di locazione per soddisfare le sue esigenze abitative e quelle delle figlie con lei conviventi. Quanto alle possibilità per la P. di reperire una nuova occupazione lavorativa la Corte di appello ha correttamente tenuto conto, nel pervenire a una prognosi negativa, della sua età, delle sue non buone condizioni di salute, della notoria condizione del mercato del lavoro e della situazione economica generale. Il pregresso svolgimento dell’attività commerciale non ha dato esiti economici soddisfacenti tanto che la P. ha dovuto cedere l’azienda a fronte dei debiti contratti. La non valutata possibilità della riapertura di una nuova attività commerciale lamentata dal ricorrente avrebbe dovuto presupporre la prova della disponibilità da parte della P. di risorse finanziarie e imprenditoriali di cui non sembra disporre secondo la valutazione operata dalla Corte di appello delle risultanze istruttorie.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Corte condivide pienamente tale relazione e ritiene pertanto che il ricorso vada respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
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