matrimonio

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

Ordinanza 3 settembre 2014, n. 18627

Fatto e Diritto

A.S. ha chiesto al Tribunale di Salerno di dichiarare la cessazione degli effetti civili dei matrimonio da lui contratto con M.L.V.; quest’ultima, costituitasi in giudizio, ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare, con efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., la nullità del matrimonio per grave difetto di discrezione e giudizio dello S., secondo quanto già accertato con sentenza di primo grado del Tribunale ecclesiastico.
Il giudice adito, con ordinanza dei 28.5.2013, ha sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello ecclesiastico, ritenuto pregiudiziale. Ha rilevato a sostegno della decisione: che, a seguito della ratifica, con la I. n. 121/85, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato il 18. 2.1984, è stata abrogata la riserva di giurisdizione del Tribunale ecclesiastico sulle cause concernenti la nullità dei matrimonio concordatario, con la conseguente possibilità che la causa penda contestualmente dinanzi al giudice ecclesiastico ed a quello ordinario; che, ammessa la giurisdizione concorrente, verificatasi nel caso in esame, il concorso va regolato secondo le disposizioni del diritto internazionale privato; che, ai sensi dell’art. 7 della I. n. 218/95, in comb. disp. con l’art. 64 lettera f), deve aversi riguardo al momento in cui si determina l’instaurazione della lite; che pertanto, essendo stata la domanda di nullità del matrimonio proposta anteriormente dinanzi al Tribunale ecclesiastico, l’intero processo deve essere sospeso in attesa che quello iniziato per primo venga definito con sentenza che, ove delibata, determinerebbe la cessazione della materia dei contendere sulla domanda di divorzio. A.S. ha impugnato il provvedimento ai sensi dell’art. 42 c.p.c., contestando che fra i due giudizi vi sia rapporto di pregiudizialità.
A fondamento del ricorso ha dedotto: che in materia non può farsi applicazione dell’art. 7 della l. n. 218/95, in comb. disp. con l’art. 64 lettera f), ma agli artt. 796, 797 c.p.c. tuttora vigenti in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche, atteso che l’art. 8 n. 2 dell’accordo di revisione del patti lateranensi li ha recepiti attraverso un rinvio materiale e non formale; che pertanto, non essendo ancora stata delibata la sentenza ecclesiastica di nullità, il principio di prevenzione opera in favore della causa di divorzio; che il tribunale salernitano avrebbe comunque dovuto porsi il problema se il giudicato formatosi nel giudizio di nullità fosse idoneo ad esplicare efficacia preclusiva su quello di divorzio; che nella specie, poiché la sentenza ecclesiastica è contraria all’ordine pubblico, tale efficacia va esclusa. M.L.V. ha depositato memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il P.G. ha concluso per l’accoglimento dei ricorso.
Il ricorso è fondato.
Per effetto dell’art. 8 dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (firmato a Roma il 18 ottobre 1984 e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121) deve ritenersi venuta meno la riserva di giurisdizione, a favore dei Tribunale ecclesiastico, sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari, già prevista dall’art. 34 del Concordato del ’29: l’art. 13 dell’Accordo ha infatti disposto la revisione delle precedenti norme concordatarie non riprodotte nel proprio testo ed in quest’ultimo non v’è più al alcuna disposizione che contempli la riserva di giurisdizione. Col venir meno di tale riserva, che ha determinato il concorso della giurisdizione italiana e di quella ecclesiastica in materia, può dunque verificarsi l’ipotesi di contemporanea pendenza della causa di nullità del matrimonio dinanzi al giudice ecclesiastico ed a quello italiano.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale salernitano, nella specie la decisione sulla prevenzione non può essere assunta in base alla disciplina dettata dal comb. disp. degli artt. 7 e 64 lettera f) della legge n. 218/95, di riforma del diritto internazionale privato, atteso che l’art. 7 impone al giudice italiano di sospendere il processo “se ritiene che il provvedimento straniero possa avere efficacia nell’ordinamento italiano” e l’art. 64 elenca, per l’appunto le condizioni in presenza delle quali la sentenza straniera può avere riconoscimento (id est: efficacia) in Italia, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento: l’una e l’altra disposizione non sono quindi applicabili alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, la cui efficacia nell’ordinamento della Repubblica è tuttora subordinata all’esito positivo del giudizio di delibazione previsto dagli artt. 796/797 c.p.c. Infatti, come è stato ripetutamente affermato da questa Corte (e come è stato, peraltro, riconosciuto dagli stessi giudici salernitani), in subiecta materia non rileva che le norme sul giudizio di delibazione siano state abrogate dall’art. 73 della I. n. 218 del 1995 cit., posto che l’abrogazione, in ragione della fonte di legge formale ordinaria che l’ha sancita, non è idonea a spiegare efficacia sulle disposizioni dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense, le quali – con riferimento alla dichiarazione di efficacia, nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso richiamo (materiale e non formale) agli artt. 796 e 797 c.p.c., e risultano connotate, in forza del principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. (che, in difetto di accordo fra le parti contraenti, consente la modificazione delle norme pattizie solo con legge costituzionale), da una vera e propria ultrattività (così, da ultimo, fra le tante, Cass. nn. 7946/013, 21968/011, 274/011, 24990/010, 10211/010).
Il recepimento materiale, nell’Accordo di modifica del Concordato, della disciplina dettata dagli artt. 796 e 797 c.p.c. comporta dunque che, nell’ambito regolato da tale Accordo, le predette disposizioni codicistiche continuino ad operare in tutta la loro ampiezza.
Resta dunque fermo il principio, già enunciato da Cass. n. 3345/97 e n. 12671/99 (ancorché riferite a fattispecie anteriori all’entrata in vigore della l. n. 218/95), secondo cui i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione in favore di quest’ultima: l’art. 797 n. 6 c.p.c. stabilisce, infatti, che la pendenza di un giudizio civile impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, mentre, fino a quando la sentenza ecclesiastica non sia stata delibata, il processo canonico resta un semplice fatto incapace di produrre effetti, e quindi di determinare una litispendenza, nell’ordinamento dello Stato.
Ne consegue che, in difetto di delibazione della sentenza ecclesiastica, spetterà al giudice italiano di valutare l’ammissibilità e la fondatezza della domanda di nullità dei matrimonio avanzata in via incidentale dal coniuge convenuto per il divorzio. Pertanto, in accoglimento dei ricorso, va disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, che provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Salerno, anche per le spese del regolamento.

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