Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 settembre 2014, n. 18573

Fatto e diritto

Gli odierni ricorrenti impugnavano mediante ricorso la delibera condominiale adottata il 10.02.2006 dal Condominio (omissis).
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza n.214/2008 del 17.03.2008, rigettava il ricorso.
La sentenza veniva appellata con ricorso depositato il 28.04.2009 e notificato alla controparte, assieme all’ordinanza di fissazione dell’udienza, in data 13.10.2009.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.1124/2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché ha ritenuto che fosse scaduto il termine di decadenza annuale, ex art.327, previsto per l’impugnazione della sentenza di primo grado.
La sentenza è stata impugnata mediante ricorso per cassazione, articolato su due motivi, che possono essere trattati congiuntamente.
Il Condominio è rimasto intimato.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Nessuna delle parti ha depositato memoria.
2) I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 327, 435, primo e secondo comma, c.p.c., e dell’art. 1137 c.c..
La Corte d’Appello ha ritenuto che le impugnazioni delle delibere condominiali, sebbene l’art. 1137 c.c. non prescriva la forma dell’atto introduttivo di questi giudizi, vadano proposte mediante atto di citazione; che nonostante ciò, le delibere erroneamente impugnate con ricorso sono valide, ma il dies per la decorrenza del termine annuale per l’appello coincide con la notificazione del ricorso e non con il suo deposito.
La Corte territoriale ha anche ritenuto che la proposizione dell’appello coincidesse con il giorno della notificazione del ricorso e fosse stata quindi tardiva.
2.1) Il ragionamento della Corte d’Appello non può essere condiviso.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di stabilire che l’impugnazione delle delibere condominiali può essere proposta mediante ricorso, anziché con atto di citazione; in questo caso, la tempestività del ricorso va riferita alla data del deposito in cancelleria e non, invece, alla data di notifica dello stesso (Cass. S.U. 8491/2011).
“Estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione” (Cass. S.U. 8491/2011).
3) Successivamente a questo arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione (Cass. 18117/2013) è stata investita di una questione relativa alla validità dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado avente ad oggetto l’annullamento di una delibera condominiale proposta con ricorso, nonché di quella relativa alla data di riferimento per determinare la tempestività dell’appello. In quella occasione, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite; il Primo Presidente Aggiunto, con provvedimento del 19 novembre 2012, rilevato che le Sezioni Unite (Cass. S.U. 8491/2011) si erano già espresse con riferimento alla forma e alla tempestività dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado per l’impugnazione delle delibere condominiali, ha rimesso gli atti alla Seconda Sezione Civile della Corte, ritenendo applicabili i principi di diritto espressi nella sentenza 8491/2011 anche all’ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado avente ad oggetto l’annullamento di delibere condominiali.
La Sezione semplice, reinvestita del ricorso, ha affermato che: “se l’impugnazione di una sentenza relativa alla validità delle delibere assembleari sia stata effettuata con la forma del ricorso, il termine per la notificazione è rispettato col deposito in cancelleria del ricorso e non, invece, con la notificazione del ricorso stesso”. (Cass. 18117/2013).
Anche nel caso di specie, quindi, facendo applicazione del principio teste riportato, sussiste la tempestività dell’appello; essa infatti deve essere computata con riferimento alla data del deposito del ricorso in appello e non a quella della sua notificazione, con conseguente ammissibilità del ricorso in appello.
Il ricorso va quindi accolto, come proposto dalla relazione preliminare.
La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della stessa Corte di merito, per lo svolgimento del giudizio di appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *