Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 3 agosto 2015, n. 16296

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2442-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 349/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI del 12.10.2012, depositato il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento tra (OMISSIS) e (OMISSIS), relativo all’affidamento di figli di genitori non coniugati, il Tribunale per i Minorenni di Bari disponeva l’affidamento condiviso di una minore, con collocamento presso la madre, e poneva a carico del padre contributo di mantenimento della figlia, per l’importo di euro 450,00 mensili. La Corte di Appello di Bari, con decreto in data 18/10/2012 confermava il provvedimento, impugnato dal padre in punto assegno.

Ricorre per cassazione il padre.

Resiste con controricorso la madre.

Per giurisprudenza consolidata, il provvedimento della Corte di Appello, relativo all’affidamento e al mantenimento di figli di genitori non coniugati, e’ suscettibile di ricorso per cassazione, tanto piu’ dopo la recente riforma della disciplina della filiazione (Legge n. 219 del 2012 e Decreto Legislativo n. 154 del 2013).

In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica del provvedimento impugnato.

Correttamente il giudice a quo precisa che il genitore ha l’obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari (all’eta’ di 35 anni) non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo.

La Corte di merito procede – come sicuramente e’ possibile fare anche in materia familiare – per presunzioni. L’odierno ricorrente e’ proprietario di un immobile e puo’ usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di buona posizione economica (del resto non va dimenticato che gli ascendenti sono tenuti ai sensi dagli articoli 148 e – oggi – articolo 316 bis c.c., a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti). Il ricorrente potrebbe dunque provvedere, alienando beni o 4 utilizzando gli aiuti dei parenti. Richiama pure il provvedimento la disponibilita’ da parte del ricorrente stesso di una auto AUDI A3.

Va rigettato il ricorso, con condanna alle spese del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita’ ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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