Cassazione 12Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 28 gennaio 2016, n. 1628

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 789/13 in data 8 ottobre 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. (OMISSIS).

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 14 aprile 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ.:

“Il Giudice di pace di Cassino ha rigettato l’opposizione proposta dalla Camera di commercio di Frosinone avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, su istanza dell’Avv. (OMISSIS), per il pagamento di compensi dallo stesso pretesi, in dipendenza di prestazioni professionali concretizzatesi in atti di intervento in procedure esecutive a carico di debitori dell’Ente.

La pronuncia, gravata di appello dalla Camera di commercio, e’ stata riformata dal Tribunale che, in accoglimento della proposta impugnazione, con sentenza n. 789 dell’8 ottobre 2013, ha dichiarato non dovuta la somma oggetto del decreto monitorio.

Il giudice di merito ha ritenuto la procura generale conferita all’Avv. (OMISSIS) dall’allora segretario generale della Camera di commercio di Frosinone inidonea a soddisfare le prescrizioni di legge. Ha segnatamente osservato che la procura de qua, conferita al professionista affinche’ rappresentasse e difendesse la Camera di commercio, non individuava con esattezza l’oggetto del contratto, essendo genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti, di talche’ difettava il necessario collegamento tra la stessa e l’atto di difesa sottoscritto dal difensore.

Per la cassazione di tale sentenza l’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 novembre 2014, formulando due motivi.

La Camera di commercio ha resistito con controricorso. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 16 e 17, articolo 1325 c.c., articolo 1326 c.c. e ss. e articolo 1346 c.c. e ss., nonche’ articolo 83 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui e’ ben possibile il perfezionamento di contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso, da un lato, il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, e, dall’altro, la redazione del singolo atto di difesa sottoscritto dal difensore, e cioe’, nello specifico, degli atti con i quali l’Avv. (OMISSIS) aveva espletato il mandato professionale ricevuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio.

Con il secondo mezzo l’impugnante lamenta, nullita’ della sentenza e del procedimento, violazione degli articoli 116 e 132 cod. proc. civ., articoli 1325 e 1346 cod. civ. e articolo 83 cod. proc. civ., ovvero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente critica l’affermazione del giudice di merito secondo cui la procura non individuava con e-sattezza l’oggetto del contratto, essendo stata genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti. I due motivi, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, appaiono fondati, alla luce del precedente specifico di questa Corte rappresentato da Sez. 6-3, 24 febbraio 2015, n. 3721. Ad avviso del relatore, la doglianza relativa alla omessa considerazione che lo ius postulandi era stato espressamente conferito anche per “intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso” e che il (OMISSIS) aveva utilizzato la procura proprio per costituirsi in un processo esecutivo, coglie un deficit motivazionale che e’ ragionevolmente frutto di un corrispondente deficit nell’iter cognitivo del decidente, il quale ha ritenuto generica la procura senza valutarne un profilo essenziale sia in astratto, sia, quel che piu’ conta, in concreto, in relazione, cioe’, all’attivita’ difensiva svolta e posta a base dalla domanda di pagamento.

Il ricorso appare pertanto destinato all’accoglimento, alla luce del principio di diritto enunciato – in controversia tra le stesse parti – dalla citata Cass., Sez. 6-3, 24 febbraio 2015, n. 3721. Infatti, in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio e’ soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell’articolo 83 cod. proc. civ., qualora sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa (nella specie: “tutte le cause attive e passive promosso e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorita’ Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante”, con espressa autorizzazione, a tal fine, di “intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso”). In relazione a tale principio, il giudice del merito sara’ chiamato ad esaminare il fatto decisivo costituito dall’idoneita’ della predetta procura, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale, e dell’atto difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difensore, a integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l’ente pubblico e il professionista, valido anche sotto il profilo formale.

Il ricorso puo’ essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi accolto”.

Letta la memoria di parte controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ.;

che non ricorrono le ragioni previste dall’articolo 374 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, giacche’ va registrato che, sulla questione dell’idoneita’ del rilascio della procura ad lites, quando seguita dall’atto difensivo sottoscritto dall’avvocato, a sopperire alla formale sottoscrizione del contratto di patrocinio, sono gia’ intervenute numerose pronunce di questa Corte, tra l’altro in giudizi tra le stesse parti, che hanno ribadito il principio richiamato nella relazione ex articolo 380-bis cod. proc. civ. (si vedano, tra le tante, Sez. 6-3, 16 aprile 2015, n. 7796; Sez. 6-3, 22 maggio 2015, n. 10674; Sez. 6-3, 25 maggio 2015, n. 10753; Sez. 6-3, 22 luglio 2015, n. 15454; Sez. 6-3, 28 luglio 2015, n. 15925);

che la memoria non offre argomenti nuovi che giustifichino il discostamento dall’indirizzo consolidato;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Cassino, che la decidera’ in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato.

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