Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 27 marzo 2015, n. 6276

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9370-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. Sergio Del Core che ha concluso per il rigetto dell’istanza;

avverso l’ordinanza n. 6015/2013 R.G. del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA.

FATTO E DIRITTO

1.- Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 20 marzo 2014, rigettava l’eccezione di litispendenza proposta da (OMISSIS) nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 265 del 2013, emesso dal giudice presso la sezione distaccata di Gaeta in data 12 luglio 2013. La (OMISSIS), parte opposta, aveva dedotto la litispendenza con identico giudizio di opposizione, che assumeva essere stato preventivamente instaurato avverso lo stesso decreto ingiuntivo, introdotto dall’ingiunto, (OMISSIS), dinanzi il Tribunale di Cassino.

Il Tribunale di Latina ha ritenuto che, poiche’ la pendenza della lite e’ determinata dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo che retroagisce alla data del suo deposito, la lite si sarebbe dovuta considerare pendente, nel caso di specie, dinanzi al Tribunale di Latina al momento di tale deposito, poiche’ effettuato presso la sezione distaccata di Gaeta, che, all’epoca, faceva parte della circoscrizione del Tribunale di Latina. Pertanto, sarebbe irrilevante la preventiva notificazione dell’atto di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo da parte del (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Cassino.

Il Tribunale ha aggiunto che, comunque, non si verterebbe in un’ipotesi di vera e propria litispendenza poiche’ il Tribunale di Cassino non sarebbe il giudice funzionalmente competente a trattare l’opposizione a decreto ingiuntivo, essendo stato questo emesso, come detto, da un giudice della sezione distaccata (prima della sua soppressione) del Tribunale di Latina.

2. – Avverso l’ordinanza (OMISSIS) propone regolamento di competenza, per violazione dell’articolo 39 c.p.c., comma 1.

L’intimato non si difende.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data 8 ottobre 2014, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

3.- La ricorrente lamenta violazione dell’articolo 39 c.p.c., comma 1, in tema di litispendenza, perche’ il Tribunale di Latina avrebbe dovuto prendere atto, controllando la data di introduzione dei due giudizi di opposizione, che la causa pendente dinanzi al Tribunale di Cassino era stata instaurata prima della causa pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Latina. Pertanto, a detta della ricorrente in ossequio alla giurisprudenza di legittimita’, avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal suo ruolo. Sottolinea che le due cause sono identiche, essendo identici gli atti introduttivi; che sono identiche le istanze presentate nei due giudizi; che identica e’ la data di notificazione, ma che il cronologico di notificazione UNEP per il Tribunale di Cassino e’ precedente.

3.1.- Il motivo e’ infondato.

Risulta dallo stesso ricorso che il decreto ingiuntivo e’ stato emesso dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, previo deposito presso lo stesso ufficio del relativo ricorso monitorio.

Orbene, l’articolo 39 cod. proc. civ. prevede, all’ultimo comma, che la prevenzione e’ determinata dalla citazione ovvero dal deposito del ricorso.

Poiche’, ai sensi dell’articolo 643 c.p.c., u.c. la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite, ma questa retroagisce alla data di deposito del ricorso (cfr. Cass. S.U. n. 20596/07, nonche’ Cass. ord. n. 6511/12, secondo cui “Nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell’individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all’articolo 39 c.p.c., u.c. come modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’articolo 643 c.p.c., comma 3”), non sono fondati i rilievi della ricorrente che fanno leva sulle date di notificazione degli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 645 cod. proc. civ..

La notificazione di questi atti e’, nel giudizio introdotto ai sensi degli articoli 633 e segg. cod. proc. civ., del tutto irrilevante al fine di determinare il momento di pendenza della lite, cosi’ come e’ irrilevante lo stato – piu’ o meno avanzato – nel quale ciascuno dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si trova.

Peraltro, come pure rilevato nel provvedimento impugnato, l’articolo 645 cod. proc. civ., disponendo che l’ opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. ord. n. 15052/11).

Ne consegue che il giudizio di opposizione si sarebbe dovuto instaurare presso la stessa sezione distaccata di Gaeta.

3.2.- Nelle more tra l’emissione del decreto ingiuntivo (12 luglio 2013) e la notificazione dell’opposizione ai sensi dell’articolo 645 cod. proc. civ. (22 ottobre 2013) ha acquistato efficacia il Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (“Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma della Legge 14 settembre 2011, n. 148, articolo 1, comma 2”) in forza del quale, con decorrenza 13 settembre 2013, e’ stata soppressa la sezione distaccata di Gaeta, facente parte del Tribunale di Latina, e la porzione di territorio corrispondente alla sezione distaccata di Gaeta e’ stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino (come da tabella di cui all’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 155 del 2012, che ha sostituito la tabella A allegata al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12; poi sostituita dalla tabella di cui all’allegato 2 al Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, su cui infra).

Il Decreto Legislativo n. 155 del 2012, articolo 9 contenente la disciplina transitoria, ha previsto all’originario comma 2 che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento normativo “il processo si considera pendente dinanzi all’ufficio giudiziario destinato alla soppressione”.

Con il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, articolo 8 (“Disposizioni correttive, integrative e di coordinamento delle disposizioni di cui ai Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita’ degli uffici giudiziari”), entrato in vigore il 28 febbraio 2014, sono stati inseriti al Decreto Legislativo n. 155 del 2012, articolo 9 i segg. commi:

“comma 2-bis. La soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina effetti sulla competenza per i procedimenti civili e penali pendenti alla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, i quali si considerano pendenti e di competenza del tribunale che costituisce sede principale … omissis … 2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche nei casi di nuova definizione, mediante attribuzione di porzioni di territorio, dell’assetto territoriale dei circondari dei tribunali diversi da quelli di cui all’articolo 1 … omissis …”.

Con tali ultime disposizioni di legge si e’ fissato per via normativa un principio gia’ affermato da questa Corte quanto ai rapporti tra sezione distaccata e sede principale di tribunale (cfr. Cass. n. 19411/10, nel senso che le sezioni distaccate di tribunale costituiscono articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario di tribunale e, in quanto tali, prive di rilevanza esterna, con la conseguenza che i rapporti tra sede principale e sezione distaccata non possono mai dare luogo a questioni di competenza) e lo si e’ esteso alla situazione in cui, per effetto del nuovo assetto territoriale dei circondari di tribunale, risultante dai provvedimenti su menzionati, le porzioni di territorio relative alle sedi distaccate di determinati tribunali siano state attribuite a tribunali diversi da quelli che ne erano l’originaria sede principale.

Quest’ultima situazione si e’ venuta a determinare nel caso di specie, in cui la porzione di territorio della sede distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, soppressa a far data dal 13 settembre 2013, e’ stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino.

Le norme di nuova introduzione, appena esposte, vanno coordinate con le altre, sopra richiamate, per le quali la prevenzione, ai sensi dell’articolo 39 c.p., u.c. e’ determinata dal deposito del ricorso ed anche il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest’ultimo, senza che rilevi la circostanza che l’emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell’articolo 643 c.p.c., comma 3.

Va percio’ affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155, articolo 9 come integrato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, articolo 8 l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dalla sezione distaccata di tribunale prima della sua soppressione, si propone davanti al tribunale che ne costituiva la sede principale, anche nel caso che, a decorrere dal 13 settembre 2013 (data di efficacia del Decreto Legislativo n. 155 del 2012), la porzione del territorio della sede distaccata soppressa sia stata attribuita al circondario di un tribunale diverso”.

Pertanto, l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dalla sezione distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, soppressa a far data dal 13 settembre 2013, correttamente e’ stata proposta davanti al Tribunale di Latina, anche se la porzione del territorio della sede distaccata di Gaeta e’ stata attribuita al circondario del Tribunale di Cassino.

Il giudizio si considera pendente presso la sede principale del Tribunale di Latina dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’ perche’ l’intimato non si e’ difeso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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