Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
Ordinanza 24 settembre 2013, n. 21804
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19707/2012 proposto da:
(OMISSIS) SPA (gia’ (OMISSIS) SpA) in persona del Responsabile dell’Area Territoriale di Benevento, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) in qualita’ di Curatore del Fallimento (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 221/2012 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA del 6.6.2012, depositata il 07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che si riporta alla relazione scritta.
La Corte rilevato che sul ricorso n. 19707/12 proposto da (OMISSIS) spa nei confronti del Fallimento (OMISSIS) il consigliere relatore ha depositato ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
(OMISSIS) spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata n. 601/12 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa (OMISSIS) proposto avverso l’esclusione del proprio credito insinuato L.F., ex articolo 101, in quanto detta insinuazione era stata tardivamente presentata ed inoltre i ruoli erano stati tardivamente emessi dopo la chiusura dello stato passivo.
Non ha svolto attivita’ difensiva il fallimento intimato.
Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) osserva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che i ruoli dovevano essere emessi prima della chiusura dello stato passivo poiche’ cio’ che conta e’ l’anteriorita’ del credito tributario rispetto alla dichiarazione di fallimento.
Con il secondo motivo deduce l’incolpevolezza del ritardo nella presentazione dell’istanza tardiva di ammissione al passivo L.F., ex articolo 101, presentata nel 2011, ancorche’ lo stato passivo fosse stato dichiarato esecutivo nel 2008, poiche’ aveva avuto conoscenza della esistenza della procedura solo nel 2010 non avendo ricevuto la dovute comunicazioni da parte del curatore L.F., ex articolo 92.
Con il terzo motivo lamenta la mancanza di adeguata motivazione sul punto da parte del provvedimento impugnato.
Il primo motivo e’ manifestamente fondato.
Questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che la domanda di ammissione al passivo, puo’ trovare accoglimento, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare. (Cass. 5063/08; Cass. 12019/11).
Ancora piu’ recentemente si e’ poi giunti a precisare ulteriormente che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall’Amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato ne’ la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza della documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titoli di diverso tenore quali ad esempio titoli erariali, fogli prenotati a ruolo, sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente etc. (Cass. sez. un 4126/12).
Da tale giurisprudenza si evince con chiarezza che il dato rilevante ai fini dell’ammissione al passivo di un credito tributario e’ che lo stesso sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e che sia adeguatamente documentato. A tal fine non rileva certamente se i ruoli siano stati formati prima o dopo la dichiarazione dello stato passivo.
Il secondo e del terzo motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Gli stessi si rivelano manifestamente fondati.
La Corte d’appello si e’ limitata ad affermare apoditticamente non puo’ considerarsi incolpevole un ritardo non determinato direttamente dalla mancata conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
Tale motivazione non da pero’ conto del motivo di reclamo che si fondava sulla mancata conoscenza del procedimento di verifica dello stato passivo non essendo stata inviata dal curatore la comunicazione di cui alla L.F., articolo 92.
A tale proposito va rammentato che questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che, ai fini dell’ammissibilita’ della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell’ultimo comma della L.F., articolo 101, (c.d. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla L.F., articolo 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facolta’ di provare, ai fini dell’inammissibilita’ della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell‘avviso predetto. (Cass. 4310/12).
La Corte d’appello avrebbe dunque dovuto prendere in esame siffatta contestazione e darne conto con adeguata motivazione alla luce delle esistenti risultanze processuali.
Con il secondo motivo la societa’ ricorrente censura pure la sentenza laddove afferma che l’istanza di insinuazione doveva semmai essere proposta dell’Ente impositore.
Anche tale censura e’ fondata.
Il Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 33, espressamente prevede che, qualora i debitori d’imposta siano sottoposti a procedure concorsuali, l’ente creditore iscrive a ruolo il credito ed il concessionario provvede all’insinuazione del credito in tali procedure secondo le modalita’ prescritte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 87 e segg., relative alla ammissione al passivo del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa.
Nessun dubbio quindi che la legittimazione attiva competeva ad (OMISSIS).
Il ricorso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c..
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio Roma 28.04.2013.
Il Cons. relatore”.
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio anche per le spese al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
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