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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza n. 39977 del 26 settembre 2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito al sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 30/03/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A. T. in relazione al reato di cui a|l’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Verona il 27/03/2013, illegalmente detenuto circa nove grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina.
Rilevava il Tribunale come gli elementi di prova a disposizione avessero dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del prevenuto in ordine al delitto addebitatogli, in ragione del quantitativo di droga detenuto e della modalità di custodia, nonché di altre specifiche circostanze della vicenda; dati informativi atti ad escludere che il fatto potesse essere qualificato come di lieve entità ed a far propendere per la idoneità esclusiva della disposta misura coercitiva massima rispetto al riconosciuto rischio di recidiva.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il A. T. con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Alessandro Cristofori, il quale, formalmente con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione:
a) in relazione agli artt. 272 e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Venezia erroneamente ritenuto la destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, esclusivamente sulla base del fatto che l’indagato, non risultando consumatore di droga, fosse dedito alla vendita della droga per trarre fonte di guadagno per vivere;
b) in relazione all’art. 73 comma 5 d.P.R. cit., per avere il Tribunale veneto ingiustificatamente escluso la ricorrenza di una ipotesi di lievità del fatto dal solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto, indicato in circa nove grammi lordi, senza conoscerne la percentuale di principio attivo;
c) in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Collegio del riesame ritenuto la sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di recidiva e la imprescindibilità della misura carceraria sulla base di mere formule di stile e senza alcun riferimento a elementi attuali e di concretezza.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
4. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
E’ vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il solo dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuto – e, dunque, l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73 comma 1 bis lett. a) d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, potendo essere considerato solo come un indizio a carico dell’indagato (cosi, da ultimo, Sez. 6, n. 6575 del 10/01/2013, Mansi, Rv. 254575); e che è sempre l’accusa a dover dimostrare la detenzione della droga per un uso diverso da quello personale e non anche la difesa a dover dimostrare il contrario (in questo senso, tra le molte, Sez. 6, n. 19047 del 10/01/2013, Grillo, Rv. 255165); e, tuttavia, nella fattispecie i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali regulae iuris in quanto, con motivazione completa e logicamente ineccepibile, hanno chiarito che i gravi indizi di colpevolezza a carico del A.T. fossero evincibili non solamente daI|’entità ponderale della sostanza sequestrata (peraltro quantitativo tutt’altro che esiguo), ma anche da una serie di altri significativi elementi, quali il fatto che il prevenuto, giovane immigrato magrebino, fosse stato trovato dai carabinieri in una piazza di Verona in piena notte e fosse stato colto da un malore; che lo stesso, condotto in ospedale, durante le operazioni rianimazione, avesse rigurgitato ben cinque distinti ovuli di cellophane, contenenti l’eroina, che evidentemente aveva cercato di celare alla vista dei militari; che il A.T. avesse riconosciuto di vivere in Italia senza alcuna fissa dimora e senza alcuna stabile occupazione lavorativa, tanto da aver deciso di vendere lo stupefacente per poter trarre i mezzi di sostentamento; ed ancora, che il predetto fosse stato scoperto in possesso anche di tre diversi apparecchi cellulari sui quali, durante l’iniziativa di polizia giudiziaria, erano giunte numerose chiamate provenienti da non meglio precisati amici del marocchino, i quali non si erano neppure premurati di chiedere informazioni sulle gravi condizioni di salute del destinatario delle telefonate (v. pagg. 1-3 ord. impugn.).
5. Il secondo motivo del ricorso è anch’esso manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza
attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), che quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di “lieve entità” (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 6732/12 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947; 4, Sentenza n. 38879 del 29/09/2005, Frank, Rv. 232428).

Di tale regula iuris il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione chiarendo, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o vizi di manifesta illogicità, dunque con argomenti non censurabili in questa sede, come la condotta del A.T. proprio per le caratteristiche delle modalità e per l’oggetto, non potesse considerarsi di scarso allarme sociale ovvero di ridotta offensività sociale (v. pag. 3 ord. impugn.).
6. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché generico.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e il preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice de|I’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cosi, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Dìstante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata:
pronuncia con la quale era stato congruamente spiegato che il fatto che l’arrestato, cittadino straniero senza fissa dimora in Italia e senza alcuna stabile occupazione lavorativa lecita, fosse stato trovato, di notte ed in un luogo pubblico, in possesso di quel non ridotto quantitativo di eroina, peraltro suddivisa in cinque distinti ovuli di plastica, fosse elementi idonei a far ritenere l’esistenza di un concreto rischio che lo stesso, se lasciato in libertà, sarebbe potuto tornare a commettere reati della stessa specie: pericolo che sarebbe stato possibile adeguatamente contrastare solo con l’applicazione della misura coercitiva massima, dato che altre misure meno gravose sarebbe rimaste affidate allo spontaneo rispetto delle relative prescrizioni da parte dell’interessato, soggetto che era risultato, invece, del tutto inaffidabile (v. pagg. 2-3 ord. impugn.).
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/09/2013

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