Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
ordinanza 24 febbraio 2014, n. 4295

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19633-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di AVELLINO del 7/06/2012, depositato il 02/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
OSSERVA
La Corte rilevato che sul ricorso n. 19633/12 proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) snc + 2 il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso il decreto di liquidazione del compenso liquidatogli dal tribunale di Avellino, depositato il 2.7.12, per l’opera prestata quale commissario giudiziale per il Concordato preventivo della (OMISSIS) snc. Gli intimati non si sono costituiti.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione da parte del decreto impugnato sotto diversi profili: manca una adeguata motivazione sui criteri adottati per la determinazione del compenso; sono state applicate percentuali diverse in ragione dei diversi scaglioni sia sull’attivo che sul passivo senza alcuna spiegazione; e’ stato violato il principio di proporzionalita’ rispetto alla liquidazione effettuata in favore del precedente commissario giudiziale cui il ricorrente e’ succeduto; non e’ stato tenuto conto dell’attivita’ straordinaria in relazione alle irregolarita’ compiute dal precedente commissario; non e’ giustificata l’applicazione di percentuali minime per gli ultimi due scaglioni in relazione alla utilita’ e laboriosita’ della prestazione effettuata. Il motivo appare fondato.
Risulta dal decreto impugnato e dal ricorso che il ricorrente e’ subentrato ad un precedente Commissario che aveva seguito la procedura fino all’omologazione del concordato. L’articolo 39 l.f. impone che, se nell’incarico si sono succeduti piu’ curatori, il compenso e’ stabilito secondo criteri di proporzionalita’.
Nel caso di specie non risulta in alcun modo dal provvedimento impugnato quale sia stato il criterio di proporzionalita’ seguito dal Tribunale nella liquidazione dei due compensi. Sotto tale profilo il provvedimento attribuisce al ricorrente una percentuale del 50% sul compenso complessivo ma non specifica in ragione di quale criterio cio’ sia avvenuto. Inoltre non risulta motivato perche’ al precedente commissario sia stata attribuita una somma inferiore al 50% rispetto all’importo complessivamente liquidato e perche’ la parte residua non sia stata attribuita al ricorrente.
Aggiungasi che la motivazione circa i criteri seguiti nella liquidazione, come previsti dal Decreto Ministeriale n. 30 del 2012, articolo 1 comma 1, appaiono solo genericamente indicati senza alcun riferimento concreto all’attivita’ svolta, all’opera effettivamente prestata, all’importanza del fallimento etc..
Su tale questione questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare (ovvero del commissario giudiziale ndr) deve essere specificamente motivata mediante la indicazione dei criteri seguiti, ai sensi dell’articolo 39 della legge fall., in relazione alla disciplina regolamentare richiamata, risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione. (Cass. 6202/10).
Le esaminate doglianze vanno quindi accolte restando assorbite le restanti.
Ove si condividano i teste’ formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c..
PQM.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 9.9.13.
Il Cons. relatore.
CONSIDERATO
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Avellino in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Avellino in diversa composizione.

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