Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 23 marzo 2015, n. 5810
Fatto e diritto
Ritenuto che l’Avv. P.G. , sulla premessa di avere svolto, in relazione ad un giudizio svoltosi davanti al TAR per l’Abruzzo, attività professionale in favore del Comune di Sulmona, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale ordinario di Avezzano decreto ingiuntivo, emesso in data 7 novembre 2012, per la somma di Euro 2 9.127,37, quale saldo delle competenze dovutegli per l’espletamento della suindicata prestazione professionale;
che il Comune, con atto di citazione notificato il 28 dicembre 2012, ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, eccependo pregiudizialmente l’incompetenza per territorio del Tribunale ordinario di Avezzano, per essere competente il Tribunale ordinario di Sulmona, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., seconda ipotesi, quale giudice del luogo dove deve eseguirsi l’obbligazione, avendo riguardo al domicilio del debitore;
che nel giudizio si è costituito l’Avv. P. , che ha contestato la fondatezza dell’eccezione pregiudiziale;
che il Tribunale adito, con ordinanza del 26 febbraio 2014, ha declinato la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Sulmona, ritenendo che il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale, con la conseguenza che il foro facoltativo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’art. 1182, quarto comma, c.c., nel domicilio del debitore, richiamando a conforto una pronuncia di questa Corte (Cass. n. 6096 del 2013);
che avverso questa ordinanza l’Avv. P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza;
che vi ha resistito il Comune;
che il pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Avezzano, in accoglimento del secondo motivo di ricorso;
che il pubblico ministero ha cosi argomentato le proprie conclusioni:
“[…] Occorre precisare che l’Avv. P.G. ha premesso che, alla data del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c., era iscritto nell’albo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Avezzano, circostanza questa pacifica ed incontroversa, ed ha dedotto che, nella fase monitoria, ha adito il Tribunale ordinario di Avezzano, ai sensi dell’art. 637, comma terzo, c.p.c. Con il secondo motivo del ricorso, ha, quindi, denunciato la violazione ed erronea applicazione di detta norma.
4.1. Il secondo motivo appare fondato.
Ai sensi dell’art. 637, terzo comma, c.p.c. “Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono”.
L’interpretazione di tale norma, di per sé chiara, è stata approfondita dalla Corte con la sentenza n. 17049 del 2010, secondo la quale detta disposizione, “nel consentire agli avvocati di formulare la richiesta di decreto ingiuntivo anche al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine presso il quale sono iscritti, non contiene alcun riferimento alla scadenza dell’obbligazione o in generale ai criteri indicati dall’art. 20 cod. proc. civ. e dall’art. 1182 cod. civ.: in base al dato normativo, il consiglio dell’ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto “attualmente”, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso”.
L’interpretazione letterale — ha precisato la sentenza — “trova conferma nella ratio ispiratrice della disposizione, che è evidentemente quella di agevolare l’avvocato, per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l’organizzazione della propria attività professionale, cioè la sede principale dei propri affari ed interessi”. In termini analoghi è orientata la dottrina, secondo la quale l’art. 637, comma terzo, c.p.c. individua un criterio di competenza speciale, alternativa con quelli di cui al primo ed al secondo comma, di carattere eccezionale. La sentenza n. 17049 del 2010 è stata, peraltro, resa successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2010, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma sollevata dalla Corte di cassazione (in riferimento all’art. 3 Cost., e proprio perché “attribuisce esclusivamente agli avvocati la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.”), convalidando detta interpretazione (in continuità con la sentenza n. 137 del 1975), anche dopo la modifica introdotta dall’art. 18, comma, 2, della legge 3 febbraio 2003, n. 14.
La sentenza n. 17049 del 2010 ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento di ingiunzione, l’art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., nell’individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all’avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo egli è iscritto, ed il consiglio dell’ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto “attualmente”, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell’ordine”.
Il carattere speciale del foro dell’art. 637, terzo comma, c.p.c., che attribuisce all’avvocato la possibilità di sceglierlo in alternativa a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., è stata implicitamente, ma chiaramente, confermata dalle successive pronunce che hanno ritenuto prevalente rispetto allo stesso il foro del consumatore (che qui, all’evidenza, non viene in rilievo), ma esclusivamente in considerazione dei peculiari caratteri di quest’ultimo foro esclusivo (Cass. n. 5703 del 2014; n. 12685 del 2011).
4.2. Questo principio – che conduce a ritenere fondato il secondo motivo del ricorso – va condiviso, non apparendo convincente quello contrario, richiamato dall’ impugnata ordinanza, in quanto la pronuncia della Corte invocata a conforto non è pertinentemente evocabile, ciò che esclude anche un contrasto che renda necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Il Tribunale di Avezzano, a conforto della dichiarazione di incompetenza, ha, infatti, richiamato Cass. n. 6096 del 2013, la quale ha tuttavia deciso una controversia in cui non risulta che fosse in questione il foro dell’art. 637, comma terzo, c.p.c. e che il giudice del provvedimento monitorio fosse stato individuato in base a tale norma. Dalla pronuncia emergono anzi elementi che fanno escludere che ciò fosse accaduto, in quanto il decreto ingiuntivo era stato pronunciato dal Giudice di pace di Acireale che, quindi, non poteva essere il giudice competente per valore “del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine”. Inoltre, detta sentenza ha enunciato il principio dell’individuazione del foro ex art. 20 c.p.c., pressoché esclusivamente mediante il richiamo della sentenza n. 21000 del 2011 che, in primo luogo, In nessun punto e modo indica che nel procedimento monitorio fosse stata invocato il foro dell’art. 637, comma terzo, c.p.c.; in secondo luogo, argomenta il principio richiamando tre pronunce – Cass. n. 4511 del 2001, n. 2591 del 1997 e n. 12629 del 1995 -non conferenti rispetto alla questione posta da quest’ultima norma e che, quindi, non minano la correttezza del principio sopra enunciato (nel p. 4.1). La prima pronuncia (Cass. n. 5211 del 2001) aveva, infatti, ad oggetto una domanda proposta da una s.a.s. diretta ad ottenere da una propria cliente il pagamento del compenso dovuto per lo svolgimento di un’attività di consulenza. La seconda (Cass. n. 2591 del 1997) concerneva, invece, la domanda proposta in un giudizio ordinario di cognizione dai clienti di un avvocato (dunque, per definizione non poteva venire in questione il foro dell’art. 637, terzo comma, c.p.c.), al fine di ottenere che fosse accertata l’esistenza di un accordo sul compenso dovuto per l’assistenza in due procedure giudiziali. La terza (Cass. n. 12629 del 1995) riguardava, infine, la domanda proposta in un giudizio ordinario di cognizione da un ingegnere per ottenere il pagamento del compenso (quindi, è indiscutibile che non veniva in rilievo la norma di rito qui in esame, la quale concerne i soli avvocati e notai).
4.3. La perdurante validità del principio già affermato dalla Corte, riportato nel p. 4.1, deve, tuttavia, essere approfondita alla luce della sopravvenuta modifica realizzata dall’art. 14 del dlg. n. 150 del 2011, applicabile nella specie ratione temporis.
Il comma 1 di detta norma stabilisce il rito applicabile alle controversie previste dall’art. 28 della legge n. 794 del 1942 ed all’opposizione proposta a norma dell’art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante gli onorari, e i diritti spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali.
Il comma 2, nella parte qui d’interesse, dispone, invece, che “è competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera”.
Orbene, è certo che il citato art. 14 ha abrogato il procedimento di cui all’art. 28 cit.
Diversamente, invece, detto art. 14 e l’art. 54 della legge-delega n. 69 del 2009 non hanno abrogato né espressamente né tacitamente l’art. 633 c.p.c. (quest’ultimo non rientra nel modello della legge delega, né è menzionato in alcuno dei diciassette tassativi articoli di cui si compone il capo III del d.lgs. n. 150 del 2011 né in qualsiasi altro). Inoltre, neppure risulta essere stato abrogato l’art. 637, terzo comma, c.p.c., il quale prevede la competenza territoriale alternativa ad emettere il decreto ingiuntivo del giudice del luogo in cui ha sede l’Ordine professionale a cui e iscritto l’avvocato ricorrente. Ne consegue che la competenza a conoscere l’opposizione a tale decreto rimane territorialmente riservata al giudice che lo ha emesso a cui già appartiene funzionalmente e inderogabilmente ai sensi dell’art. 645 c.p.c..
Pertanto, come è stato convincentemente osservato da una parte della dottrina, nell’ambito di applicazione del processo sommario previsto dall’art. 14 cit. rientra la sola opposizione al decreto di cui al secondo comma, non quella di cui al terzo comma dell’art. 637 cod. proc. civ..
L’art. 637, terzo comma, c.p.c., ed il criterio di competenza dallo stesso stabilito (che radica poi anche la competenza sull’opposizione ex art. 645 c.p.c.), come detto, non risulta espressamente abrogato, né può ritenersi lo sia stato per incompatibilità (che non sussiste), ancora più alla luce dei principi e criteri direttivi della legge-delega.
L’art. 54, comma 4, lettera a), della legge n. 69 del 2009, stabilisce, infatti, tra i principi e criteri direttivi che si imponevano al legislatore delegato, quello in virtù del quale “restano fermi i criteri di competenza” e, conseguentemente, da un canto, conforta la conservazione del criterio speciale di competenza qui in esame; dall’altro, rende chiaro che tale conclusione è anche imposta da una lettura costituzionalmente orientata della norma del decreto delegato, poiché una diversa interpretazione esporrebbe al vizio di legittimità costituzionale per violazione del suindicato principio stabilito dalla legge-delega.
4.4. Ritenuta la perdurante vigenza della norma dell’art. 637, comma terzo, c.p.c., poiché il ricorrente ha chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio per il pagamento del compenso per l’espletamento di una prestazione giudiziale in favore del Comune avvalendosi del criterio di competenza speciale stabilito da detta norma, non essendo controverso che alla data di deposito del ricorso egli fosse iscritto nell’albo degli avvocati del Tribunale di Avezzano, in applicazione del principio già enunciato dalla Corte e richiamato nel p. 4.1., andrà dichiarata la competenza di detto Tribunale”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nelle conclusioni scritte del pubblico ministero, alle quali non sono state mosse osservazioni critiche;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, annullata l’ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Avezzano;
che il Tribunale dichiarato competente provvedere anche sulla regolamentazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Avezzano e annulla l’ordinanza impugnata. Rimette le parti dinanzi al Tribunale dichiarato competente anche per le spese del regolamento, previa riassunzione nel termine di legge.
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