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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

 ordinanza  23 luglio 2013, n. 17886 

Fatto e diritto

In un procedimento di divorzio tra L.C.A. e P.P. , la Corte di Appello di Firenze con sentenza in data 25/10/2011, conferma la sentenza del Tribunale, che aveva affidato il figlio minore delle parti al padre.
Ricorre per cassazione la madre, che pure deposita memoria difensiva. Non ha svolto attività difensiva il padre.
Correttamente il giudice a quo precisa che la madre, dichiarata decaduta dalla potestà dal Tribunale per i Minorenni, non è legittimata a chiedere l’affidamento a sé del figlio minore. Il giudice a quo esamina comunque i suoi atti difensivi, precisando che essa non ha dedotto violazioni da parte del padre degli obblighi di cura e di educazione del figlio, che facciano ritenere inidoneo l’affidamento allo stesso.
Il giudice del divorzio è sicuramente competente a decidere sull’affidamento dei figli, con il limite di un affidamento al genitore dichiarato decaduto dalla potestà. Dunque può legittimamente (come ha fatto) trasferire l’affidamento dai S.S., disposto dal Tribunale per i Minorenni, al padre. Il genitore affidatario è altresì legittimato a chiedere all’altro genitore decaduto dalla potestà, un contributo per il mantenimento della prole.
L’odierna ricorrente eccepisce l’incompetenza funzionale del giudice del divorzio sull’affidamento, nonché la carenza di legittimazione del marito a richiedere l’assegno per il figlio (questioni, come si è detto, infondate), ma nulla lamenta sul merito delle decisioni, e in questa sede non propone al riguardo vizio di motivazione.
Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

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