allagamento casa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3767

Premesso in fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto da R.E. ed E.S. nei confronti del Comune di Acri, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1698/2004, reputando corretta la decisione del primo giudice di rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti per i danni provocati dall’allagamento verificatosi nella notte tra il 27 e il 28 novembre 1984 nell’abitazione di loro proprietà e nell’annesso giardino. La Corte d’Appello ha, in particolare, confermato la valutazione del carattere eccezionale ed imprevedibile del nubifragio di vaste dimensioni verificatosi in quella data nei luoghi di causa, tale da escludere la responsabilità del Comune per l’inidoneità delle opere di canalizzazione e convogliamento delle acque piovane nell’abitato.
Il ricorso è proposto con un motivo. L’intimato non si difende.
2. – Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1°, n. 3 cod. proc. civ.), nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, co. 1°, n. 5 cod. proc. civ.).
Il motivo è inammissibile quanto alla denuncia del vizio di violazione di legge poiché il ricorso non contiene l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate.
2.1. – Il motivo è inammissibile anche per il profilo attinente al vizio di motivazione, illustrato con le seguenti censure: erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite al processo e omissione dell’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio, richiesta dagli attori, odierni ricorrenti.
Al riguardo, non può che essere ribadito il principio per il quale la consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. n. 4660/06 ed altre).
Nel caso di specie, la censura prospettata dai ricorrenti circa la mancata ammissione di una c.t.u. (volta ad accertare lo stato delle opere di convogliamento effettuate dal comune e/o se opere idonee avrebbero potuto quanto meno attenuare la portata dei danni lamentati) è inammissibile poiché i giudici del merito hanno argomentato sulla superfluità dell’accertamento tecnico richiesto, ritenendo più che sufficienti gli elementi acquisiti in atti – non solo per il tramite dei testimoni, ma anche attraverso «pertinente documentazione» in ordine agli effetti devastanti del nubifragio arrecati all’intero comprensorio territoriale colpito – al fine di dimostrare con certezza ed incontrovertibilità «le caratteristiche di assoluta eccezionalità dei fenomeni di precipitazione atmosferica che, per le loro rilevanti ed inusuali proporzioni, ebbero ad interessare nel dedotto frangente temporale l’area di cui ai fatti di causa, contribuendo a provocare in via ulteriore contestuali eventi di straripamento di corsi d’acqua e movimenti franosi». Hanno perciò concluso nel senso che l’eccezionalità del fenomeno atmosferico fosse stata tale da interrompere il nesso di causalità tra pretese condotte colpose imputabili all’ente comunale e i danni lamentati dagli appellanti.
Poiché col ricorso non si contrappongono alle circostanze obiettivamente emergenti dagli elementi valutati delle altre, idonee a confutare la valutazione espressa dal giudice di merito circa l’autonomia causale del fenomeno atmosferico rispetto all’evento dannoso, risulta inammissibile sia la pretesa dei ricorrenti di un diverso apprezzamento in fatto di detti elementi probatori sia – alla luce del principio sopra richiamato – la censura concernente il mancato espletamento di una c.t.u. ritenuta superflua dalla Corte con motivazione adeguata, completa e logica (anche quanto all’ulteriore affermazione per cui sarebbe stato ultroneo «qualsivoglia accertamento in ordine alla ricorrenza di preesistenti condotte colpose in capo all’ente comunale», rispetto alle quali «il nesso eziologico risultava comunque in concreto essere stato interrotto».
In conclusione, il ricorso risulta inammissibile.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l’intimato non si è difeso.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

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