Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2786
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13523/2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 343/2011 del TRIBUNALE di PISA – Sezione Distaccata di PONTEDERA, depositata il 30/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13523/2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 343/2011 del TRIBUNALE di PISA – Sezione Distaccata di PONTEDERA, depositata il 30/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola;
esaminati gli atti, osserva:
1. (OMISSIS) s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di San Miniato, in data 2 ottobre 2006, su ricorso di (OMISSIS) s.r.l. le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.529,29, portata da alcune fatture emesse per l’effettuazione di servizi di trasporto commissionati da (OMISSIS).
L’opponente, senza contestare la pretesa dell’ingiungente, oppose in compensazione un credito risarcitorio da essa vantato nei confronti della (OMISSIS), per danni subiti da un macchinario industriale di sua proprieta’ per colpa del vettore. Sostenne, in particolare, che i relativi pregiudizi non erano stati integralmente risarciti dalla societa’ assicuratrice.
L’opposta, costituitasi in giudizio, contesto’ le avverse deduzioni.
2. Con sentenza n. 101 del 2008 il Giudice di Pace di San Miniato respinse l’opposizione.
Proposto gravame dalla soccombente, il Tribunale di Pisa, in data 30 novembre 2011, in parziale accoglimento della proposta impugnazione, ha condannato (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore di (OMISSIS) s.r.l. della somma di euro 114,09, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte (OMISSIS) s.r.l. formulando due motivi.
L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
3. Il ricorso e’ soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’articolo 360 bis, inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a).
Esso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 4, 17 e 19.
Oggetto delle critiche e’ l’affermazione del giudice di merito secondo cui il danno patrimoniale subito dall’appellante era comprensivo anche dell’imposta sul valore aggiunto dalla stessa pagata, in quanto pari alla perdita subita, intesa come differenziale fra il patrimonio detenuto prima e dopo l’evento dannoso.
Sostiene per contro l’esponente che, in base alle norme innanzi richiamate, l’opponente, in quanto societa’ commerciale, aveva la possibilita’ di portare in detrazione l’IVA corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all’attivita’ d’impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale. Deduce quindi che, considerato che quanto versato da (OMISSIS) a titolo di imposta sul valore aggiunto sarebbe stato da essa recuperato con il meccanismo della detrazione d’imposta, il danno effettivamente sofferto dall’opponente era pari a euro 25.856,00.
Con il secondo mezzo, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, la ricorrente contesta che il credito vantato dall’opponente potesse ritenersi provato.
5. Le censure svolte nel primo motivo sono fondate. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17, sono soggetti passivi dell’imposta coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili: questi devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all’articolo 4, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica. In particolare questa Corte ha precisato che, ai fini dell’IVA assumono rilievo, ai sensi dell’articolo 4 cit., le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole e che pertanto – poiche’ nell’ambito delle attivita’ commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa – sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell’abitualita’ (ancorche’ non dell’esclusivita’) e della professionalita’ dell’esercizio (cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n. 13999/03). Si considerano, pero’, in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese (tra l’altro) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa’ per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa’ a responsabilita’ limitata, dalle societa’ cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa’ estere di cui all’articolo 2507 c.c., e dalle societa’ di fatto.
6. Cio’ posto, e considerato che (OMISSIS) e’ una societa’ per azioni, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalita’ ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell’attivita’ svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilita’ dell’IVA ai sensi dell’articolo 19, del citato Decreto del Presidente della Repubblica (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 75). Ne consegue che erroneamente il giudice di merito, nel quantificare i danni patiti dalla predetta societa’ per fatto imputabile alla (OMISSIS), e consistiti nei compensi erogali a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all’attivita’ produttiva, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalla societa’ danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa puo’ detrarre dal proprio debito d’imposta.
Nell’accoglimento del primo motivo di ricorso, restera’ assorbito l’esame del secondo”.
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione. Ne deriva che, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo (dichiaratamente formulato per puro scrupolo difensivo, tenuto conto del carattere decisivo e assorbente del primo mezzo), la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’ al Tribunale di Pisa in diversa composizione.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola;
esaminati gli atti, osserva:
1. (OMISSIS) s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di San Miniato, in data 2 ottobre 2006, su ricorso di (OMISSIS) s.r.l. le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 2.529,29, portata da alcune fatture emesse per l’effettuazione di servizi di trasporto commissionati da (OMISSIS).
L’opponente, senza contestare la pretesa dell’ingiungente, oppose in compensazione un credito risarcitorio da essa vantato nei confronti della (OMISSIS), per danni subiti da un macchinario industriale di sua proprieta’ per colpa del vettore. Sostenne, in particolare, che i relativi pregiudizi non erano stati integralmente risarciti dalla societa’ assicuratrice.
L’opposta, costituitasi in giudizio, contesto’ le avverse deduzioni.
2. Con sentenza n. 101 del 2008 il Giudice di Pace di San Miniato respinse l’opposizione.
Proposto gravame dalla soccombente, il Tribunale di Pisa, in data 30 novembre 2011, in parziale accoglimento della proposta impugnazione, ha condannato (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore di (OMISSIS) s.r.l. della somma di euro 114,09, oltre interessi, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte (OMISSIS) s.r.l. formulando due motivi.
L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
3. Il ricorso e’ soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’articolo 360 bis, inserito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera a).
Esso puo’ pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto.
Queste le ragioni.
4. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 4, 17 e 19.
Oggetto delle critiche e’ l’affermazione del giudice di merito secondo cui il danno patrimoniale subito dall’appellante era comprensivo anche dell’imposta sul valore aggiunto dalla stessa pagata, in quanto pari alla perdita subita, intesa come differenziale fra il patrimonio detenuto prima e dopo l’evento dannoso.
Sostiene per contro l’esponente che, in base alle norme innanzi richiamate, l’opponente, in quanto societa’ commerciale, aveva la possibilita’ di portare in detrazione l’IVA corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all’attivita’ d’impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale. Deduce quindi che, considerato che quanto versato da (OMISSIS) a titolo di imposta sul valore aggiunto sarebbe stato da essa recuperato con il meccanismo della detrazione d’imposta, il danno effettivamente sofferto dall’opponente era pari a euro 25.856,00.
Con il secondo mezzo, lamentando violazione di legge e vizi motivazionali, la ricorrente contesta che il credito vantato dall’opponente potesse ritenersi provato.
5. Le censure svolte nel primo motivo sono fondate. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17, sono soggetti passivi dell’imposta coloro che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili: questi devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Sotto il profilo oggettivo si osserva che le cessioni e le prestazioni imponibili sono quelle di cui all’articolo 4, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica. In particolare questa Corte ha precisato che, ai fini dell’IVA assumono rilievo, ai sensi dell’articolo 4 cit., le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attivita’ commerciali o agricole e che pertanto – poiche’ nell’ambito delle attivita’ commerciali rientrano solo quelle che siano svolte in forma di impresa – sono imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell’abitualita’ (ancorche’ non dell’esclusivita’) e della professionalita’ dell’esercizio (cfr. Cass. n. 2021/96, n. 3406/96; n. 10430/2001, n. 13999/03). Si considerano, pero’, in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese (tra l’altro) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle societa’ per azioni e in accomandita per azioni, dalle societa’ a responsabilita’ limitata, dalle societa’ cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle societa’ estere di cui all’articolo 2507 c.c., e dalle societa’ di fatto.
6. Cio’ posto, e considerato che (OMISSIS) e’ una societa’ per azioni, sarebbe spettato alla stessa dimostrare, in relazione alle concrete modalita’ ed al contenuto oggettivo e soggettivo dell’attivita’ svolta, la sussistenza dei presupposti per escludere la detraibilita’ dell’IVA ai sensi dell’articolo 19, del citato Decreto del Presidente della Repubblica (confr. Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 75). Ne consegue che erroneamente il giudice di merito, nel quantificare i danni patiti dalla predetta societa’ per fatto imputabile alla (OMISSIS), e consistiti nei compensi erogali a terzi per la riparazione di un macchinario funzionale all’attivita’ produttiva, ha tenuto conto anche di quanto pagato dalla societa’ danneggiata a titolo di IVA, trattandosi di importo che la stessa puo’ detrarre dal proprio debito d’imposta.
Nell’accoglimento del primo motivo di ricorso, restera’ assorbito l’esame del secondo”.
A seguito della discussione svoltasi in camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni in fatto e in diritto esposte nella relazione. Ne deriva che, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo (dichiaratamente formulato per puro scrupolo difensivo, tenuto conto del carattere decisivo e assorbente del primo mezzo), la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’ al Tribunale di Pisa in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Pisa in diversa composizione
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