Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 11 giugno 2015, n. 12139
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto nel suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia in data 23 maggio 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
sentito l’Avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza in data 8 maggio 2009, il Tribunale di Perugia ha ordinato a (OMISSIS) e a (OMISSIS) di posizionare le proprie telecamere in modo da non riprendere la proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS); in subordine, qualora tale operazione non fosse possibile, il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle ottiche ovvero l’asportazione delle telecamere medesime;
che la Corte d’appello di Perugia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 maggio 2012, ha premesso che i c.t.u. hanno accertato che, stante la posizione delle due telecamere, esse sono potenzialmente idonee a riprendere la proprieta’ degli appellati e comunque l’area in cui esercitavano il loro diritto di servitu’ di passaggio;
che la Corte territoriale ha quindi giudicato irrilevante che una delle due telecamere non era funzionante, che l’immagine resa dall’altra era di pessima qualita’, che non era collegata al monitor o ad uno strumento di registrazione e che riprendeva solo parte del selciato della strada e quindi solo gli arti inferiori degli eventuali passanti; difatti – ha proseguito la Corte di Perugia – collegare una telecamera ad un monitor ovvero modificare la visuale di ripresa o ancora sostituire le ottiche sono operazioni semplici e che possono effettuarsi senza possibilita’ alcuna di controllo da parte degli appellati; di qui la conclusione nel senso della potenziale lesivita’ della privacy;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello (OMISSIS), anche in qualita’ di erede di (OMISSIS), ha proposto ricorso, con atto notificato l’8 luglio 2013, sulla base di un motivo;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che il consigliere designato ha depositato, in data 19 febbraio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 330-bis c.p.c.: “L’unico motivo, con cui si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, appare infondato, perche’ nel ragionamento del giudice a quo non e’ rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ne’ un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate. Il motivo mira, in realta’, ad una revisione del giudizio di fatto, non consentito in questa sede. Il ricorso puo’ quindi essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che, preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ sollevata nel controricorso, giacche’, contrariamente a quanto eccepito, dal testo del ricorso e’ possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, essendo cosi rispettata la prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 3);
che le osservazioni critiche mosse al fondo della relazione dalla parte ricorrente – che lamenta che il giudice del merito non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che le telecamere, anche secondo la relazione del consulente tecnico, non inquadravano la proprieta’ dei (OMISSIS) – non colgono nel segno;
che, infatti, nel contestare la ricostruzione data dalla Corte d’appello, la ricorrente, pur lamentando un decisivo difetto di motivazione, tende, in realta’, ad una (non ammissibile in sede di legittimita’) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente accertati in sede di merito;
che, sotto questo profilo, la ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo cosi all’impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perche’ la valutazione delle risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatti riservati in via esclusiva al giudice del merito;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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