Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 10 luglio 2014, n. 15788
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24191-2012 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
avverso il provvedimento n. 34704/11 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 28/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Resiste con memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c. il (OMISSIS).
Con requisitoria scritta d.d. 18/2/2013 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza, essendo stato il provvedimento di sospensione emesso in difetto dei relativi presupposti.
Il motivo e’ fondato e va accolto p.q.r., nei termini di seguito indicati.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha avuto piu’ volte modo di affermare la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarita’ del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarita’ del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Da essa va tenuta distinta la titolarita’ della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non e’ consentito alcun esame d’ufficio, poiche’ la contestazione della titolarita’ del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all’azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneita’ al rapporto sostanziale controverso (cfr. Cass., 30/5/2008, n. 14468).
Deve per altro verso ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ in base al quale chiunque abbia la disponibilita’ di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme d’ordine pubblico, puo’ validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed e’ conseguentemente legittimato a richiederne la risoluzione, nell’ipotesi in cui sussista l’inadempimento del conduttore (v. Cass., 4/3/2005, n. 4764).
Atteso quanto sopra, va osservato che nella specie la sospensione del giudizio e’ stata erroneamente pronunziata dal Tribunale di Roma, non costituendo l’accertamento della proprieta’ dell’immobile locato una questione pregiudiziale in ordine alla legittimazione della sig. (OMISSIS) dell’effettiva titolarita’ dell’immobile costituente oggetto del contratto di locazione de quo, che giusta massima costante puo’ essere stipulato e conseguentemente regolato nelle vicende del rapporto anche da chi ha della cosa una mera disponibilita’ di fatto (cfr., da ultimo, Cass., 14/7/2011, n. 15443).
Orbene, laddove ha affermato che la causa pendente in Corte d’appello ha effettivamente natura pregiudiziale al presente giudizio, perche’ incide sulla natura e qualita’ dell’attrice, il giudice del merito ha invero disatteso i suindicati principi.
Va pertanto disposta la riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Roma. Spese rimesse.
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