Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

Ordinanza 10 dicembre 2013, n. 27500

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27798-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO dell’11.2.2011, depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione.

OSSERVA IN FATTO

1. Con citazione del 15/12/1998 (OMISSIS) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da (OMISSIS) per l’importo di lire 15.400.000 a titolo di compenso per lavori effettuati presso il fabbricato dell’ingiunto.

L’opponente contestava il credito e, per quanto qui ancora interessa, proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, quantificato in lire 30.000.000, asseritamente provocato dalla cattiva esecuzione di lavori appaltati a (OMISSIS) nel Novembre 1995 di adeguamento del fabbricato alla normativa antisismica, incidenti sulla stabilita’ dell’edificio.

2. Con sentenza del 16/6/2004 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo che confermava; dichiarava inammissibile la riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

3. Con sentenza del 7/3/2011 la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sull’appello proposto da (OMISSIS) al quale aveva resistito (OMISSIS), confermava la sentenza di primo grado quanto alla debenza delle somme dovute l’esecuzione dei lavori di cui al decreto ingiuntivo, ma accoglieva la domanda riconvenzionale di risarcimento danni con riferimento ai lavori di adeguamento del fabbricato alla normativa antisismica, oggetto di un appalto del Novembre 1995, anteriore all’appalto del 30/3/1998 avente ad oggetto l’esecuzione di intonaci e di piccoli lavori di finitura, per il cui pagamento era stato chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo.

La Corte di merito rilevava:

– che i lavori appaltati nel 1995 per l’adeguamento alla normativa antisismica, erano difformi, secondo quanto constatato dal CTU, rispetto alle prescrizioni contrattuali della normativa antisismica perche’:

a) nessuna delle aperture era stata dotata della prescritta architrave in cemento armato;

b) nei due muri portanti erano stati messi in opera blocchetti in calcestruzzo forato e mattoni in laterizio forato, contrariamente alle prescrizioni che prevedevano l’utilizzo di mattoni pieni;

c) anche per le mazzette delle apertura interne ed esterne erano stati utilizzati blocchetti di calcestruzzo semipieni in difformita’ delle prescrizioni contrattuali e della normativa antisismica;

d) erano state addirittura eliminate, senza sostituzione, le catene che tenevano imbrigliati i muti maestri, che pure costituivano efficace dispositivo antisismico, in palese violazione della prescrizione contrattuale.

– che erano stati eliminati dei muri trasversali portanti e le consistenti lesioni dal muro sottostante la finestra del piano terra erano da mettere in relazione con tale eliminazione;

– che i lavori constatati dal CTU non potevano ritenersi diversi rispetto a quelli eseguiti dall’appaltatore o medio tempore modificati, tenuto conto della loro caratteristica di lavori strutturali, quanto ai muri portanti, agli architravi, all’omesso ripristino delle catene;

– che i vizi e difetti denunciati e accertati erano da qualificarsi come gravi difetti ex articolo 1669 c.c. e incidenti sulla stabilita’ dell’edificio tenuto conto dell’elevato rischio sismico della zona e della violazione della normativa antisismica, nonche’ dei fenomeni di dissesto dipendenti dall’errata esecuzione dei muri portanti del piano seminterrato;

– che i lavori erano stati ultimati nel Giugno 1998 e pertanto non si erano verificate decadenze perche’ i vizi erano stati denunciati con l’opposizione a decreto ingiuntivo del 15/12/1998;

– che il costo delle opere necessarie per adeguare il fabbricato alle prescrizioni contrattuali e antisismiche era valutabile, sulla base delle indicazioni del CTU in euro 41.000,00, ma la domanda risarcitoria era stata limitata all’importo corrispondente alla competenza del Pretore e pertanto non poteva essere liquidata una somma superiore a lire 50.000.000, pari a euro 25.809, 65, oltre rivalutazione dalla data della domanda fino alla data della sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre interessi moratori dalla data della sentenza.

OSSERVA IN DIRITTO

4. (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

4.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1669 c.c. e il vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene che la Corte di merito, dopo avere fatto riferimento alle prescrizioni contrattuali, avrebbe invece ritenuto sussistere la responsabilita’ a titolo diverso e precisamente a titolo di responsabilita’ extracontrattuale disciplinata dall’articolo 1669 c.c..

4.1.1 Il motivo e’ manifestamente infondato.

Dalla semplice lettura della motivazione della sentenza si evince che la Corte di merito ha ritenuto sussistenti contemporaneamente sia la responsabilita’ contrattuale, sia la responsabilita’ extracontrattuale di cui all’articolo 1669 c.c..

Sotto questo profilo la sentenza, che presuppone la concorrenza delle due garanzie e’ conforme alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa all’articolo 1669 ed e’ immune da censura in quanto conforme ai principi gia’ affermati da questa Corte secondo i quali non sussiste incompatibilita’ tra le norme di cui agli articoli 1667 e 1669 cod. civ., nel senso che il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben puo’ invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno (contemplato soltanto dall’articolo 1669 c.c.), anche quelli previsti dall’articolo 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all’articolo 1667 c.c.; infatti, quanto a struttura – diversamente da cio’ che riguarda la diversa natura giuridica della responsabilita’ rispettivamente disciplinata dalle anzidette norme (l’articolo 1669, quella extracontrattuale; l’articolo 1667, quella contrattuale) – le relative fattispecie si configurano l’una (l’articolo 1669) come sottospecie dell’altra (articolo 1667), perche’ i “gravi difetti” dell’opera si traducono inevitabilmente in “vizi” della medesima, sicche’ la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la presenza di quelli della seconda, con la conseguenza – non smentita dal alcun dato testuale, logico e sistematico – che la norma generale continua ad applicarsi anche in presenza dei presupposti di operativita’ della norma speciale, cosi’ da determinare una concorrenza delle due garanzie (Cass. 15/2/2011 n. 3702).

4.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1669 c.c. e il vizio di motivazione e sostiene che il giudice di appello con motivazione insufficiente e illogica ha negato che i lavori constatati dal C.T.U. potessero essere diversi da quelli realizzati dall’appellato o che fossero intervenute manomissioni dell’opera medio tempore, pur essendo trascorsi 12 anni dall’esecuzione dei lavori alla data dell’accertamento del consulente.

4.2.1 Il motivo e’ inammissibile per la sua assoluta genericita’: si assume che alcuni lavori erano stati eseguiti con l’accordo della committenza, senza indicare gli elementi di prova che sarebbero stati sottoposti all’esame dei giudici del merito.

In ogni caso, non viene specificata la rilevanza delle affermazioni in fatto e non viene attinta la decisiva motivazione della Corte di Appello secondo la quale i lavori constatati dal CTU non potevano ritenersi diversi rispetto a quelli eseguiti dall’appaltatore o medio tempore modificati, tenuto conto della loro caratteristica di lavori strutturali, quanto ai muri portanti, agli architravi, all’omesso ripristino delle catene che tenevano imbrigliati i muri maestri.

4.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1669 c.c. e il vizio di motivazione e sostiene che non avrebbe potuto trovare applicazione l’articolo 1669 c.c. in quanto, a suo dire, il presupposto di applicazione della norma sarebbe rappresentato dalla costruzione di un edificio o di altra cosa immobile, mentre, non avrebbe potuto trovare applicazione al caso di specie nel quale erano state realizzate opere di semplice ristrutturazione edilizia di un precedente fabbricato; la Corte di merito avrebbe arbitrariamente esteso l’ambito di applicazione della norma includendo nella nozione di cose immobili anche singoli elementi del manufatto.

4.3.1 Il motivo e’ manifestamente infondato e in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte al quale si ritiene di dare continuita’.

Infatti la giurisprudenza di legittimita’ ormai da molti anni ha superato la tesi dell’equiparabilita’ alla “rovina” o “pencolo di rovina” dei “gravi difetti” di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’articolo 1669 c.c., per approdare alla diversa tesi secondo cui quei difetti non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticita’, durata e conservazione dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente solo una parte dell’opera, incida sulla struttura e funzionalita’ globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima (cfr., fra le molte altre Cass. 19868/2009, 21351/2005,13106/1995,10218/1994). E’ pur vero che questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass. 20/11/2007 n. 24143) che la responsabilita’ dell’appaltatore ex articolo 1669 cod. civ. trova applicazione quando siano riscontrabili vizi riguardanti la costruzione dell’edificio stesso o di una parte di esso, ma non anche in caso di modificazioni o riparazioni apportate ad un edificio preesistente o ad altre preesistenti cose immobili, anche se destinate per loro natura a lunga durata, tuttavia nel caso allora esaminato la responsabilita’ ex articolo 1669 c.c. era stata esclusa dalla Corte perche’ l’opera riguardava un mero rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale di un edificio preesistente.

Invece la responsabilita’ ex articolo 1669 c.c., in questo caso, e’ stata accertata con riferimento a lavori di integrale rifacimento del tetto (v. pag. 6 della sentenza) e a lavori concernenti l’intera costruzione e i suoi elementi strutturali; la costruzione doveva essere posta in condizione di resistere al rischio sismico e, invece, era stata addirittura indebolita con l’eliminazione delle catene che tenevano imbrigliati i muri maestri. Il motivo, nella sostanza si risolve in una inammissibile e comunque infondata (per le ragioni sovra indicate) censura della motivazione che ha, invece, correttamente incluso l’opera appaltata nell’ambito di applicazione dell’articolo 1669 c.c. che comprende nel concetto di costruzione anche quello di ricostruzione sia essa integrale o limitata agli elementi strutturali indispensabili per la stabilita’ e la sicurezza dell’edificio.

Occorre dunque riaffermare il principio che le violazioni delle prescrizioni dettate per la progettazione e l’esecuzione delle costruzioni soggette ad azione sismica integrano i gravi difetti, di cui l’appaltatore e’ responsabile nei confronti del committente ai sensi dell’articolo 1669 cod. civ., incidendo esse sulla sostanza e stabilita’ degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata (Cass. 4/6/2008 n. 14812).

4. In conclusione, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., per essere dichiarato manifestamente infondato”.

Rilevato che il ricorrente non ha depositato osservazioni in merito alla relazione e considerato che il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e la proposta del relatore e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 2.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi.

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