Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20746
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19118/2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) (fu (OMISSIS)), giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA – Societa’ appartenente al Gruppo Bancario (OMISSIS) SPA in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 819/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI del 29.5.2012, depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.
La corte territoriale – rilevato preliminarmente che ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza della societa’, posta in liquidazione, occorreva unicamente valutare se l’attivo patrimoniale, pari ad euro 19.900.000, fosse sufficiente a soddisfare integralmente i creditori sociali e che non era in contestazione l’esistenza di debiti per circa 19 milioni di euro – ha ritenuto che a tali debiti andassero sommati quelli, ammontanti gia’ nel 2005 a circa 33 milioni di euro, contratti da (OMISSIS) nei confronti di alcune banche, la cui esigibilita’ non era venuta meno per effetto della convenzione interbancaria di ristrutturazione intervenuta nel giugno del 2006 tra debitrice e creditrici, di cui era stata espressamente esclusa la natura novativa. La corte territoriale ha aggiunto: 1) che l’aspettativa di (OMISSIS) di ottenere in sede giudiziaria la condanna delle banche firmatarie dell’accordo (per la presunta estorsione da queste commessa ai suoi danni) al pagamento di ingenti somme a titolo restitutorio e risarcitorio concerneva crediti incerti sia nell’an che nel quando e non poteva pertanto comportare il venir meno dello stato d’insolvenza; 2) che, inoltre, ai crediti controversi dovevano aggiungersi quelli scaduti ed esigibili, per oltre 11 milioni di euro, vantati verso la reclamante da (OMISSIS); 3) che il procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza, che non e’ un processo esecutivo ma solo una fase prodromica della futura, eventuale esecuzione concorsuale, non poteva essere sospeso, cosi’ come richiesto dalla reclamante, ai sensi della Legge n. 44 del 1999, articolo 20, comma 3, che prevede unicamente la “sospensione dei termini relativi a processi esecutivi”; 4) che, in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la norma in questione all’istruttoria prefallimentare, il termine in essa previsto doveva considerarsi scaduto, poiche’ l’evento lesivo si era verificato il 7.6.2005, all’atto della sottoscrizione della convenzione nella quale si era concretizzato il preteso reato di estorsione subito dalla debitrice.
La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il curatore del Fallimento ed il creditore istante (OMISSIS) s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.
Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostiene che la corte d’appello avrebbe erroneamente considerato scaduto il termine di sospensione previsto dalla Legge n. 44 del 1999, articolo 20, comma 3, che decorre dal verificarsi dell’evento lesivo, atteso che il reato di estorsione da essa subito sarebbe tuttora in corso, come dimostrato dai numerosi documenti prodotti in causa (decreto del Prefetto di Bari dell’8 ottobre 2010; richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Bari nel procedimento penale per il reato di estorsione promosso a carico di funzionar della banca capofila, (OMISSIS) s.p.a.; attestazione della persistenza dell’evento lesivo rilasciata dalla predetta Procura).
Il motivo appare inammissibile, per difetto di interesse della ricorrente all’impugnazione, sotto un duplice profilo.
Va in primo luogo rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la sospensione prevista dalla Legge 23 febbraio 1999, n. 44, articolo 20, in favore del soggetto vittima di richieste estorsive o di usura, riguarda la scadenza dei singoli crediti attinti dal reato denunciato e non pregiudica la doverosita’ del riscontro dell’insolvenza ai sensi della L.F., articolo 5, che attiene alla situazione generale dell’imprenditore, con riguardo alle risultanze di altri inadempimenti o debiti (Cass. n. 22756/012).
Nella specie, pertanto, la ricorrenza dei presupposti della sospensione non potrebbe di per se’ comportare l’annullamento della sentenza impugnata, che ha accertato lo stato di insolvenza di (OMISSIS) in ragione dei debiti per circa 30 milioni di euro contratti dalla societa’ nei confronti di soggetti (fornitori, (OMISSIS)) diversi dalla banche firmatarie della convenzione.
Va aggiunto che la richiesta di sospensione e’ stata respinta dalla corte territoriale, oltre che per la ritenuta scadenza del termine previsto dall’articolo 20 cit., sul rilievo che la norma non puo’ trovare applicazione nel procedimento per l’accertamento dello stato di insolvenza, non assimilabile ad un processo esecutivo, e che neppure tale autonoma ragione di rigetto (che, peraltro, si basa su di un’interpretazione della disposizione conforme a quella enunciata da Cass. n. 8432/012), di per se’ sufficiente a sorreggere l’unico capo della decisione impugnato, e’ stata censurata dalla ricorrente.
Tanto potrebbe essere deciso in Camera di consiglio, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
Dopo il deposito della relazione (OMISSIS) ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti.
Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto.
Leave a Reply