Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 26 settembre 2016, n.18810

L’unitarietà del rapporto obbligatorio cui si può ricollegare l’abusività del frazionamento implica infatti che unica sia la prestazione in relazione a un’obbligazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale e le cui sorti siano quindi isolabili logicamente e materialmente

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 26 settembre 2016, n.18810

Fatto e ragioni della decisione

1) In data 25 febbraio 2014 con sentenza n.2961/14, il Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, in riforma di sentenza del locale giudice di pace ha dichiarato improponibile la domanda proposta dal perito assicurativo Q.B. nei confronti della compagnia Fondiaria Sai Assicurazioni (oggi unipolSAI spa), per il pagamento di 417,90 Euro, a titolo di competenze professionali relative a un incarico esperito per conto della società.

Il tribunale ha ritenuto che vi fosse stato abusivo frazionamento del credito e ha negato che il pagamento, avvenuto nelle more, dell’importo recato dalla sentenza di primo grado, costituisse fatto idoneo alla cessazione della materia del contendere.

Per impugnare questa sentenza, Q. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

UnipolSAI è rimasta intimata.

2) La ratio fondamentale della sentenza impugnata è imperniata sulla parcellizzazione contro buona fede di plurimi crediti vantati dall’attore per varie prestazioni svolte in favore della società convenuta, crediti azionati con un numero di domande che non viene precisato in sentenza.

Solo ‘per mera completezza’ il tribunale ha disatteso anche l’allegazione secondo cui sarebbe venuta meno la materia del contendere.

2.1) È d’uopo esaminare in primo luogo il secondo motivo di ricorso, che mira ad inficiare la ratio principale della decisione.

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost..

Il ricorrente lamenta l’erronea ‘interpretazione del principio nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 15.11.2007 n. 23276’.

Espone che il principio secondo cui al creditore non è consentito agire in giudizio per chiedere l’adempimento frazionato, contestuale o sequenziale, di un credito si riferisce a richieste giudiziali avanzate in forza di ‘un unico rapporto obbligatorio’.

Precisa che i propri crediti nascono invece da singoli incarichi ricevuti dalla compagnia relativamente ‘a diversi sinistri’, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata.

La censura è fondata.

Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio applicato dal tribunale di Napoli, avendo riguardo a un credito nascente da una situazione soggettiva unitaria, cioè da unica obbligazione che, senza alcuna ragione apprezzabile, era stata frazionata con la richiesta di quattro decreti ingiuntivi.

Hanno ravvisato abuso del processo nella disarticolazione di un rapporto che era sostanzialmente unico, quale quello che può concernere una fornitura di merce effettuata con unico ordinativo, ancorché oggetto di distinte fatture.

Nel caso di specie il giudice di appello ha ritenuto di ravvisare l’abuso nella circostanza che le azioni giudiziarie siano state plurime in relazione a un unico rapporto professionale.

Il tribunale ha valorizzato a tal fine la circostanza che tra le parti vi sia stata una miriade di incarichi relativi ad altrettanti sinistri stradali, per i quali il compenso veniva fissato dalla compagnia sulla base di un tariffario gestito dal sistema informatico di fatturazione della società.

Ne ha desunto che ‘a monte dei singoli e specifici incarichi di volta in volta conferiti per la liquidazione dei sinistri’ esisteva un ‘rapporto di carattere unitario’ e che il liquidatore avrebbe pertanto indebitamente parcellizzato la propria pretesa.

In tal modo il tribunale ha forzato, spingendolo oltre il limite concettuale posto dalla Corte, il senso dell’insegnamento delle Sezioni Unite.

L’unitarietà del rapporto obbligatorio cui si può ricollegare l’abusività del frazionamento implica infatti che unica sia la prestazione in relazione a un’obbligazione che sia stata considerata unitariamente in sede contrattuale e le cui sorti siano quindi isolabili logicamente e materialmente.

È solo rispetto a un rapporto singolo che si può configurare un frazionamento abusivo.

Tale fattispecie non si può ravvisare in quella descritta nel caso in esame, che descrive:

a) un regolamento generale dei servizi affidati ai liquidatori e non al singolo liquidatore Q. , giacché discute di un ‘sistema informatico’ che, evidentemente predisposto dalla compagnia nel suo interesse, come rileva il ricorso, accettava o respingeva le parcelle;

b) una serie di incarichi cui corrispondeva una specifica parcella commisurata evidentemente alle specificità del caso esaminato.

2.1.1) Gli incarichi relativi a diverse perizie per altrettanti sinistri automobilistici non risultano pertanto riconducibili a un’unica obbligazione.

Comportano infatti ciascuno un affidamento da parte della compagnia; ciascuno una prestazione, con esame del bene da periziare, assunzione di informazioni per la stima dei danni e la valutazione di costi e utilità; ciascuno la redazione di perizia separata e di relativa parcella.

Poiché risulta che si versi in ipotesi di prestazione in regime libero professionale, non vi è legame intrinseco dell’uno o dell’altro incarico.

3) La sentenza impugnata descrive un legame estrinseco dei vari rapporti, costituito da criteri di tariffazione comune e da continuità di affidamenti di incarichi della medesima tipologia, come può instaurarsi tra un cliente abituale e un fornitore frequente.

È appena il caso di aggiungere che per la diversità dei singoli casi – ogni sinistro comporta un singolo irripetibile danno e una specifica risposta in perizia – è ben possibile che vi sia adempimento in uno degli incarichi e inesatto o assente adempimento in un altro. È quindi arduo anche sotto questo profilo percepire la unitarietà dell’obbligazione.

A questo riguardo va osservato che le Sezioni Unite avevano sottolineato che la sanzione processuale dell’improponibilità (in quel caso delle ingiunzioni) scattava anche in relazione alla violazione dei canoni del giusto processo che sarebbe scaturita, sotto il profilo della ragionevole durata, da una innaturale moltiplicazione dei processi, inevitabilmente foriera, ha osservato la dottrina, di costi economici e organizzativi per l’amministrazione giudiziaria.

Per far constare questo indispensabile presupposto, il tribunale avrebbe dovuto evidenziare l’eventuale vincolo che univa un gruppo di controversie, introdotte o pendenti davanti al medesimo ufficio, sotto il profilo della materia del contendere. Doveva cioè far emergere che, essendo trattata la medesima questione, trasversale ad ognuna delle cause, era evidente l’abuso commesso con una ingiustificabile moltiplicazione di esse.

I presupposti analizzati dal tribunale, relativi, come si è detto, a una comunanza estrinseca delle varie obbligazioni e delle cause da esse discese, non valeva concettualmente rapporto unitario e un’abusiva violazione correttezza e buona fede.

Il tribunale, nell’accogliere il motivo di appello, ha erroneamente sussunto – tipico errore riconducibile alla falsa applicazione di legge di cui all’art. 360 n. 3 – nell’ipotesi di violazione delle norme relative alla buona fede contrattuale la richiesta azionata per via giudiziaria per il credito relativo alla prestazione de qua, senza aver chiaro il necessario vincolo che deve esservi quanto all’unitarietà intrinseca del rapporto controverso, da misurare anche in relazione alla materia del contendere.

4) Ne discende l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, restando così assorbito il primo, che ipotizzava una transazione, evidentemente successiva, dal punto di vista logico, al riconoscimento della azionabilità del credito.

Il tribunale di Napoli in diversa composizione dovrà quindi riesaminare sotto ogni profilo l’atto di appello, conformandosi al giudizio di questa Corte, con cui viene escluso che nella fattispecie ricostruita dalla sentenza impugnata sia configurabile l’abusivo frazionamento di un credito unitario.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa al medesimo tribunale in diversa composizione per il riesame dell’appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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