L’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del familiare del minore può essere rilasciata in presenza di qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile o obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute, ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 8 giugno 2016, n. 11788
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20091-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ANCONA;
– intimata –
avverso il decreto N. 516/14 della CORTE D’APPELLO di ANCONA dell’11/06/2014, depositato il 20/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che e’ stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 20091/2014.
“La Corte d’Appello di Ancona, confermando il provvedimento di primo grado ha respinto il ricorso proposto da (OMISSIS) ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31 al fine di ottenere autorizzazione temporanea a permanere in Italia in quanto genitore convivente con minore affetta da patologia grave (ritardo nel linguaggio ed impossibilita’ di deambulazione autonoma), oltre che in tenera eta’. (la minore e’ nata il giorno (OMISSIS)).
Il tribunale aveva sottolineato nel provvedimento di rigetto che il richiedente era stato condannato per violenza sessuale in danno di una donna che aveva da poco partorito ed era ospite in casa sua. La Corte d’Appello, a sostegno della decisione assunta ha evidenziato che la condizione della minore risulta caratterizzata da stabilita’ e non da temporaneita’ e che le ragioni di disagio indicato non sono altro che le ordinarie necessita’ di accompagnare il processo d’integrazione ed il percorso educativo e formativo della minore.
L’articolo 31 non e’ diretto a salvaguardare il generale diritto alla convivenza tra genitori e figli ma e’ necessario che la minore sia esposta ad una situazione pregiudizievole che possa gravemente compromettere lo sviluppo fisico, psichico ed intellettivo.
Le complessive condizioni di salute della minore non hanno presentato peculiarita’, avendo la stessa subito da neonata interventi chirurgici con esito positivo mentre il lieve ritardo nel linguaggio e’ compatibile con la nazionalita’ diversa e straniera dei genitori. La certificazione sanitaria prodotta nel 2012 che attesta le difficolta’ di deambulazione non evidenzia una situazione di emergenza o la necessita’ indefettibile per la minore di essere curata in Italia.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero.
Nel primo motivo ha dedotto la violazione dell’articolo 31 e l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte d’Appello esaminato la condizione complessiva riguardante l’integrita’ psico fisica della minore cosi’ come risultante dalla documentazione offerta. La minore, alla luce di tale documentazione, risulta affetto da notevole ritardo nello sviluppo psico motorio da ritardo nel linguaggio, incapacita’ a deambulare, ipotonia marcata, strabismo e deficit visivo, oltre che epilessia parziale secondariamente generalizzata in sindrome mal formativa.
E’ stato riscontrato da documentazione del 2014 ritardo costituzionale crescita/puberta’, sindrome polimalformativa in fase di definizione diagnostica, cardiopatia congenita operata.
Si tratta di condizioni che integrano perfettamente il parametro normativo, essendo tutt’altro che ordinarie e generali, trattandosi di un quadro complesso e non modesto che richiede il costante intervento paterno.
L’interesse del minore, cosi’ come garantito a livello costituzionale e convenzionale conduce pertanto a ritenere applicabile nella specie il predetto articolo 31.
Il motivo e’ fondato sotto entrambi i profili censurati.
In primo luogo deve rilevarsi chele Sezioni Unite con la pronuncia n. 21799 del 2010 che si riporta: “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’eta’ o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o derivera’ certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui e’ cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilita’ che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare” hanno fornito un’interpretazione del parametro normativo dell’articolo 31 dalla quale non ci si deve discostare. In particolare le S.U. hanno sottolineato che non sono necessarie situazioni di emergenza o circostanze contingenti ed eccezionali, essendo sufficiente valutare se puo’ configurarsi con giudizio prognostico un danno effettivo concreto percepibile ed obiettivamente grave che possa derivare dall’allontanamento di uno dei genitori, tenuto conto del quadro complessivo delle condizioni del minori, che nella specie e’ tutt’altro che riconducibile ad una generico e standardizzata condizione di disagio essendo caratterizzato da patologie serie che richiedono cure e particolare attenzione proprio nella fase della crescita, essendo legate allo sviluppo psico fisico del minore.
In questa peculiare fattispecie deve essere svolto un giudizio prognostico puntuale e rigoroso, tanto piu’ necessario per il quadro di patologie non banale ascrivibile alla minore e per i tratti di personalita’ paterna desumibili dalla non contestata grave condanna penale, da eseguirsi presumibilmente con consulenza tecnica d’ufficio, e’ del tutto mancato.
In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto e la pronuncia cassata con rinvio.”.
La Corte condivide la relazione depositata, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’Appello di Ancona in diversa composizione perche’ svolga un giudizio prognostico puntuale e rigoroso, tanto piu’ necessario per il quadro di patologie non banale ascrivibile alla minore e per i tratti di personalita’ paterna desumibili dalla non contestata grave condanna penale.
P.Q.M.
La corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese.
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