a) Il cessionario di un credito concorsuale gia’ ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non e’ tenuto a presentare domanda di insinuazione L. Fall., ex articolo 101, attesa la mancanza di novita’ del credito ed alla luce del nuovo testo della L. Fall., articolo 115, comma 2, risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che espressamente individua le modalita’ di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarita’ di un credito gia’ ammesso;
b) In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale e’ tenuto a dare la prova che la cessione e’ stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (L. Fall., articolo 56, comma 2) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (L. Fall., articolo 127, u.c.), restando altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato gia’ ammesso al passivo, il cessionario dovra’ limitarsi a seguire la procedura prevista dalla L. Fall., articolo115, mentre, ove il credito non sia stato ancora ammesso al passivo, dovra’ dare anche la prova del credito e della sua anteriorita’ al fallimento se venga in discussione la sua opponibilita
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 7 giugno 2016, n. 11659
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DITTA (OMISSIS), in persona del titolare, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC (OMISSIS), I.N.P.S., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1172/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 6/05/2014, depositata il 28/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.:
“Con sentenza in data 28 luglio 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro, ha respinto l’appello proposto, sull’impugnazione L. Fall., ex articolo 100, dalla Ditta (OMISSIS), contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e condannato l’opponente al pagamento delle spese del giudizio.
Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora qui rileva, l’appellante non era legittimato all’impugnazione essendosi reso cessionario del credito gia’ della s.n.c. (OMISSIS), ammesso al concorso, poiche’ secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 13221 del 1991) nel caso di cessione del credito successiva all’ammissione allo stato passivo, il cessionario deve proporre istanza di ammissione mediante insinuazione tardiva, ai sensi della L. Fall., articolo 101, con la conseguenza che il conseguimento della posizione creditoria sarebbe avvenuta in epoca successiva all’instaurazione del giudizio L. Fall., ex articolo 100 e senza che la successiva insinuazione potesse sanare l’originario difetto della legittimazione.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), con atto notificato il 9 dicembre 2014, sulla base di due motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme della legge fallimentare (L. Fall., articoli 98 e 115) e del codice di rito civile (articoli 75, 99, 100 c.p.c.) e di legge sostanziale (articolo 1264 c.c.).
La Curatela fallimentare e gli altri creditori non hanno svolto difese. Il ricorso appare manifestamente fondato, giacche’, con riferimento alla legittimazione del creditore cessionario di un credito gia’ ammesso al passivo, ai sensi dell’articolo 100 (applicabile ratione temporis) il ricorrente rettamente invoca l’applicazione del principio di diritto che questa Corte ha affermato, con una chiara overruling giurisprudenziale:
a) “Il cessionario di un credito concorsuale gia’ ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non e’ tenuto a presentare domanda di insinuazione L. Fall., ex articolo 101, attesa la mancanza di novita’ del credito ed alla luce del nuovo testo della L. Fall., articolo 115, comma 2, risultante dalle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, che espressamente individua le modalita’ di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarita’ di un credito gia’ ammesso” (Sez. 1, Sentenza n. n. 15660 del 2011);
b) “In sede di accertamento del passivo fallimentare del debitore ceduto, il cessionario di un credito concorsuale e’ tenuto a dare la prova che la cessione e’ stata stipulata anteriormente al fallimento soltanto ai fini di una eventuale compensazione (L. Fall., articolo 56, comma 2) ovvero ai fini del voto in un eventuale concordato fallimentare (L. Fall., articolo 127, u.c.), restando altrimenti, opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura. Qualora, peraltro, il credito ceduto sia stato gia’ ammesso al passivo, il cessionario dovra’ limitarsi a seguire la procedura prevista dalla L. Fall., articolo115, mentre, ove il credito non sia stato ancora ammesso al passivo, dovra’ dare anche la prova del credito e della sua anteriorita’ al fallimento se venga in discussione la sua opponibilita’” (Sez. 1, Sentenza a n. 15660 del 2011);
che, di conseguenza, il la legittimazione dell’opponente deve essere esaminata e risolta alla luce dei richiamati principi, tenuto conto che il primo di essi si riferisce, per espressa menzione, anche ai fallimenti dichiarati anteriormente alla riforma (“E’ da ritenere, in altri termini, che anche per i fallimenti regolati dalla disciplina previgente sia applicabile il meccanismo previsto dal nuovo L. Fall., articolo 115, comma 2, che espressamente individua le modalita’ di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarita’ di un credito gia’ ammesso, con esclusione della necessita’ di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario, cosi’ come, pur in mancanza di un’espressa disciplina, avevano gia’ ritenuto la dottrina e una parte della giurisprudenza di merito. La riprova di cio’ va vista nella parte del nuovo enunciato normativa, la’ dove si afferma che il curatore procede alla merci “rettifica formale” dello stato passivo. Una conferma, quindi, che “nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori” (Sezione 1 – 11 settembre 2007, n. 19097)).
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c. e articolo 375 c.p.c., n. 5″.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche;
che, percio’, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, si atterra’ al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
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