Deve ritenersi decisamente piu’ corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullita’ per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalita’ e l’abitualita’ del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perche’ possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe l’accertamento della validita’ o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalita’ dell’aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volonta’ dell’adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalita’ di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.
Ne discende che deve darsi continuita’ alla prevalente giurisprudenza di legittimita’ cui ha aderito anche la Corte di merito, non palesandosi la necessita’, contrariamente a quanto richiesto, della rimessione della questione alle Sezioni Unite
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Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 6 marzo 2017, n. 5505
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22870/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 40/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Vercelli e la Corte d’Appello di Torino, poi, per quanto ancora rileva in questa sede, hanno concordemente ravvisato la nullita’ del testamento olografo recante la data del 29/9/1997, con il quale il defunto (OMISSIS) disponeva in favore della moglie (OMISSIS) del castello di sua proprieta’, con tutti i suoi arredi e della tenuta in localita’ (OMISSIS).
Per l’effetto hanno accolto la domanda proposta dalle sorelle (e loro aventi causa) del de cuius, affermando che la successione era totalmente regolata dalla legge, con il concorso quindi su tutti i beni relitti sia del coniuge che delle sorelle.
In particolare la Corte d’Appello, nel confermare la valutazione gia’ espressa dal giudice di prime cure, ha ritenuto che il testamento di cui sopra era stato redatto con “mano guidata”, e che per l’effetto fosse nullo in quanto privo del requisito dell’olografia, atteso che, come emergeva dalla deposizione del teste (OMISSIS), amico di vecchia data del defunto, questi lo aveva aiutato a scrivere il testamento, avendo preso la mano destra del de cuius, guidandola mentre l’altro dettava, atteso che il (OMISSIS) aveva un tremolio e non riusciva a scrivere da solo.
In motivazione la sentenza di appello ha altresi’ aggiunto che dalla deposizione del (OMISSIS) emergeva che non appariva del tutto chiaro se si fosse limitato solo a guidare la mano del testatore ovvero se avesse scritto il testo dell’atto mortis causa sotto dettatura, ma che tale dubbio non era idoneo ad immutare la conclusione circa l’assenza di autografia dell’atto.
In punto di diritto ha infatti osservato che in ragione del particolare rigore formale richiesto dal legislatore per il testamento, e tenuto conto della particolare semplicita’ di redazione del testamento olografo che deve indurre a prevenire la possibilita’ di interventi perturbatori della volonta’ del testatore, deve privilegiarsi la tesi maggioritaria nella giurisprudenza secondo cui il testamento a mano guidata dal terzo deve ritenersi affetto da nullita’.
Dopo avere riepilogato i precedenti di legittimita’ che hanno sposato la tesi piu’ rigorosa, la Corte d’Appello si e’ fatta anche carico di evidenziare il precedente contrario costituito da Cass. n. 32/1992, che pero’ non riteneva di condividere, proprio in ragione delle esposte esigenze di natura formalistica immanenti al sistema legislativo in materia testamentaria.
Avverso questa sentenza la convenuta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui hanno resistito, con controricorso le parti vittoriose in grado di appello.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 602 e 606 c.c., ritenendosi che la conclusione della Corte distrettuale sarebbe erronea nell’affermare la nullita’ anche nel caso di testamento a mano guidata, nel caso in cui il terzo collabori solo nella redazione del gesto grafico, sorreggendo la mano del testatore, che comunque e’ consapevole dell’atto che sta compiendo e del suo effettivo contenuto.
Nella fattispecie ricorreva appunto tale situazione, in quanto era emerso dalla stessa deposizione del teste (OMISSIS) che al (OMISSIS) era interamente riconducibile il contenuto del testamento, dovendo quindi escludersi sia l’allografia dell’atto sia il pericolo che risultino tradite le effettive volonta’.
Al fine di sorreggere tale assunto si e’ richiamato il precedente di questa Corte n. 32/1992 che ha appunto ritenuto valido il testamento in un caso in cui la mano del testatore era stata accompagnata dal terzo al fine di eliminare scarti e tremoli nel gesto grafico.
Ritiene il Collegio che le puntuali indicazioni fornite dalla Corte distrettuale a favore della tesi piu’ rigorosa, corredate di precisi riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte, che nella quasi totalita’ dei casi in cui si e’ occupata della fattispecie della mano del testatore, guidata dal terzo, e’ pervenuta alla conclusione della nullita’ del testamento, non consentano di ravvisare la sussistenza del dedotto errore di diritto.
In tal senso, come gia’ affermato dalla Cassazione nella recente ordinanza della Sesta sezione n. 24882/2013, deve ritenersi che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore da parte di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo, di per se’, escluda il requisito dell’autografia di tale testamento, indispensabile per la validita’ del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volonta’ del testatore (cfr. Cass. 17.3.1993 n. 3163; cfr. anche Cass. n. 681 del 1949; Cass. n. 7636 del 1991; Cass. n. 11733 del 2002; Cass. 30.10.2008 n. 26258).
In tale ultimo precedente, la Corte si e’ premurata anche di fornire una condivisibile lettura della portata della sentenza n. 32 del 7.1.1992, che parte ricorrente pone a fondamento della richiesta di rivalutazione dell’orientamento maggioritario, sposato anche dal giudice di merito nel provvedimento gravato, osservando che nel caso deciso in quella circostanza il testatore si era fatto guidare la mano solo per vergare la data della scheda con maggiore chiarezza, sicche’ la validita’ di tale testamento era dipesa dal fatto che il difetto di autografia concerneva solo la data, ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l’annullabilita’ e non la nullita’ del testamento ex articolo 606 c.c., commi 1 e 2.
In ogni caso, anche a voler soprassedere alle giustamente segnalate diversita’ di cui alla vicenda decisa nel 1992, deve ritenersi decisamente piu’ corrispondente alla ratio della norma la soluzione che perviene alla nullita’ per difetto di olografia per ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalita’ e l’abitualita’ del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perche’ possa parlarsi di autografia, laddove la diversa soluzione auspicata da parte della ricorrente, condizionerebbe l’accertamento della validita’ o meno del testamento alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalita’ dell’aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volonta’ dell’adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalita’ di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.
Ne discende che deve darsi continuita’ alla prevalente giurisprudenza di legittimita’ cui ha aderito anche la Corte di merito, non palesandosi la necessita’, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, della rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Nel caso di specie, emerge poi che l’intervento della mano del (OMISSIS) – come accertato adeguatamente in fatto dalla Corte torinese – ha interessato l’intero testo della scheda, dovendosi quindi reputare corretta la conclusone cui e’ pervenuto il giudice di merito, circa la nullita’ per difetto di autografia.
Il rigetto del primo motivo, e la conseguente affermazione della correttezza della conclusione in punto di nullita’ in caso di testamento redatto da mano guidata, rende poi del tutto evidente anche l’assorbimento del secondo motivo di ricorso che investe l’omessa disamina da parte della Corte distrettuale di un fatto decisivo, costituito dalla permanenza in capo al de cuius alla data di redazione del testamento, della capacita’ di scrivere, in quanto, anche laddove fosse accertato che la stessa permaneva, ai fini della risoluzione della vicenda rileva unicamente la circostanza che poi il testamento sia stato redatto con modalita’ che ne determinano la nullita’.
In definitiva deva ravvisarsi la manifesta infondatezza del ricorso (con riferimento a tutti i motivi), essendo state decise nella sentenza impugnata questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo l’esame dei motivi elementi per mutare l’orientamento di detta giurisprudenza, ravvisandosi, altresi’, l’adeguatezza e la logicita’ della disamina delle circostanze di fatto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore delle controricorrenti che liquida per ognuno dei due gruppi di controricorrenti in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis.
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