Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 marzo 2017, n. 5450

Il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile, di cui all’articolo 12 della legge 118/1971, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del Tuir.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 marzo 2017, n. 5450

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29849/2011 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 163/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/08/2011 R.G.N. 207/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone di rigetto della domanda di (OMISSIS) volta ad ottenere il ripristino della pensione d’inabilita’ civile revocatale nel corso del 2005 per l’avvenuto superamento del requisito reddituale.

Secondo la Corte il reddito ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta doveva essere calcolato al lordo degli oneri deducibili e non gia’ al netto come desumibile dal testo del Decreto Ministeriale n. 553 del 1992, articolo 2, costituente vero e proprio atto normativo avente portata generale ed astratta Avverso la sentenza ricorre in cassazione la (OMISSIS) con quattro motivi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 cpcp. Resiste l’Inps.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 407 del 1990, articolo 3, comma 2, al Decreto Ministeriale n. 553 del 1992, articolo 2, commi 1 e 2; L. n. 33 del 1980, articolo 14 septies, comma 4, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 10.

Rileva che il reddito rilevante e’ quello imponibile ai fini Irpef come deve desumersi dalla L. n. 33 del 1980, articolo 14, che aveva diversa finalita’ il Decreto Ministeriale n. 553 del 1992, e che, pertanto, dovevano essere detratti gli oneri deducibili.

Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 407 del 1990, articolo 3, comma 2, dell’articolo 4 preleggi, comma 1, L. n. 2248 del 1865, articolo 5, all. E; della L. n. 33 del 1980, articolo 14 septies, comma 4, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 10. Qualora si ritenesse che il DM 1992 avesse inteso introdurre la rilevanza del reddito lordo sarebbe una norma regolamentare esorbitante il dettato della L. n. 407 del 1990, articolo 3, comma 2, (in attuazione del quale era stato emanato) e dunque regolamento da disapplicare.

Con il terzo motivo deduce che se il Decreto Ministeriale citato fosse considerata norma idonea ad introdurre tale limitazione sarebbe in contrasto con l’articolo 38 Cost..

Con il quarto motivo eccepisce che se il Decreto Ministeriale 1992, fosse interpretato nel senso voluto dalla Corte sarebbe in contrasto con l’articolo 76 Cost., in base al quale la funzione legislativa non e’ delegabile al governo. I motivi, congiuntamente esaminati stente la loro connessione, sono fondati.

La ricorrente si duole che la Corte,in violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legge n. 663 del 1979, articolo 14 septies, comma 6, introdotto dalla legge di conversione n. 33 del 1980, abbia valorizzato il reddito nell’ammontare che risulta dalla certificazione reddituale, prima di effettuare la deduzione ai sensi dell’articolo 10 bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, laddove invece deve essere preso in considerazione il reddito imponibile ai fini Irpef che rimane effettivamente disponibile al contribuente, e quindi al netto degli oneri deducibili, che nel caso era inferiore a quello assunto dai giudici d’appello. Il Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, articolo 14 septies, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, al comma 4, nel rimandare al Decreto Legge n. 30 del 1974, articolo 8, prevede che il reddito da considerare in tema di provvidenze a titolo di invalidita’ civile e’ quello calcolato agli effetti dell’IRPEF. Il comma 7, aggiunto dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, ha previsto poi che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita’ in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12, e’ calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. La L. 30 aprile 1969, n. 153, articolo 26, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui rimanda la L. n. 118 del 1971, articolo 12, comma 2, fa poi riferimento al reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione degli assegni familiari e del reddito della casa di abitazione.

La questione sottoposta all’esame di questa Corte con il ricorso e’ se il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d’invalidita’ civile e’ quello “imponibile” e cioe’, secondo la formulazione del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 3, (TUIR), la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali), ovvero il reddito lordo, comprensivo di tali oneri.

Ritiene questo Collegio, condividendo la soluzione adottata con la sentenza n. 4158 del 22 marzo 2001 e piu’ di recente con l’ordinanza n. 11582 del 2015 e con Cass. n. 21529/2016, ma disattendendo la contraria soluzione adottata con l’ordinanza n. 4223 del 2012, che debba essere preferita la prima soluzione. Ed invero, milita in favore di tale conclusione l’osservazione che nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, e’ il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione. In tale sistema, e’ infatti lo stesso legislatore che nella L. 30 aprile 1969, n. 153, articolo 26, sopra richiamato, ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. E’ poi proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistibile abbia effettiva disponibilita’.

Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 15-06-2005, n. 12796, infatti, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’articolo 38 Cost., e la sua capacita’ contributiva, valevole in generale ai sensi dell’articolo 53 Cost.. Inoltre, quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come e’ avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che: “Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche’ gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”) (cosi’ ord. 11582/2015).

Non induce a diverso avviso la considerazione che il Decreto Ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, emanato in virtu’ della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 3, comma 2, (avente ad oggetto Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) abbia stabilito all’articolo 2, che “nella, dichiarazione di cui all’articolo 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta”. Tale regolamento individua infatti gli oneri formali cui il richiedente la prestazione deve assolvere, e non puo’ rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale. Ne’ il riferimento ai “redditi assoggettabili” all’Irpef, piuttosto che ai “redditi assoggettati”, puo’ assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa (assoggettabile o meno ad imposta) del cespite patrimoniale, non al suo ammontare (al netto o al loro degli oneri deducibili).

In definitiva, e’ da ritenere che il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilita’ civile, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12, deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata ed il giudizio rinviato per nuovo esame, ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello d Trieste in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione

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