Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2016, n. 22347

Il termine per l’impugnazione riferito alla sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e della formalità è previsto il termine lungo ex articolo 327 cpc. Pertanto chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza, deve rispettare il termine dei 60 giorni da essa. Superato il termine il ricorso è inammissibile

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 4 novembre 2016, n. 22347

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26452-2014 proposto da:

(OMISSIS) SA’RL, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del Responsabile Reparto Settore Dipartimentale Recupero Crediti di Mantova, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1555/2013 R.G della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA RAFFAELE;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente (OMISSIS) che si riporta agli scritti.

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

§1 La (OMISSIS) S.A’R.L. (cosi’ denominandosi nel ricorso) ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 348 – ter c.p.c., comma 3, contro la s.p.a. (OMISSIS), la s.p.a. (OMISSIS) (in nome e per conto di (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS) avverso la sentenza resa in primo grado in una controversia inter partes dal Tribunale di Reggio Emilia il 7 gennaio 2013.

L’impugnazione e’ stata proposta a seguito dell’ordinanza del 17 giugno 2014, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 348 – bis c.p.c., l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale.

§2. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi la s.p.a. (OMISSIS) e la (OMISSIS), mentre non ha svolto attivita’ difensiva la (OMISSIS).

§3. La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

§1. Nella relazione ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(…)§3. Il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

§3.1. Nel ricorso la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza della Corte d’Appello non le sarebbe stata comunicata.

Ha allegato, invece, che l’ordinanza le venne notificata ad istanza del (OMISSIS) il 5 settembre 2014.

Ora, l’articolo 348 – ter c.p.c., comma 3, prevede che il termine per l’impugnazione, riferito alla sentenza di primo grado, decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e dell’altra formalita’, prevede l’operativita’ del c.d. termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c..

Ne segue che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se e’ avvenuta la comunicazione dell’ordinanza deve rispettare il termine di sessanta giorni da essa, posto che l’articolo 348 – ter, comma 3, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, allude a quello di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2. Solo per il caso che la controparte abbia notificato la sentenza prima della comunicazione (che l’articolo 133 c.p.c., assoggetta ad un termine di cinque giorni e cio’ anche nel testo applicabile alla controversia) notifichi, il termine de quo decorre dalla notificazione. Lo stesso decorso si verifica se la cancelleria ometta del tutto la comunicazione. In fine, solo qualora risulti omessa la comunicazione e manchi anche la notificazione, opera il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c..

Questa essendo la disciplina dettata dal legislatore chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione a norma dell’articolo 348 – ter c.p.c., comma 3, per dimostrare la sua tempestivita’, qualora proponga il ricorso oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, potendo la comunicazione avvenire fino dallo stesso giorno della pubblicazione, e’ tenuto ad allegare, se la comunicazione sia mancata al momento in cui notifica il ricorso, che essa non e’ avvenuta e, gradatamente, che non e’ avvenuta la notificazione e che, pertanto, propone il ricorso fruendo del c.d. termine lungo.

Nella specie la ricorrente non ha allegato che l’ordinanza non le sarebbe stata comunicata ed ha notificato il 10 novembre 2014, cioe’ ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza al lordo della sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2014 e, dunque, posto che la comunicazione potrebbe essere stata fatta a partire dalla pubblicazione, oltre il termine che in ipotesi potrebbe da essa essere decorso, ove la comunicazione fosse stata coeva.

In tale situazione non essendo stata allegata la mancata comunicazione, l’impugnazione non appare tempestiva gia’ sulla base della sola lettura del ricorso, giacche’, essendo la comunicazione possibile dalla data della pubblicazione, la mancata allegazione del se e quando essa sia avvenuta rende il ricorso nella sua attivita’ assertiva carente dell’allegazione della sua tempestivita’.

Parte ricorrente potra’ semmai dare dimostrazione della mancanza della comunicazione da parte della cancelleria al momento della proposizione del ricorso per cassazione o di una sua effettuazione in un momento tale che il ricorso possa considerarsi tempestivo e cio’, rispettivamente, tramite eventuale attestazione di cancelleria oppure tramite il deposito della comunicazione ricevuta.

Tale dimostrazione ed il relativo deposito potranno avvenire in relazione alla fissanda adunanza della Corte e cio’ senza che all’eventuale produzione dell’attestazione o della comunicazione possa essere di ostacolo l’articolo 369 c.p.c., comma 1, n. 2, atteso che esso non risulta applicabile all’impugnazione della sentenza di primo grado, giacche’ il suo disposto -sulla cui esegesi si vedano Cass. sez. un. nn. 9004 e 9055 del 2009 – si riferisce alla relata di notificazione della sentenza impugnata, che qui non e’ rilevante, dato che il termine decorrente dalla comunicazione, previsto dall’articolo 348 – ter non concerne la comunicazione della sentenza di primo grado, mentre per quanto attiene all’eventuale possibilita’ di impugnazione dell’ordinanza ex articolo 348 – bis c.p.c. (nei limiti in cui l’ha ammessa Cass. sez. un. n. 1914 del 2016), la norma non e’ applicabile giacche’ il legislatore, introducendo l’articolo 348 – ter ed in particolare l’ipotesi del decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, in concorso con quella del decorso dalla sua notificazione, non ha detto che alla prima ipotesi si estendeva la previsione dell’articolo 369 c.p.c., comma 1, n. 2 (il che rende la situazione differente da quella – di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 2, della decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario, che, invece, rappresentando l’ipotesi normale di decorso del termine di proposizione del regolamento si presta ad essere equiparata alla notificazione ad istanza di parte sulla base dell’estensione delle norme sul ricorso per cassazione al ricorso per regolamento).”.

§2. Il Collegio, rilevato che parte ricorrente non ha svolto rilievi in ordine alla relazione e non ha ritenuto di svolgere alcuna attivita’ di allegazione riguardo alla tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, essendosi astenuta dal chiedere di essere sentita i adunanza, condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali reputa opportuno aggiungere le seguenti considerazioni.

2.1. In primo logo si ribadisce che parte ricorrente, ove mai effettivamente la comunicazione non fosse avvenuta ovvero fosse avvenuta in un momento rispetto al quale la notificazione del ricorso sarebbe stata tempestiva, essendo la relazione ai sensi dell’articolo 348 – bis c.p.c., diretta a provocare l’esercizio del contraddittorio sulle questioni che prospetta, avrebbe potuto e dovuto documentare la comunicazione (ove avvenuta), producendo il relativo atto, e cio’ in non diversa guisa da come avrebbe potuto documentare con un’attestazione di cancelleria anche la mancata effettuazione della comunicazione da parte della cancelleria della Corte territoriale di Messina.

E’ da avvertire, in proposito, che tale attivita’ di allegazione e documentazione ed il deposito dei relativi atti sarebbero potute avvenire in relazione allo svolgimento dell’odierna adunanza della Corte e cio’ senza che all’eventuale produzione dell’attestazione o della comunicazione potesse essere di ostacolo l’articolo 369 c.p.c., comma 1, n. 2, atteso che esso non risulta applicabile all’impugnazione della sentenza di primo grado, giacche’ il suo disposto – sulla cui esegesi si vedano Cass. sez. un. nn. 9004 e 9055 del 2009 – si riferisce alla relata di notificazione della sentenza impugnata, che qui non e’ rilevante, dato che il termine decorrente dalla comunicazione, previsto dall’articolo 348 – ter non concerne la comunicazione della sentenza di primo grado.

Si rileva, inoltre, che – pur non essendo stata impugnata anche l’ordinanza ex articolo 348 – bis c.p.c. (che ora Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha detto impugnabile in alcune limitate ipotesi) e, fermo che anche per l’esercizio del diritto di impugnazione nei confronti di essa opera anche il termine decorrente dalla comunicazione (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015) – la norma dell’articolo 369 c.p.c., n. 2, non e’ applicabile nemmeno all’impugnazione dell’ordinanza nei limiti in cui e’ stata ammessa.

Poiche’ il legislatore, introducendo l’articolo 348 – ter ed in particolare l’ipotesi del decorso dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza, in concorso con quella del decorso dalla sua notificazione, non ha detto espressamente che alla prima ipotesi si estendeva la previsione dell’articolo 369 c.p.c., comma 1, n. 2, (il che rende la situazione differente da quella – di cui all’articolo 47 c.p.c., comma 2, della decisione impugnabile con il regolamento di competenza necessario, che, invece, rappresentando l’ipotesi normale di decorso del termine di proposizione del regolamento si presta ad essere equiparata alla notificazione ad istanza di parte sulla base dell’estensione delle norme sul ricorso per cassazione al ricorso per regolamento), si deve escludere che detta norma sia applicabile, atteso che la previsione dell’articolo 348 – ter c.p.c., integra un microsistema che si sottrae alla sua operativita’ sempre.

Tanto consente di reputare che nel procedimento camerale, la produzione della comunicazione dell’ordinanza ex articolo 348 – ter c.p.c., al fine di far constare che essa e’ stata fatta in un momento utile per l’esercizio del termine da essa decorrente, cosi’ come quella dell’attestazione di cancelleria relativa ad una eventuale mancanza della comunicazione, siano possibili ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., comma 2.

Ed anzi, non trattandosi di un documento in senso stretto relativo all’ammissibilita’ del ricorso, bensi’ di un atto processuale di iniziativa officiosa della cancelleria del giudice a quo, la produzione e’ da reputare possibile senza che occorra la notifica dell’elenco, dovendosi accogliere una soluzione non dissimile da quella accolta a suo tempo a proposito della produzione dell’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta da Cass. sez. un. n. 627 del 2008.

Nel procedimento a decisione in udienza, parimenti il ricorrente puo’ fare le medesime produzioni allo stesso modo, dovendo egli essere consapevole che e’ suo onere documentare la tempestivita’ dell’impugnazione.

§2.2. In base a tali considerazioni diventa irrilevante la soluzione delle questioni rimesse alle Sezioni Unite dalla Sesta sezione-lavoro con le ordinanze nn. 4737, 4738 e 5006 del 2016, le prime due depositate il 10 marzo e l’ultima il 14 marzo 2016, atteso che la presente decisione non si fonda sulla lettura dell’ordinamento che ha indotto la rimessione, cioe’ su quella (si tratta di Cass. (ord.) nn. 20236 e 23637 del 2015) che ritiene l’allegazione dell’essere avvenuta o no la comunicazione un requisito di contenuto forma del ricorso, soggetto all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (affermazione implicitamente gia’ disattesa Cass. (ord.) n. 2594 del 2016, la’ dove essa, dopo relazione che aveva rilevato la mancanza di allegazione dell’an della comunicazione o della sua mancata effettuazione, aveva dato rilievo alla circostanza che anche nella memoria depositata in funzione dell’adunanza parte ricorrente si era astenuta dal fornire indicazione in proposito).

§3. Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

L’inammissibilita’ rende irrilevante la questione della nullita’ della notificazione del ricorso sollevata dalla (OMISSIS)Monte dei Paschi (OMISSIS), la’ dove Essa ha lamentato che il ricorso venne notificato alla (OMISSIS) s.p.a. in nome e per conto di (OMISSIS) s.p.a., societa’ presenti in primo grado in qualita’ di mandante e mandataria, ma estintesi prima della costituzione in appello.

In disparte il rilievo che l’ordinanza ex articolo 348 – ter risulta intestata con riferimento al (OMISSIS) s.p.a. in nome per conto di (OMISSIS) s.p.a., ora (OMISSIS)Monte dei Paschi (OMISSIS) s.p.a ed in disparte anche ogni rilievo sul ragionare di fenomeni estintivi con riguardo alle vicende societarie, si sarebbe dovuto dare comunque rilevanza, quando il ricorso non fosse stato inammissibile per la ragione su indicata, all’essere la controversia a litisconsorzio necessario.

§4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di (OMISSIS) in Euro ottomiladuecento ed a favore di (OMISSIS) in Euro seimilatrecento, oltre, a favore di ognuna, le spese generali e gli accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 – quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 – b

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