Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2016, n. 22347
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 novembre 2016, n. 22347

Il termine per l’impugnazione riferito alla sentenza di primo grado decorre dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore e, quindi, per il caso di mancanza dell’una e della formalità è previsto il termine lungo ex articolo 327 cpc. Pertanto chi esercita il diritto di ricorrere in Cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza, deve rispettare...

Corte di Cassazione, sezioni uniti civili, sentenza 13 giugno 2016, n. 12084
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Corte di Cassazione, sezioni uniti civili, sentenza 13 giugno 2016, n. 12084

La notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante. Ne consegue che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest’ultima deve risultare...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016, n. 5689. Una sentenza espressamente emessa secondo il modello di cui all’art. 281 sexies C.P.C. non può convertirsi in una sentenza di tipo ordinario per il solo fatto che – difettando la motivazione- risulti difforme dal modello legale: la sentenza, benché viziata, conserva dunque la sua natura di atto decisionale, in cui la volontà del giudice si è espressa e consumata con la lettura del dispositivo e la sottoscrizione del verbale, attività che integrano la pubblicazione della sentenza e comportano l’esonero del Cancelliere dall’obbligo di procedere al deposito ex art. 133 C.P.C. e, altresì, l’irrilevanza della motivazione successiva, in quanto estranea alla struttura dell’atto processuale ormai compiuto e proveniente da soggetto che ha esaurito il proprio potere decisorio. Pertanto, deve ritenersi che il termine lungo per l’impugnazione non possa che decorrere dalla sottoscrizione del verbale d’udienza, che il legislatore ha espressamente equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece del tutto irrilevante -anche ai fini della tempestività dell’impugnazione- la successiva (irrituale) pubblicazione della motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 23 marzo 2016, n. 5689 Svolgimento del processo Pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da L.G. nei confronti della ASL n. 9 di Grosseto e del dott. Armando Natale, il Tribunale di Grosseto la rigettò con pronuncia ex art. 281 sexies C.P.C. emessa in data 22.3.2006 mediante lettura del...