Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 luglio 2016, n. 13609

La parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione a titolo di assegno per il mantenimento del figlio non può essere costretta a restituirle dopo la raggiunta autosufficienza economica del figlio medesimo

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 4 luglio 2016, n. 13609

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Antonio – rel. Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9819/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6363/2014 della CORTE D’APPELLO di RONIA del 16/07/2014, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.:
“Con sentenza in data 16 agosto 2014, la Corte d’Appello di Roma, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, ha respinto l’impugnazione proposta dal signor (OMISSIS), contro la pronuncia del Tribunale di quella stessa citta’ che aveva revocato il decreto ingiuntivo a lui rilasciato per il recupero, nei confronti dell’ex coniuge, signora (OMISSIS), della somma a titolo di assegno corrisposto per il mantenimento del figlio, (OMISSIS), maggiorenne, per il periodo dal luglio 2002 – agosto 2003, dopo la dichiarazione giudiziale della cessazione dell’obbligo contributivo per la raggiunta autonomia economica del figlio medesimo.
La Corte territoriale ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione delle previsioni di cui all’articolo 447 c.c., e articolo 545 c.p.c., e del principio di diritto enunciato da diversi precedenti di questa Corte (Cass. nn. 11863/04; 28987/08) in considerazione del fatto che l’entita’ dell’assegno corrisposto per un altro anno aveva mantenuto il carattere alimentare in rapporto alla iniziale retribuzione di lavoratore in prova ed all’entita’ della retribuzione da questo percepita nonche’ all’oneroso mutuo, garantito dalla fideiussione dei genitori, da cui egli era gravato nonche’ dalle spese sostenute per il corso di pilotaggio, intrapreso proprio per rendersi autonomo anche economicamente.
Avverso la decisione della Corte d’Appello ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), con atto notificato il 22 maggio 2015, sulla base di due motivi (violazione e falsa applicazione degli articoli 445 e 447 c.c., articolo 545 c.p.c., articoli 2033, 2034 e 2043 c.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia).
La signora (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Il ricorso, che merita una congiunta trattazione dei due mezzi di doglianza, tra di loro strettamente connessi, appare manifestamente infondato giacche’ con essi mira piu’ che a censurare un error iuris, contenuto nella sentenza impugnata, a far valere un vizio motivazionale che, in riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012 (che ha convertito il Decreto Legge n. 83 del 2012), s’infrange sull’interpretazione cosi’ chiarita dalle SU civili (nella Sentenza n. 8053 del 2014): la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
Infatti, nella specie, il giudice distrettuale ha chiaramente spiegato le ragioni economico-familiari del giovane figlio, encomiabilmente desideroso di trovare un autonomia professionale ed abitativa, che l’hanno, da un lato, portato a negoziare un mutuo e dall’altro a pagare un costoso corso di pilotaggio, che poi l’hanno reso autonomo ed inserito nello stesso mondo lavorativo dove in precedenza ha svolto la propria carriera il genitore.
Ne’ in una limitatissimo e giustificato lasso temporale, segnato dai detti impegni economici, pienamente onerati – e con frutto – dal giovane figlio (di 23 anni), capace di un rapido inserimento lavorativo, puo’ dirsi irrazionale il giudizio dei giudici di merito in ordine alla valutazione della natura alimentare dell’erogazione, proseguita de facto, in quanto: l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli articoli 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una effettiva e completa condizione di indipendenza economica.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e articolo 375 c.p.c., n. 5, apparendo il ricorso manifestamente infondato”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale sono state mosse osservazioni critiche sia scritte sia in sede di discussione;
che tali critiche, imperniate tutte sulla ritenuta ripetibilita’ delle somme corrisposte, nel corso di un anno solare, nell’interesse del figlio maggiorenne perche’ dichiarato autosufficiente con sentenza passata in giudicato e, quindi, anche del difetto del carattere alimentare di quelle prestazioni di danaro, non sono fondate;
che,infatti, a tale proposito, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 2008) ha affermato il principio di diritto, cui il giudice a quo si e’ attenuto (con accertamento in fatto non censurabile anche perche’ congruamente motivato) e, precisamente, quello secondo cui “il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattivita’ della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d’irripetibilita’, impignorabilita’ e non compensabilita’ di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia gia’ ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non puo’ essere costretta a restituirle, ne’ puo’ vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono piu’ dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione”;
che, percio’, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto, in applicazione dei richiamati ed enunciati principi di diritto;
che, in forza della reiezione del ricorso, conseguono: a) le spese processuali a carico del ricorrente, liquidate come da dispositivo; b) non anche il raddoppio del contributo unificato, poiche’ il ricorso, pur proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (e rigettato), essendosi discusso di problemi relativi ai figli della coppia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, e’ esentato dal pagamento del contributo unificato quando – come nella specie – si tratti di una causa relativa al processo di separazione in cui si sia discusso anche di questioni relative ai figli (capo 4 del titolo 2 del Libro 4 del c.p.c.), essendo compreso, un tale caso, fra quelli stabiliti nei commi 2 e 3, del menzionato articolo 10, del Testo Unico del 2002;
che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, deve disporsi che siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte, respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che NON sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

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