Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 giugno 2016, n. 13455

È nullo il licenziamento per «assenza ingiustificata» qualora al termine della maternità la lavoratrice non si presenti presso la sede della società in un diverso comune dove il datore l’ha nel frattempo trasferita

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 30 giugno 2016, n. 13455

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 38138-2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 545/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/10/2014, r.g.n. 278/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 6/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 545/2014, depositata il 16 ottobre 2014, la Corte di appello di Venezia confermava – salvo che nel regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, delle quali disponeva la compensazione – la sentenza del Tribunale di Padova, che aveva respinto, confermando la decisione assunta nella fase sommaria, il ricorso proposto da (OMISSIS) per la dichiarazione di nullita’ del licenziamento intimatole, con lettera 24 luglio 2012, dallo (OMISSIS) s.r.l., licenziamento che la ricorrente, divenuta madre il 29 giugno 2011, assumeva determinato da ragioni discriminatorie ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La Corte distrettuale osservava che il licenziamento era stato motivato con il riferimento alla prolungata assenza dal lavoro della (OMISSIS), che non si era presentata, a partire dal 2 luglio 2012, presso la diversa sede di (OMISSIS) e che tale assenza, da ritenersi non giustificata, costituiva autonomo motivo dell’atto espulsivo; che non vi era prova di atti preparatori funzionali al licenziamento e che, in particolare, diversamente da quanto allegato, non poteva considerarsi tale la costituzione di una nuova postazione lavorativa per altra dipendente prima del rientro dalla maternita’ della (OMISSIS); che era da ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato al progetto di disporre il trasferimento a (OMISSIS) della reclamante, che nella nuova sede avrebbe avuto collocazione solo temporanea e per motivi di formazione professionale; che la condotta della lavoratrice era da valutarsi come obiettivamente grave, oltre che conforme alla fattispecie sanzionata con il recesso immediato dalla contrattazione collettiva, in cio’ restando assorbito ogni ulteriore motivo di reclamo.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) con sei motivi; il datore di lavoro ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 111 Cost. per omessa motivazione sul punto della dichiarata “assenza non giustificata” e violazione, in relazione al medesimo punto, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 56, commi 1 e 3, non avendo la Corte di appello chiarito le ragioni, per le quali l’assenza della lavoratrice presso l’unita’ produttiva di (OMISSIS), ove la societa’ datrice di lavoro le aveva chiesto di presentarsi, dovesse considerarsi ingiustificata a fronte del diritto della stessa lavoratrice, ai sensi della norma richiamata, a rientrare nell’unita’ produttiva di Este, ove era occupata all’inizio del periodo di gravidanza, e altresi’ a fronte della volonta’ piu’ volte manifestata dalla medesima di riprendere la propria attivita’ lavorativa presso l’unita’ di Este.
Con il secondo e con il terzo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione (2) alla sostituzione di fatto della (OMISSIS) con altra dipendente presso l’unita’ produttiva di Este, a prescindere dalla circostanza che l’assunzione di questa fosse o meno atto funzionale ab initio al licenziamento della ricorrente; e in relazione (3) alla sussistenza nella specie di un trasferimento, avendo la Corte ritenuto invece che la societa’ avesse disposto una trasferta per motivi di formazione.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs n. 151 del 2001, articolo 54 in relazione all’onere della prova in materia di licenziamento discriminatorio intimato alla lavoratrice madre, sul rilievo che, stabilendo tale norma una presunzione di nullita’/discriminatorieta’ del licenziamento in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, non risultava pertinente il richiamo effettuato in sentenza all’orientamento giurisprudenziale formatosi sul licenziamento discriminatorio (in genere), posto che la disciplina della nullita’ del licenziamento intimato alla “lavoratrice madre” prevale sulla disciplina generale del licenziamento discriminatorio.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 3, lettera a) e violazione dell’articolo 2119 c.c., per avere la Corte, nel considerare assorbiti gli ulteriori motivi di gravame, ritenuto la obiettiva gravita’ della condotta della lavoratrice, la sua reiterazione nel contesto sopra descritto e la conformita’ della fattispecie concreta a quella sanzionata con il licenziamento dal contratto collettivo di lavoro, senza valutare la condotta della lavoratrice secondo il connotato della gravita’ che la doveva invece distinguere dalla normale colpa prevista dall’autonomia collettiva; e, in ogni caso, per avere violato la norma di cui all’articolo 2119 c.c., non avendo compiuto alcun giudizio di adeguatezza e proporzionalita’ della massima sanzione espulsiva.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2697 c.c. in relazione al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54 e alla L. n. 604 del 1966, articolo 5 nonche’ violazione degli articoli 115, 414 e 416 c.p.c. con riferimento all’onere probatorio incombente sul datore di lavoro circa i fatti dallo stesso allegati in giudizio e preliminari al licenziamento della lavoratrice.
E’ fondato e deve essere accolto il primo motivo di ricorso.
La sentenza della Corte di appello di Venezia ha infatti, ritenuto “autonomo motivo” dell’intimato licenziamento l’assenza non giustificata della lavoratrice, osservando come i fatti dalla stessa allegati enucleano circostanze che, ove pure considerate di carattere discriminatorio-ostruzionistico (ossia l’impedimento al rientro in servizio presso l’unita’ produttiva di Este), non possono essere considerati funzionali a determinare il recesso: “manca, in sostanza, un riferimento al carattere strumentale dell’atteggiamento del datore di lavoro che faccia presumere una volonta’ dismissiva del rapporto giustificata dalla condizione della maternita’ della lavoratrice, attuata in occasione dell’assenza della dipendente” (cfr. sentenza, p. 21).
Peraltro con tale motivazione, che percorre trasversalmente l’intera sentenza impugnata (ove sono ripetuti gli accenni all’assenza di dimostrazione circa un atteggiamento o una volonta’ “ostruzionistica” del datore di lavoro), la Corte territoriale trasferisce la vicenda estintiva del rapporto sul piano esclusivo della tracciabilita’ nel comportamento datoriale di motivazioni discriminatorie connesse alla maternita’ della lavoratrice, omettendo in tal modo, e radicalmente, di valutare – su di un piano diverso ma ineludibile, alla stregua della concreta fattispecie sottoposta al suo esame – se l’assenza dal lavoro potesse dirsi “non giustificata” in presenza della norma di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 56, comma 1, per la quale “al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto dl lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, dl rientrare nella stessa unita’ produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune” e a fronte del difetto di accertamento in ordine ad una volonta’ abdicativa della lavoratrice, che anzi aveva fatto presente con varie comunicazioni di essere disponibile a riprendere servizio ad Este.
Non e’ superfluo osservare che il decreto legislativo n. 151/2001, in attuazione dei valori di cui agli articoli 31 e 37 Cost. e della Direttiva CE n. 85 del 1992, prevede un articolato e complesso insieme di garanzie e diritti volti ad assicurare l’essenziale funzione familiare della donna e rispondenti all’esigenza di tutela della maternita’ (ora, in senso piu’ lato, della genitorialita’); ne’ la peculiare natura dei valori cosi’ protetti e la preminenza dai medesimi rivestita nell’ordinamento e’ priva di riflessi nella dimensione attuativa del rapporto, richiedendo o legittimando, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, tutti quei comportamenti, sia di segno positivo che negativo, e anche non strutturalmente riconducibili ad un facere, che possano cooperare alla loro attuazione.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, la quale procedera’ a nuovo esame della fattispecie, nei sensi di cui in motivazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

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