Il cittadino straniero non è autorizzato a restare in Italia per accudire i tre figli minori, nati tutti a in Italia, se dopo il divorzio si è disinteressato di loro
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 28 dicembre 2016, n. 27272
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), che indica per le comunicazioni relativa la processo la p.e.c. (OMISSIS) e il fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno;
– intimato –
Avverso il decreto n. 144/2015 della Corte di appello di Bologna, emesso il 21 maggio 2015 e depositato il 24 maggio 2015, n. R.G. 29/2015;
Rilevato che in data 5 aprile 2016 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis c.p.c., che qui si riporta.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. Con ricorso Decreto Legislativo n. 268 del 1998, ex articolo 31, (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna di essere autorizzato a permanere sul territorio italiano a motivo della sua numerosa famiglia composta da tre bambini, nati tutti e tre a (OMISSIS).
2. Il T.M. ha negato l’autorizzazione con provvedimento del 2 dicembre 2014 – 8 gennaio 2015. Ha rilevato il Tribunale minorile che i Servizi sociali, demandati a sentire il richiedente, non erano stati in grado di contattarlo mentre la madre dei minori (OMISSIS) aveva dichiarato che il padre aveva solo sporadici incontri con i figli e non si era mai fatto carico delle loro esigenze. Il ricorrente aveva inoltre numerosi e gravi precedenti penali anche recenti.
3. Ha proposto reclamo (OMISSIS) lamentando che i Servizi non lo avessero contattato al giusto recapito e deducendo che erroneamente il Tribunale per i minorenni lo avesse ritenuto pressoche’ estraneo alla vita dei figli. Ha dedotto che, intervenuto il divorzio tra i coniugi (nel maggio 2013), aveva intrapreso un percorso di riavvicinamento ai figli. Ha contestato la rilevanza dei suoi precedenti penali.
2. La Corte d’appello di Bologna, con decreto n. 144/2015, ha respinto il reclamo ritenendo che, in base alla relazione di aggiornamento del Servizio sociale (che ha ricostruito piu’ compiutamente la storia familiare attestando che (OMISSIS) per parecchi anni non ha avuto con i figli alcuna consuetudine di vita, dapprima perche’ rientrato per una decina di anni in Tunisia e poi a causa della detenzione conseguita ai gravi reati commessi) debba escludersi quella situazione di continuativo accudimento e costante cura dei minori che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell’autorizzazione Decreto Legislativo n. 268 del 1998, ex articolo 31, a permanere in Italia per evitare i gravi danni derivanti al minore dalla separazione dai genitori.
3. (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi: 1) violazione ed errata applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, comma 3, nonche’ insufficiente motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 3. Il ricorrente afferma che nel caso di specie e’ mancata la valutazione dell’eventuale grave pregiudizio derivante dall’allontanamento del genitore convivente o dall’allontanamento dei figli stessi dall’ambiente in cui erano vissuti fin dalla nascita; 2) ex articolo 360 c.p.c., comma 3. Violazione ed errata applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, comma 3, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di pregiudizio allo sviluppo psicofisico dei minori quale effetto dell’allontanamento improvviso dal contesto in cui erano vissuti. Illogica, immotivata e priva di fondamento giuridico sarebbe l’affermazione secondo cui l’avere il ricorrente (forzatamente) vissuto per parecchi anni lontano dai propri figli esclude quella situazione di continuativo accudimento e costante cura dei minori. Tale ragionamento, secondo il ricorrente, non valuta la situazione degli ultimi 2 anni e mezzo. E’ mancata, inoltre, un’indagine volta all’apprezzamento di tale danno. 3) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. In merito alla lontananza del padre dai figli per parecchi anni, non viene valutato e tenuto in considerazione il fatto che nonostante l’allontanamento dall’Italia – a causa di espulsione – venivano ad ogni modo mantenuti i rapporti con la famiglia, tanto che l’ultima figlia e’ nata in Italia nel 2006.
Ritenuto che:
4. Il ricorso appare fondato perche’ la valutazione compiuta dalla Corte di appello si incentra esclusivamente sul comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni e pur dando atto di un cambiamento in senso positivo del rapporto genitoriale negli ultimi due anni non indaga quale sia l’impatto di un allontanamento del padre per i minori che nonostante la loro eta’ non risulta siano stati sentiti nel procedimento che li riguarda direttamente.
5. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione della causa in camera di consiglio e se il Collegio condividera’ la relazione per l’accoglimento del ricorso.
La Corte ritiene, discostandosi dalla relazione sopra riportata, che il ricorso sia infondato in quanto censura la motivazione della sentenza di appello sulla inesistenza di una situazione di continuativo accudimento e costante cura dei minori che pero’ emerge oggettivamente dalla storia personale del ricorrente. Quanto poi alla prospettiva di un recupero del suo ruolo genitoriale la Corte di appello, con una valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha ritenuto non trattarsi di una situazione tutelabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, perche’, alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. Civ., S.U. n. 21799 del 25 ottobre 2010, Cass. Civ. sez. 6-1 n. 17739 del 7 settembre 2015 e n. 15191 del 20 luglio 2015) deve ricorrere a tal fine una situazione non di lunga durata, ne’ tendenzialmente stabile, e capace – se interrotta – di provocare eventi traumatici e non prevedibili che trascendono il normale disagio del minore causato dal rimpatrio di un familiare.
Il ricorso deve essere pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52
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