Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 agosto, n. 20481 

Secondo la previsione dell’art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, avuto riguardo al momento della decisione di primo grado (7.5.2012), la liquidazione delle spese dovesse essere effettuata sulla base della tariffa di cui al D.M. n. 127/2004, che continuava ad applicarsi integralmente, seppur limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dallo stesso articolo (che sarebbero stati emessi soltanto il 20.7.2012) e, comunque, non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 28 agosto, n. 20481 

Fatto e diritto

Rilevato che:
il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello con cui la L. aveva lamentato che le spese liquidate in suo favore dal primo giudice, con sentenza depositata il 7.5.2012, erano inferiori a quelle risultanti dall’applicazione della tariffa approvata con D.M. n. 127/2004;
il giudice di appello ha ritenuto che dovesse aversi riguardo al solo art. 5 del D.M., alla stregua del quale la somma liquidata a titolo di spese processuali appariva “adeguata” all’importo riconosciuto a titolo risarcitorio, avuto riguardo agli atti di causa;
la L. ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., dell’art. 24 L. n. 794/1942, del D.M. n. 127/2004, dell’art. 3 D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011 e dell’art. 9 D.L. n. 1/2002 convertito in L. n. 27/2012;
Considerato che:
il ricorso è fondato atteso che, pur ritenendo applicabile il D.M. 127/2004, il giudice di appello ha erroneamente ritenuto di dover avere riguardo ai soli “criteri generali per la liquidazione” previsti dall’art. 5, senza applicare i valori di cui alla Tabella richiamata all’ultimo comma dello stesso art. 5;
deve ritenersi – al contrario – che, secondo la previsione dell’art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, avuto riguardo al momento della decisione di primo grado (7.5.2012), la liquidazione delle spese dovesse essere effettuata sulla base della tariffa di cui al D.M. n. 127/2004, che continuava ad applicarsi integralmente, seppur limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti dallo stesso articolo (che sarebbero stati emessi soltanto il 20.7.2012) e, comunque, non oltre 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (cfr. Cass., S.U. n. 17405/2012 e Cass. n. 23318/2012, nonché, più specificamente, Cass. n. 6999/2016);
non risulta dunque giustificata l’applicazione parziale della tariffa di cui al D.M. n. 127/2004, ossia l’applicazione dei criteri generali di cui all’art. 5 disgiunta dai valori tabellari integranti propriamente la tariffa;
la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli (in persona di altro magistrato) perché riesamini la liquidazione delle spese di primo grado alla luce del D.M. n. 127/2004 e delle tabelle ad esso allegate;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *