Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 agosto 2017, n. 20482

In tema di incidente stradale il Tribunale ha individuato come fatti notori l’altezza della autovettura (indicata in non più di 1,55 mt), quella del marciapiede (indicata in almeno 10 cm) e quella della suola delle scarpe calzate dall’attore («almeno 2 cm») e ha concluso che, tenuta presente l’altezza dell’attore (indicata in 1,70 mt) e stimata in 12 cm fra la distanza fra la sommità del capo e la bocca dell’attore, non risultava verosimile che lo sportello avesse colpito l’attore alla bocca.
Il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto giudice di appello ha compiuto valutazioni presuntive basate su almeno tre elementi che esulano dalla nozione di “notorio” (inteso come fatto che, rientrando nella comune esperienza, deve intendersi conosciuto senza necessità di essere specificamente provato): è evidente, infatti, che l’altezza della vettura, quella del marciapiede e la distanza fra la bocca e la sommità del capo dell’atore costituiscono elementi che non rientrano nella comune esperienza (se non in senso generico e orientativo) e che, pertanto, avrebbero dovuto essere specificamente accertati (eventualmente a mezzo di c.t.u.) onde essere individuati nella loro effettiva oggettività e poter costituire la base di un accertamento presuntivo non inficiato dall’incertezza dei fatti “noti”

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 28 agosto 2017, n. 20482

Rilevato che:

accogliendo l’appello incidentale proposto dalla Sara Assicurazioni s.p.a., il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da Gi. Pu.(appellante principale avverso la sentenza del Giudice di Pace che gli aveva riconosciuto un risarcimento di soli 300,00 Euro), in relazione a lesioni che lo stesso assumeva di essersi procurato andando ad urtare, col volto, contro la portiera di un’autovettura aperta improvvisamente dal conducente Francesco Iavazzo (mentre il Pu. camminava sul marciapiede in prossimità del quale era stata parcheggiala la vettura);
il giudice di appello ha ritenuto che, la versione dei fatti prospettata dal Pu., risultante dalla denuncia di sinistro dello Ia. e confermata da un teste, non rispondesse al vero in quanto contrastante con elementi di fatto notori che facevano escludere che l’attore potesse essere stato attinto dallo sportello all’altezza della bocca; ha pertanto ritenuto false le dichiarazioni del teste Vo. e ha condannato il Pu. al pagamento della somma di 15.000,00 Euro a norma dell’art. 96, 3. co. cod. proc. civ.;
ha proposto ricorso per cassazione il Pu., affidandosi a due motivi con cui ha denunciato -rispettivamente- la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 2. co. e 116 cod. proc. e dell’art. 96, 3. co. cod. proc. civ.; la Sara Assicurazioni s.p.a. ha depositato memoria e procura notarile alle liti.

Considerato che:

il Tribunale ha individuato come fatti notori l’altezza della Fiat Panda (indicata in non più di 1,55 mt), quella del marciapiede (indicata in almeno 10 cm) e quella della suola delle scarpe calzate dal Pu. («almeno 2 cm») e ha concluso che, tenuta presente l’altezza dell’attore (indicata in 1,70 mt) e stimata in 12 cm fra la distanza fra la sommità del capo e la bocca dell’attore, non risultava verosimile che lo sportello avesse colpito il Pu. alla bocca;
il primo motivo è fondato, in quanto giudice di appello ha compiuto valutazioni presuntive basate su almeno tre elementi che esulano dalla nozione di “notorio” (inteso come fatto che, rientrando nella comune esperienza, deve intendersi conosciuto senza necessità di essere specificamente provato): è evidente, infatti, che l’altezza della vettura, quella del marciapiede e la distanza fra la bocca e la sommità del capo del Pu. costituiscono elementi che non rientrano nella comune esperienza (se non in senso generico e orientativo) e che, pertanto, avrebbero dovuto essere specificamente accertati (eventualmente a mezzo di c.t.u.) onde essere individuati nella loro effettiva oggettività e poter costituire la base di un accertamento presuntivo non inficiato dall’incertezza dei fatti “noti”;
la sentenza risulta dunque viziata nella parte in cui ha attribuito valenza di notorio a fatti che non rivestono tale natura e richiedono pertanto di essere provati per poter essere posti (direttamente o indirettamente, tramite argomentazioni presuntive) a fondamento della decisione; il primo motivo merita pertanto accoglimento, mentre il secondo rimane assorbito;
la sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice di merito (in persona di altro magistrato), che provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato.

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