Il diritto al mantenimento sussiste in capo al figlio, anche quando questi sia titolare di un rapporto di lavoro dal carattere precario e stia completando il percorso di studi universitari, pur fuori corso, essendo legittima l’aspirazione di questi di terminare il percorso di studi universitari, così da garantirsi una posizione lavorativa consona alle sue aspirazioni e compatibile con la sua condizione sociale
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
Ordinanza 26 luglio 2017, n. 18531
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) elettivamente domiciliato in Roma via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’avv. Fabio Massimo Orlando dal quale rappresentato e difeso unitamente all’Avv. Usai Francesco, giuste procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il Decreto n. 699 del 2016 della Corte di appello di Firenze, emesso il 04/03/2016 e pubblicato il 27/04/2016, n. R.G.761/2015.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Con ricorso del 10 maggio 2014 il sig. (OMISSIS) deducendo un peggioramento della propria situazione economica rispetto all’epoca in cui furono raggiunti gli accordi relativi al mantenimento della figlia (OMISSIS) e deducendo altresi’ una raggiunta indipendenza economica della stessa chiedeva al Tribunale di Firenze di disporre la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia e, in subordine, una riduzione sensibile dell’assegno di mantenimento per le ragioni succitate.
2. Il Tribunale di Firenze, il 1 luglio 2015, pronunciava il decreto n. 7987/2015 con il quale disponeva la rideterminazione del contributo del padre al mantenimento della figlia in Euro 500 mensili in luogo di Euro 650 precedentemente concordati.
3. Avverso tale decreto il sig. (OMISSIS) proponeva reclamo deducendo la raggiunta indipendenza della figlia (OMISSIS) ventisettenne fuori corso all’universita’, nonche’ una drastica riduzione dei propri redditi rispetto all’epoca in cui fu raggiunto l’accordo per il mantenimento della figlia.
4. Avverso tale decreto il sig. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto – omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.
RITENUTO IN DIRITTO
che:
5. Il ricorso difetta di specificita’ quanto alla deduzione di violazione e falsa applicazione di una norma di legge. Dalla lettura del motivo di ricorso non si evince chiaramente quale sia la norma che il ricorrente assume essere stata violata.
6. Per quanto concerne l’omesso esame circa un fatto decisivo ai fini della decisione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, secondo la giurisprudenza di questa Corte la parte ricorrente dovra’ indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisivita’” del fatto stesso”.(Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2014, n. 19881). Il ricorso manifestamente non risponde all’osservanza di tali requisiti.
7. Va anche precisato che la Corte d’appello non ha omesso di considerare lo svolgimento dell’attivita’ lavorativa retribuita della (OMISSIS) ma l’ha ritenuta meramente precaria. La Corte ha anche ritenuto legittimo il completamento degli studi universitari per poter ottenere una collocazione sul mercato del lavoro adeguata alle aspettative della (OMISSIS) in relazione alla opportunita’ di terminare il percorso formativo e compatibilita’ delle spese che ne derivano con la sua condizione sociale.
8. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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