Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 luglio 2016, n. 15513

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale investitura delle Sezioni Unite affinché esse riesaminino la questione se il ricorso per cassazione immotivatamente contrario alla giurisprudenza di legittimità, a norma dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., debba essere rigettato per manifesta infondatezza anziché dichiarato inammissibile

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 26 luglio 2016, n. 15513

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9474/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 551/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del 6/05/2014, depositata il 16/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’08/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, (OMISSIS) e (OMISSIS). Dedusse di avere promesso di acquistare un fondo agricolo dai convenuti, che si erano obbligati a venderlo; che, contestualmente alla stipula del preliminare avvenuta il 24.11.1978, aveva ottenuto il possesso del fondo; che l’atto definitivo di compravendita non era stato poi stipulato; che egli fin dal 1978 aveva posseduto il fondo uti dominus. Chiese, pertanto, dichiararsi il suo acquisto, per usucapione speciale, della proprieta’ del fondo posseduto.
Il convenuto (OMISSIS) resistette alla domanda attorea, deducendo che nel preliminare era prevista una clausola risolutoria che consentiva al promittente venditore di recedere unilateralmente dal contratto per impossibilita’ sopravvenuta della vendita, impossibilita’ che – nella specie – si era verificata a seguito dell’instaurazione di procedimento penale per lottizzazione abusiva del terreno, che aveva impedito la stipula dell’atto pubblico, cio’ che lo aveva indotto ad offrire all’attore la restituzione dell’acconto ricevuto. Dedusse ancora la carenza dei presupposti richiesti dalla legge per la declaratoria di usucapione e, in via riconvenzionale, propose domande di arricchimento senza causa e di risarcimento del danno.
Nella contumacia dell’altro convenuto, il procedimento, a seguito del decesso dell’originario attore (avvenuto in corso di causa), fu proseguito dalla sua erede (OMISSIS).
Il Tribunale adito dichiaro’ inammissibile la domanda attorea e rigetto’ le riconvenzionali del convenuto, compensando tra le parti le spese del giudizio.
2. – Avverso la sentenza di primo grado propose gravame (OMISSIS); il giudizio di appello, prima interrotto per il decesso dell’appellante, fu poi riassunto e proseguito dal di lei erede (OMISSIS).
La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetto’ nel merito la domanda attorea.
3. – Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.
Il convenuto (OMISSIS) ha resistito con controricorso; mentre (OMISSIS), ritualmente intimato, non ha svolto attivita’ difensiva.
4. – Il procedimento e’ stato assegnato alla Sesta sezione civile di questa Corte.
Il Consigliere designato ha depositato la sua relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., nella quale ha osservato: “l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1140 e 1141 c.c., la nullita’ della sentenza impugnata, nonche’ l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello ritenuto che il promissario acquirente fosse mero detentore del fondo promesso in vendita e non avesse con tale fondo una relazione qualificabile come possesso utile ad usucapionem) appare manifestamente infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, non fornendo il ricorrente elementi per mutare orientamento – “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilita’ conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori; pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, e’ qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem, salvo la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’articolo 1141 c.c.” (Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008, Rv. 602815; nello stesso senso: Sez. 2, Sentenza n. 9896 del 26/04/2010, Rv. 612577; Sez. 2, Sentenza n. 1296 del 25/01/2010, Rv. 611222), avendo la Corte territoriale rilevato che l’attore non ha allegato ne’ provato una sopravvenuta interversione del possesso”. Il Relatore ha disposto, pertanto, che il ricorso fosse avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici.
Rileva in particolare il Collegio che, da un lato, la sentenza impugnata e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte circa la qualificazione – in assenza di interversio possessionis – come “detenzione”, e non come “possesso”, della disponibilita’, da parte del promissario acquirente, del bene consegnatogli prima della stipula del contratto definitivo; e, dall’altro, il ricorrente non ha offerto argomenti per mutare l’indirizzo giurisprudenziale, dal quale non v’e’ ragione di discostarsi.
Dovrebbe, pertanto, dichiararsi la inammissibilita’ del ricorso in applicazione dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, che, sotto il titolo “Inammissibilita’ del ricorso”, dispone che “Il ricorso e’ inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.
E tuttavia, tale declaratoria trova ostacolo nel principio di diritto enunciato dall’ordinanza delle Sezioni unite n. 19051 del 06/09/2010, Rv. 614183 (seguito poi da Sez. U, Sentenza n. 8923 del 19/04/2011, Rv. 616859; Sez. U, Sentenza n. 5941 del 16/04/2012, Rv. 621915; Sez. 1, Sentenza n. 5442 del 18/03/2016, Rv. 639015), secondo cui “Il ricorso scrutinato ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimita’ e non vengono prospettati argomenti per modificarla, posto che anche in mancanza, nel ricorso, di argomenti idonei a superare la ragione di diritto cui si e’ attenuto il giudice del merito, il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, con riguardo alla quale deve essere verificata la corrispondenza tra la decisione impugnata e la giurisprudenza di legittimita’, la prima risultasse non piu’ conforme alla seconda nel frattempo mutata”.
Il Collegio ritiene di non poter condividere tale principio di diritto, le cui ragioni fondanti reputa opportuno passare in rassegna prima di esporre i motivi che ne legittimano il superamento.
2. – Con la menzionata ordinanza (costituente, peraltro, una delle primissime applicazioni dell’articolo 360 bis c.p.c., inserito della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47 comma 1, lettera a), le Sezioni unite muovono dall’osservazione che l’articolo 360 bis c.p.c., ha configurato due ipotesi di inammissibilita’ del ricorso – quella di cui al n. 1, che ricorre “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”; e quella di cui al n. 2, che ricorre, invece, “quando e’ manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo” – aventi, quale tratto comune, il giudizio di manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno del motivo. Hanno ritenuto, pero’, le Sezioni unite che siffatto giudizio di manifesta infondatezza non sopporti di essere qualificato in termini di inammissibilita’ – cui, di contro, si riferiscono testualmente rubrica e incipit dell’articolo 360 bis c.p.c. – in quanto esso “non puo’ essere formulato altrimenti che avendo riguardo allo stato della giurisprudenza della Corte al momento della decisione sul ricorso, non al momento della decisione di merito ne’ a quello in cui il ricorso e’ proposto”.
Sul punto, le Sezioni unite muovono dall’osservare che, ai fini della decisione (di accoglimento o meno) del ricorso, non rileva quale fosse la giurisprudenza della Corte suprema nel momento in cui la pronuncia impugnata e’ stata emessa: rileva invece la giurisprudenza esistente nel momento in cui il ricorso viene ad essere deciso. E allora, qualora l’impugnata decisione di merito abbia deciso in modo conforme a quella che era in quel momento la giurisprudenza della Corte suprema, ma tale giurisprudenza sia successivamente mutata si’ da evidenziare la sussistenza del denunciato vizio di violazione di legge al momento della decisione del ricorso, la Corte di cassazione dovra’ comunque tener conto del nuovo orientamento e accogliere il ricorso, pur se quest’ultimo non contenga argomenti idonei a promuovere un mutamento della precedente giurisprudenza.
Cio’ significherebbe – secondo le Sezioni unite – che il ricorso deve essere comunque esaminato nel merito dalla Corte e non puo’ essere dichiarato inammissibile, non solo se la giurisprudenza della Corte sia mutata medio tempore, ma anche se essa sia rimasta stabile e non sia mutata nel tempo e anche se il ricorrente non abbia svolto argomentazioni critiche per ottenerne un mutamento. In ogni caso, sottolineano le Sezioni unite, la Corte dovrebbe esaminare nel merito il ricorso; e la conformita’ della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte non consentirebbe la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, giustificando, invece, solo una decisione di rigetto per manifesta infondatezza.
Ricondotta la fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., ad una ipotesi di “manifesta infondatezza” dell’impugnazione, le Sezioni unite sostengono poi che tale manifesta infondatezza non potrebbe comunque predicarsi come “inammissibilita’” del ricorso, essendo “inammissibilita’” e “manifesta infondatezza” due figurae iuris incompatibili tra loro.
In particolare, osservano le Sezioni unite, l'”inammissibilita’”, a differenza della “manifesta infondatezza”, non ha riguardo al giudizio sul fondamento dei motivi di ricorso, ma a fattori esterni a tale giudizio, quali i requisiti di legittimazione della parte e del suo difensore, l’impugnabilita’ del provvedimento, il difetto di conformita’ del motivo di ricorso ad uno di quelli previsti dall’articolo 360, il fatto che il motivo si diriga contro punti non sottoposti o non riproposti al giudice di merito, il difetto di sufficienza ed intelligibilita’ del discorso critico e via dicendo. Dal che il palese errore concettuale e logico in cui sarebbe incorso il legislatore del 2009 nel sanzionare con l’inammissibilita’ fattispecie – quali quelle di cui all’articolo 360 bis c.p.c. – che si risolvono in casi di manifesta infondatezza.
Corollario della conclusione cui pervengono le Sezioni unite e’ che le fattispecie di inammissibilita’ di cui all’articolo 360 bis c.p.c., in quanto configurano in realta’ ipotesi di “manifesta infondatezza” e comportano una pronuncia di rigetto e non di inammissibilita’ del ricorso, dovrebbero essere inquadrate nei casi contemplati al n. 5 dell’articolo 375 c.p.c. e non in quello previsto al n. 1 dello stesso articolo.
In definitiva, secondo le Sezioni unite, sarebbe del tutto estraneo al nostro ordinamento processuale un concetto di inammissibilita’ applicabile ad un motivo di ricorso conforme allo schema previsto dall’articolo 360 c.p.c., anche se tale motivo si ponga immotivatamente in contrasto con la giurisprudenza della Corte.
3. – Orbene, rileva anzitutto il Collegio che, per cogliere l’effettiva portata precettiva dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, occorre muovere dalle ragioni che ne hanno ispirato l’inserimento nel codice di rito.
Com’e’ noto, col Decreto Legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, intitolato “Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica etc.”, il legislatore si preoccupo’ di rivalutare la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione, al fine di restituire alla Corte il ruolo di garante dell’uniforme interpretazione della legge (articolo 65 ord. giud.) e, per cio’ stesso, della eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (articolo 3 Cost.).
Proprio nell’ottica del rafforzamento della funzione nomofilattica di questa Corte suprema fu introdotto l’articolo 366 bis c.p.c. (ora abrogato), il quale – sotto il titolo “Formulazione dei motivi” – prescriveva che, nel caso di ricorso per i motivi di cui ai primi quattro numeri dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, l’illustrazione di ciascun motivo doveva concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un “quesito di diritto”; mentre, nel caso di ricorso per il motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, l’illustrazione del motivo doveva contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la motivazione si assumeva insufficiente.
L’idea – forse la speranza – sottesa a quella riforma era che, se un’argomentazione non si fosse prestata ad essere sintetizzata, la parte si sarebbe astenuta dal proporre il ricorso e, per converso, quando fosse risultata sintetizzabile e fosse stata sintetizzata, la Corte sarebbe stata agevolata nel suo esame.
Purtroppo, l’esperienza applicativa del “quesito di diritto” non e’ stata positiva, soprattutto per la difficolta’ di configurare i termini in cui tale quesito dovesse essere formulato perche’ il motivo potesse sfuggire alla sanzione della inammissibilita’; e le difficolta’ di definire i contorni minimi del quesito hanno favorito irrigidimenti e ripulse.
E’ intervenuta cosi’ la L. 18 giugno 2009, n. 69, la quale -disponendo, con l’articolo 47, nuove modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione (modifiche destinate a valere, ai sensi dell’articolo 58, comma 5, per l’impugnazione dei provvedimenti pubblicati a partire dal 4.7.2009, data d’entrata in vigore della legge) – ha introdotto l’articolo 360 bis c.p.c., ed ha contestualmente abrogato l’articolo 366 bis c.p.c. e la relativa previsione del “quesito di diritto”.
La nuova disposizione, intitolata “Inammissibilita’ del ricorso”, si collega alla riorganizzazione ordinamentale della Corte di cassazione operata dalla stessa L. n. 69 del 2009 e alla introduzione di nuove modalita’ di decisione. In particolare, la Legge del 2009 ha riformato l’articolo 376 c.p.c. e – recependo una prassi organizzativa interna alla Corte, sfociata nella creazione della c.d. “Struttura” – ha previsto la creazione di una “apposita sezione” (corrispondente alla Sesta sezione civile) con il compito di verificare, con riferimento a ciascun ricorso, la sussistenza dei presupposti per la pronuncia in camera di consiglio nei casi di “inammissibilita’” del ricorso (articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1) o di “manifesta fondatezza o infondatezza” dello stesso (articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5). E’ stato cosi’ creato un “filtro” non gia’ all’accesso al giudizio di cassazione, ma all’accesso al rito dell’udienza pubblica dinanzi alle Sezioni ordinarie, prevedendosi la possibilita’ di decidere i ricorsi nell’ambito dell’apposita sezione con procedimento in Camera di consiglio.
Anche il novello articolo 360 bis c.p.c., come l’abrogato articolo 366 bis, punta a rafforzare la funzione di nomofilachia della Corte, con la correlativa espunzione dei ricorsi che non sottopongono alla Corte chiare questioni di diritto; anche la nuova disposizione ha di mira la repressione dell’abuso del ricorso per cassazione, quale figura di “abuso del processo”. Tali risultati, pero’, la nuova norma intende perseguire facendo perno non piu’ sulla formulazione di un quesito di diritto, ma sulla prescrizione che la censura mossa col motivo di ricorso sia rapportata al “diritto vivente”, al diritto oggettivo quale promana dall’interpretazione giurisprudenziale della legge nel suo momento applicativo.
In altre parole, come ha posto bene in luce la dottrina, il nuovo articolo 360 bis c.p.c., punta a rivitalizzare nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis; un principio, formatosi nel diritto comune e fatto proprio dai paesi di common law, che – sotto la spinta ideologica del mito illuministico della certezza e dell’autosufficienza della legge – e’ stato per lungo tempo svalutato nei paesi dell’Europa continentale.
4. – Nonostante che, nell’ordinamento italiano (come, d’altra parte, negli altri ordinamenti di civil law), valga il principio secondo cui il precedente ha un’efficacia meramente “persuasiva” o di “mero fatto” (salvo il vincolo del giudice di rinvio al “principio di diritto” enunciato ai sensi dell’articolo 384 c.p.c.), l’importanza del “precedente” e’ stata pero’ nell’ultimo decennio, non solo riscoperta sul piano teorico dalla dottrina, ma anche costantemente rafforzata da alcune modifiche del codice di procedura civile, introdotte a partire dal 2006, che si sono mosse proprio nella direzione di riconoscere un vero e proprio (per quanto limitato) “valore legale” al precedente giudiziario, recependo cosi’ – sia pure in una versione debole – il principio dello stare decisis.
Va in questa direzione, innanzitutto, il nuovo testo dell’articolo 374 c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, il cui terzo comma stabilisce che la singola Sezione della Corte di cassazione, ove ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, non puo’ decidere il ricorso in senso contrario a tale principio, ma e’ tenuta a rimettere alle dette Sezioni unite la decisione. E’ questo un caso – si e’ detto – in cui la regola dello stare decisis opera con un’efficacia “orizzontale”, interna cioe’ alla Corte di cassazione nella sua articolazione in Sezioni, laddove le Sezioni semplici sono tenute conformarsi ai principi di diritto dettati dalle Sezioni unite.
Nella direzione del recepimento del principio dello stare decisis va poi il nuovo primo comma dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che prescrive che la motivazione della sentenza contenga, con l’esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, anche il “riferimento ai precedenti conformi”. Qui il principio dello stare decisis opera – a differenza della fattispecie precedente – con un’efficacia “verticale”, nei rapporti cioe’ tra la Corte suprema e le Corti inferiori; non gia’ nel senso che i giudici di merito siano tenuti a conformarsi ai precedenti desumibili dalle sentenze della Corte suprema, ma nel senso che essi sono tenuti a considerare tali precedenti e: a) se ritengono di discostarsi da essi, hanno l’obbligo di motivare ed espone le ragioni giustificative della loro mancata adesione; b) se invece ritengono di aderirvi, non hanno l’obbligo di motivare tale adesione. E la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto in proposito che, “benche’ non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello “stare decisis”, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento, stando alla quale non e’ consentito discostarsi da un’interpretazione del giudice di legittimita’, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative” (cosi’, Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13620, in C.E.D. Cass. n. 623343).
Ulteriore e peculiare fattispecie in cui il precedente della Corte ha efficacia giuridica in senso “verticale”, nel rapporto tra Corte di cassazione e giudici di merito, e’ prevista ancora dall’articolo 420 bis c.p.c., articolo 146 bis disp. att. c.p.c. e Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 64, in tema di accertamento pregiudiziale relativo all’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro di livello nazionale, laddove si prevede che, dopo la prima pronuncia della Corte, i giudici di altre controversie possono si’ discostarsi da essa, ma possono farlo solo emettendo una pronuncia parziale suscettibile di immediato ricorso per cassazione (sulla portata, quale vincolo di tipo procedurale, della pronuncia della Corte suprema, Sez. U, Sentenza n. 20075 del 23/09/2010, Rv. 615075).
Ma quel che qui conta soprattutto osservare e’ che il recepimento del principio dello stare decisis – pur nella forma attenuata compatibile con i sistemi di civil law – e’ l’idea ispiratrice anche dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, laddove viene sancita la inammissibilita’ del ricorso “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.
A differenza delle fattispecie precedentemente richiamate, nella fattispecie descritta dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, il principio dello stare decisis non opera nei rapporti tra organi giurisdizionali (ne’ sul piano “orizzontale” relativo al rapporto tra Sezioni semplici e Sezioni unite della Corte di cassazione, ne’ sul piano “verticale” relativo al rapporto tra Corte di cassazione e giudici di merito); esso opera, invece, sul piano del rapporto tra la Corte di cassazione e le parti della causa; nel senso che impone alla parte che intende ricorrere per cassazione – a pena di inammissibilita’ del ricorso – di tener conto della giurisprudenza della Corte, di confrontarsi con essa e di argomentare, ove intenda sostenere un’interpretazione delle norme di diritto diversa da quella adottata dalla Corte.
5. – Una volta individuata la ratio ispiratrice dell’articolo 360 bis c.p.c., puo’ passarsi all’esame critico degli argomenti che le Sezioni unite hanno posto a fondamento della loro decisione.
5.1. – Innanzitutto, il Collegio non puo’ fare a meno di osservare che l’interpretazione che le Sezioni unite hanno dato all’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, rappresenta un’evidente forzatura della “lettera” della disposizione. L’articolo 12 preleggi, nel dettare i criteri alla stregua dei quali la legge deve essere interpretata, stabilisce che “non si puo’ ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Ora, e’ certo che il legislatore del 2009, con l’articolo 360 bis c.p.c., ha inteso configurare due casi di “inammissibilita’” del ricorso per cassazione: cosi’ recita la rubrica dell’articolo, cosi’ – coerentemente – recita il testo della disposizione.
E’ difficile, percio’, aderire alla conclusione delle Sezioni unite secondo cui, nei casi di cui all’articolo 360 bis c.p.c., il ricorso deve essere rigettato, e non dichiarato inammissibile.
5.2. – Il Collegio non condivide poi l’assunto delle Sezioni unite secondo cui l’inammissibilita’ dell’impugnazione potrebbe concettualmente configurarsi solo con riguardo ad ostacoli di natura strettamente processuale, e mai con riguardo alla fondatezza delle censure.
Il nostro ordinamento conosce, infatti, diverse figure di inammissibilita’ che guardano al merito dell’impugnazione:
a) una prima figura di inammissibilita’ di tale tipo e’ prevista innanzitutto dal codice di procedura penale, laddove l’articolo 606 c.p.p., comma 3, stabilisce che “Il ricorso e’ inammissibile se e’ proposto per motivi (…) manifestamente infondati”. E la giurisprudenza penale di questa Corte non manca di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione ogni volta che il motivo di ricorso sia ritenuto manifestamente privo di fondamento, anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte (cfr. ex multis, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Rv. 213981; Sez. 6, n. 35391 del 11/07/2003, Rv. 226332);
b) una ulteriore figura di inammissibilita’ per manifesta infondatezza e’ stata poi creata per via pretoria dalla Corte costituzionale, laddove tale Corte dichiara l’inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale proposta quando il remittente abbia ricostruito in modo erroneo o incompleto il quadro normativo di riferimento in modo tale che ne risulti minato l’iter logico-argomentativo posto a fondamento dell’ordinanza di rimessione (tra le piu’ recenti, Corte cost., ord. n. 136 del 2016; sent. n. 60 del 2015; sent. n. 241 del 2015) ovvero quando il remittente affermi la violazione di determinati parametri costituzionali senza fornire una motivazione specifica circa l’illegittimita’ della norma censurata e senza considerare la giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 174 del 2012);
c) infine, una figura di inammissibilita’ per ragioni attinenti al fondamento dell’impugnazione e’ stata piu’ di recente introdotta, nello stesso codice di procedura civile, dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha inserito l’articolo 348 bis c.p.c., disposizione che, col titolo “Inammissibilita’ dell’appello”, stabilisce che “(…) l’impugnazione e’ dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole probabilita’ di essere accolta”. Si tratta di una figura di inammissibilita’ che la migliore dottrina e la giurisprudenza collegano alla manifesta infondatezza dei motivi di appello (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20470 del 12/10/2015, Rv. 637505; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19944 del 22/09/2014, Rv. 632182; Sez. 6-2, Ordinanza n. 7273 del 27/03/2014, Rv. 630754).
Alla luce delle fattispecie appena richiamate, deve allora ritenersi che la figura della inammissibilita’ dell’impugnazione per ragioni che promanano dalla sua infondatezza non e’ affatto estranea al sistema e opera, anzi, in plurimi ordinamenti processuali, corrispondenti a differenti settori del diritto.
Deve riconoscersi, in realta’, che il nostro ordinamento conosce due tipi di inammissibilita’ dell’impugnazione: una inammissibilita’ di natura strettamente processuale, volta a sanzionare la carenza di potere di impugnare o i vizi dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione (inammissibilita’ in rito); e una inammissibilita’ per manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, volta a sanzionare il contenuto pretestuoso delle censure (inammissibilita’ in merito).
Non appare percio’ condivisibile l’assunto delle Sezioni unite secondo cui la manifesta infondatezza non potrebbe – per sua natura – dar luogo all’inammissibilita’ dell’impugnazione, cosicche’ l’inammissibilita’ configurata dall’articolo 360 bis c.p.c., non sarebbe vera inammissibilita’. Non vi e’, in realta’, alcun ostacolo di ordine concettuale che impedisca di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza.
6. – La constatata possibilita’ di configurare una “inammissibilita’ per manifesta infondatezza” del ricorso consente gia’ di pervenire ad un primo risultato.
Anche a voler ridurre le figure di inammissibilita’ previste dall’articolo 360 bis c.p.c., ad ipotesi di manifesta infondatezza nel merito del ricorso (come hanno ritenuto le Sezioni unite con la richiamata ordinanza n. 19051 del 2010), non vi sarebbe alcun ostacolo logico-giuridico a dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso per manifesta infondatezza, non vi sarebbe ragione alcuna perche’, quando ricorrono le fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., il ricorso debba essere rigettato nel merito e non invece – come prescrive la norma – dichiarato inammissibile.
Inquadrando le fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., nell’ambito della manifesta infondatezza nel merito, esse non sarebbero altro che “speciali ipotesi” di manifesta infondatezza (cosi’ sembra voler dire l’articolo 360 bis c.p.c., n. 2, che collega l’inammissibilita’ del ricorso proprio alla manifesta infondatezza della “censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”); “speciali ipotesi” di manifesta infondatezza sottratte – a motivo della loro peculiare gravita’ – all’ordinaria pronuncia di rigetto nel merito, per essere invece sanzionate con la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Cosi’ opinando, le fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., darebbero luogo a pronunce di inammissibilita’ che ricadrebbero nella previsione del n. 1 dell’articolo 375 c.p.c. (relativo al caso di “inammissibilita’” del ricorso), mentre il n. 5 dell’articolo 375 (relativo al caso di “manifesta infondatezza” – oltre che di manifesta fondatezza – del ricorso) rimarrebbe destinato alle altre situazioni in cui il ricorso si presenti manifestamente infondato nel merito per le piu’ varie ragioni.
In tal modo, pur inquadrando le fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., nell’ambito della fondatezza dell’impugnazione nel merito, verrebbe rispettata la lettera della legge.
7. – Ritiene tuttavia il Collegio che la fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, abbia diversa natura.
E invero, sia dall’analisi testuale dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1 (secondo cui “Il ricorso e’ inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”) che dalla sua collocazione sistematica nel codice (immediatamente successiva alla disposizione che prevede i motivi di ricorso), si ricava che la norma ha lo scopo di integrare l’articolo 360 c.p.c., dettando una prescrizione relativa alle modalita’ di formulazione e al contenuto del motivo di ricorso.
In particolare, l’articolo 360 bis, n. 1, impone ora al ricorrente – nel quadro di una piu’ pregnante efficacia del principio dello stare decisis e in coerenza con la funzione di nomofilachia affidata alla Corte di cassazione – di illustrare l’errore di diritto denunciato, tenendo conto dell’interpretazione giurisprudenziale della norma giuridica di cui assume la violazione o la falsa applicazione. Non e’ piu’ sufficiente, percio’, denunciare la violazione o la falsa applicazione di una norma di diritto alla stregua di uno dei motivi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, ma e’ divenuto ora necessario che la violazione o la falsa applicazione della norma di diritto sia denunciata “nella sua interpretazione giurisprudenziale”, nella configurazione che essa assume nel “diritto vivente”.
Il disposto dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, si concreta, percio’, nella previsione di un “onere” per il ricorrente (come hanno riconosciuto le stesse Sezioni unite: Sez. U, Sentenza n. 8923 del 19/04/2011, Rv. 616859); l’onere, a pena di inammissibilita’ del ricorso, di tener conto della giurisprudenza della Corte suprema e, allorquando la sentenza impugnata abbia deciso in modo conforme a tale giurisprudenza, l’ulteriore onere di offrire argomenti volti a contrastare l’arresto giurisprudenziale.
Con la previsione di tale onere non viene affatto ridotta l’area della ricorribilita’ per cassazione tracciata dall’articolo 360 c.p.c., ne’ viene toccata la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge (articolo 111 Cos., comma 7); semplicemente viene precisato come il motivo di cui all’articolo 360, deve essere formulato a fronte dei precedenti giurisprudenziali della Corte che hanno deciso casi analoghi; vengono dettate prescrizioni relative alle modalita’ del corretto esercizio del potere di ricorrere per cassazione.
In questo quadro, e’ agevole riconoscere come l’onere imposto al ricorrente dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, si ponga tra le prescrizioni processuali relative agli atti del procedimento, riguardando esso il contenuto dell’atto-ricorso, piu’ precisamente dei singoli motivi che compongono il ricorso.
In particolare, per essere conforme al dettato dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, il motivo di ricorso non puo’ limitarsi a contenere l’indicazione delle norme di legge violate, ma – dopo aver individuato la ratio decidendi della sentenza impugnata – deve articolarsi in un raffronto tra la regola giuridica applicata dai giudici di merito e i precedenti della Corte di cassazione.
Tale raffronto e’ richiesto dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, come presupposto per superare il giudizio di ammissibilita’ o inammissibilita’ del motivo. Ove tale raffronto dimostri che la Corte di merito si e’ discostata dalla giurisprudenza della Corte suprema, il ricorso sara’ senz’altro ammissibile; ove, al contrario, il detto raffronto dimostri che la Corte di merito non si e’ discostata dalla giurisprudenza di legittimita’, sara’ allora necessario per il ricorrente adempiere ad un ulteriore onere, espressamente indicato dall’articolo 360 bis, n. 1: quello di svolgere argomenti per contrastare l’indirizzo giurisprudenziale adottato dai giudici di merito.
L’articolo 360 bis n. 1 cod. proc. civ. – quale fattispecie che punta a rafforzare l’operare del principio dello stare decisis nel nostro ordinamento – ha pero’ due presupposti impliciti.
Il primo presupposto e’ che esista una “giurisprudenza della Corte” sul caso deciso. Secondo le “Linee guida per il funzionamento della sesta sezione civile”, diffuse con circolare del Primo Presidente del 22.4.2016, deve ritenersi che vi e’ “giurisprudenza” ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, quando sulla quaestio iuris decisa dalla sentenza impugnata: vi e’ una decisione a Sezioni unite; vi e’ un orientamento consolidato delle Sezioni semplici; vi sono poche sentenze di una o piu’ Sezioni semplici, se convergenti; vi e’ una sola sentenza, se ritenuta convincente.
Il secondo presupposto, implicito nella fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, e’ che la giurisprudenza della Corte sia rimasta immutata – come peraltro avviene di norma – nell’arco temporale che va dall’adozione della decisione impugnata, che ha deciso in conformita’ alla giurisprudenza della Corte, alla decisione sul ricorso. In sostanza, la figura della inammissibilita’ di cui all’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, sottintende la clausola “rebus sic stantibus”, sottintende cioe’ che la giurisprudenza della Corte di cassazione, cui la decisione impugnata sia conforme, non sia mutata nel tempo e perduri fino al momento della decisione del ricorso.
Orbene, ove manchi uno di tali presupposti sottintesi dalla disposizione in esame, non ricorrera’ la fattispecie di inammissibilita’ del ricorso prevista dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
Non vi potra’ essere percio’ inammissibilita’ del ricorso, ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, se, relativamente al caso sottoposto, non esista una giurisprudenza della Corte (nei termini dianzi definiti) ovvero se tale giurisprudenza sia mutata nell’arco temporale che va dalla pronuncia della decisione impugnata alla pronuncia sul ricorso. In questi casi, il ricorso sara’ ammissibile; esso, percio’, dovra’ essere esaminato nel merito e definito con pronuncia di accoglimento o di rigetto.
Ritiene il Collegio che l’inammissibilita’ sancita dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, riguardando il contenuto-forma dell’atto-ricorso, e’ di natura processuale: essa e’ conseguenza del mancato adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di formulare i motivi secondo le modalita’ prescritte dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
Si tratta di una figura di inammissibilita’ che – diversamente da quanto hanno ritenuto le Sezioni unite – prescinde dall’esame nel merito del ricorso e riguarda, invece, il profilo pregiudiziale della decidibilita’ nel merito del mezzo di impugnazione. Essa, infatti, emerge dalla verifica – mediante un primo esame dell’atto-ricorso – dell’avvenuto adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere motivazionale impostogli dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1; e impedisce l’esame del merito del ricorso.
Tale inammissibilita’, come tutte le inammissibilita’ di natura processuale, e’ genetica, ha riguardo cioe’ al momento della proposizione del ricorso (con particolare riguardo alla tecnica di formulazione dei motivi) e non puo’ essere sanata.
L’inammissibilita’ ex articolo 360 bis c.p.c., peraltro, non riguarda tanto il ricorso in se’, quanto i motivi che costituiscono il contenuto del ricorso.
Pertanto, solo ove il ricorso contenga un unico motivo, l’inammissibilita’ del motivo si tradurra’ nell’inammissibilita’ dell’intero ricorso. Qualora, invece, il ricorso contenga piu’ motivi, il ricorso sara’ inammissibile solo se l’inammissibilita’ riguardera’ tutti i motivi; se, invece, anche uno soltanto dei motivi non risulti inammissibile, il ricorso sara’ ammissibile (nel senso che sara’ stato legittimamente proposto), dovendo l’eventuale declaratoria di inammissibilita’ riguardare solo i singoli motivi.
8. – Il Collegio ritiene che l’interpretazione appena illustrata dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, consente di superare la piu’ grave obiezione mossa dalle Sezioni unite – con l’ordinanza n. 19051 del 2010 – alla configurabilita’ della fattispecie descritta dalla detta disposizione come figura di “inammissibilita’”.
Le Sezioni unite hanno rinvenuto un ostacolo alla possibilita’ di dichiarare inammissibile il ricorso (recte il motivo di ricorso), “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”, nella eventualita’ che la giurisprudenza della Corte muti nel corso del tempo e che, nel momento della decisione del ricorso, si trovi ad essere diversa rispetto a quella che era nel momento in cui fu adottata la decisione impugnata. Cio’ perche’ il mutamento della giurisprudenza medio tempore puo’ far si’ che l’originaria conformita’ della decisione impugnata alla giurisprudenza della Corte venga meno nel momento della decisione sul ricorso; o puo’ far si’, viceversa, che l’originario contrasto della decisione impugnata con la giurisprudenza della Corte sia superato, ove la Corte adotti nel frattempo una soluzione interpretativa eguale a quella adottata dai giudici di merito.
Queste eventualita’, secondo le Sezioni unite, impedirebbero di riconoscere nell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, una fattispecie di inammissibilita’ del ricorso, dovendo quest’ultimo essere comunque esaminato e non potendosi escludere a priori che venga accolto.
Il Collegio ritiene che l’eventualita’ che la giurisprudenza possa mutare nel corso del tempo non impedisce affatto – come hanno ritenuto invece le Sezioni unite – di riconoscere nell’inammissibilita’ del ricorso previda’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, una vera e propria inammissibilita’.
Come detto, la norma dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, prevede una figura di inammissibilita’ che ha come presupposto implicito la permanenza nel tempo della giurisprudenza applicata dal giudice di merito; si tratta di una fattispecie di inammissibilita’ subordinata alla clausola “rebus sic stantibus”.
Se, dunque, la giurisprudenza applicata dal giudice di merito venga medio tempore a mutare, non sara’ applicabile la fattispecie di cui all’articolo 360 bis c.p.c., n. 1: il ricorso sara’ ammissibile (anche se il ricorrente non abbia adempiuto all’onere di svolgere argomenti per contrastare la giurisprudenza applicata nella decisione impugnata) e la Corte dovra’ sempre esaminare il ricorso nel merito, decidendo con pronuncia di accoglimento o di rigetto. Parimenti avverra’ ove non esista una giurisprudenza della Corte di cassazione, come sopra definita.
E’ bensi’ vero allora – come hanno rilevato le Sezioni unite – che occorre guardare alla giurisprudenza esistente al momento della decisione del ricorso e non a quella esistente al momento dell’adozione della decisione impugnata; e’ parimenti vero che il ricorso potrebbe trovare accoglimento ove, al momento della decisione della Corte, la decisione impugnata risultasse non piu’ conforme alla giurisprudenza di legittimita’; tutto cio’, pero’, non e’ una buona ragione per ritenere che, quando la sentenza impugnata sia conforme alla giurisprudenza della Corte (rimasta immutata nel tempo che va dalla decisione impugnata e alla decisione sul ricorso) e non vengano prospettati argomenti per modificarla, il ricorso – scrutinato sotto la lente dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1 – debba essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile.
9. – Da quanto sopra detto, risulta chiara la distinzione tra la “inammissibilita’” del ricorso prevista dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, che – come tutte le figure di inammissibilita’ – deve intendersi richiamata dall’articolo 375 c.p.c., n. 1 e la “manifesta infondatezza” del ricorso, richiamata invece dall’articolo 375 c.p.c. n. 5.
Se – come si e’ veduto – l’inammissibilita’ di cui all’articolo 360 bis c.p.c., ha natura strettamente processuale, quale sanzione per la violazione dei precetti relativi al contenuto-forma dell’atto-ricorso, essa non puo’ ridursi alla “manifesta infondatezza” del ricorso; ne’ puo’ ritenersi che il termine “inammissibilita’” sia stato impropriamente utilizzato dal legislatore.
Non si tratta solo di una questione formale, afferente alla correttezza della formula definitoria del giudizio, nella sua alternativa tra declaratoria di inammissibilita’ e pronuncia di rigetto.
Invero, negare il carattere processuale dell’inammissibilita’ comminata dall’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, significa svuotare la fattispecie normativa del suo contenuto precettivo, obliterare la nuova disciplina relativa alle modalita’ di formulazione dei motivi e gli oneri che ne derivano per il ricorrente; significa anche ripudiare quel rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte suprema, attuata tramite il pur timido ricorso al principio dello stare decisis, che e’ la ragione ispiratrice dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
Il Collegio ritiene, percio’, che le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite con la richiamata ordinanza n. 19051 del 2010, laddove hanno affermato che 1′”inammissibilita’” prevista dall’articolo 360 bis, deve risolversi in un “rigetto” del ricorso, non possono condividersi: l’inammissibilita’ di cui all’articolo 360 bis c.p.c., e’ una inammissibilita’ di tipo processuale, che impedisce l’esame nel merito del ricorso e – come tale – essa va dichiarata in limine, determina cioe’ una declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
10. – Alla stregua di quanto sopra, non condividendo il Collegio il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite, va rimessa a queste ultime la decisione del presente ricorso ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 3.
Esistono tuttavia altri due ordini di ragioni, previste dall’articolo 374 c.p.c., comma 2, per rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni unite.
Si e’ recentemente manifestato tra le altre Sezioni semplici piu’ di un dissenso sul principio di diritto dettato dalle Sezioni unite con l’ordinanza n. 19051 del 2010.
Cosi’, la Sezione quinta, in manifesto contrasto con la richiamata ordinanza delle Sezioni unite, ha statuito che “Il ricorso per cassazione che non offra elementi per modificare la giurisprudenza di legittimita’, a cui la sentenza impugnata e’ conforme, deve essere rigettato in rito e non nel merito ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, che, nell’evocare un presupposto processuale, ha introdotto una griglia valutativa di ammissibilita’, in luogo di quella anteriore costituita dal quesito di diritto, ponendo a carico del ricorrente un onere argomentativo, il cui parametro di valutazione e’ costituito dal momento della proposizione del ricorso” (Sez. 5, Sentenza n. 23586 del 18/11/2015, Rv. 637474); e sulla medesima scia si e’ posta anche la Sezione prima con una recentissima pronuncia: Sez. 1, Sentenza n. 8804 del 04/05/2016, Rv. 639563.
Tale contrasto giurisprudenziale giustifica ulteriormente, ai sensi dall’articolo 374 c.p.c., comma 2, la rimessione del procedimento alle Sezioni unite, perche’ queste riesaminino la quaestio iuris, alla luce degli argomenti svolti nella presente ordinanza e nelle richiamate sentenze.
Infine, appare evidente come l’interpretazione dell’articolo 360 bis c.p.c., costituisca una questione di “particolare importanza”, dalla soluzione della quale dipende l’intero assetto del giudizio di cassazione – con riguardo ai rapporti tra la speciale sezione prevista dall’articolo 376 c.p.c. e le sezioni ordinarie – e la configurazione dello stesso sindacato di legittimita’.
La “particolare importanza” della questione di diritto impone, ai sensi del medesimo articolo 374 c.p.c., comma 2, la rimessione del procedimento alle Sezioni unite.

P.Q.M.

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