Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 marzo 2017, n. 7390

La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all’effettiva apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che, sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 22 marzo 2017, n. 7390

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (studio (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimato –

(OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso l’avv. (OMISSIS) (fax (OMISSIS) pec (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2015 della Corte di appello di Napoli, emessa il 4 febbraio 2015 e depositata il 19 febbraio 2015, n. 1393/14 R.G.V.G..

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Con sentenza del 19 febbraio 2015 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 59 del 2014 emessa dal tribunale di Napoli.

2. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: con il primo lamenta la nullita’ della sentenza e dunque la violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 4, relativamente all’articolo 111 Cost., comma 6 e all’articolo 112 c.p.c., essendosi il giudizio prefallimentare svolto in assenza di contraddittorio, apparendo la notifica del ricorso e del decreto di convocazione a mezzo PEC del tutto inidonea a garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa.

3. Con il secondo motivo la societa’ ricorrente lamenta l’illegittimita’ costituzionale e/o il contrasto con la C.E.D.U. dell’articolo 15, comma 3 L. Fall., che prevede siffatta forma di notificazione.

4. Con il terzo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5 L. Fall., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 ovvero in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale limitato il proprio esame al solo credito posto a fondamento dell’istanza di fallimento, senza svolgere un esame reale circa la reale sussistenza dello stato di insolvenza della fallenda.

Ritenuto che:

5. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati. La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamente avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all’effettiva apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che e’ quello della conoscibilita’ dell’atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico). Il sistema vigente, inoltre, non prevede (come vorrebbe il ricorrente) la necessita’ di una certificazione di conformita’ all’originale degli atti da parte del cancelliere.

6. Il terzo motivo e’ infondato perche’ correttamente la Corte territoriale ha desunto lo stato di insolvenza dall’inadempimento dedotto dal creditore ricorrente, coerentemente al criterio normativo per cui lo stato di insolvenza puo’ essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila.

7. Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 4.200 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

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