Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 ottobre 2016, n. 21328

Ai fini Irap inutile per il dominus dello studio considerato associato perché intestato anche al figlio, affermare che i compensi sono dovuti solo alla sua attività mentre il nome del figlio è stato messo solo per facilitare il suo inserimento al posto dell’originario titolare

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile
Ordinanza 20 ottobre 2016, n. 21328

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21055-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 759/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 28/02/2014, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta insistendo per l’accoglimento.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

(OMISSIS), in qualita’ di legale rappresentante dello studio associato (OMISSIS), ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 759/11/2014, depositata il 31 marzo 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, e’ stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36 bis per omesso versamento Irap relativa all’anno 2008.

La CTR, in particolare, affermava che, in considerazione delle dimensioni strutturali dello studio associato, della sua allocazione in zona centrale della citta’ ad elevato costo abitativo, dei beni strumentali utilizzati, del costoso arredamento, in aggiunta alle strumentazioni professionali e ad alta tecnologia ai vari consumi per oltre 50.000,00 Euro, sussistevano i presupposti per l’assoggettamento ad Irap.

Il contribuente ha altresi’ depositato memoria illustrativa.

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 2 e 3, nonche’ degli articoli 2727 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), deducendo la mancanza del presupposto impositivo Irap, per carenza dell’autonoma organizzazione e rilevando altresi’ l’imputabilita’ del compenso all’esclusiva attivita’ dell’avv. (OMISSIS).

Il motivo appare infondato.

Conviene premettere che le Ss.Uu. di questa Corte hanno affermato che l’esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attivita’ (Cass. Ss.Uu. 7371/2016).

In presenza di studio associato appare dunque irrilevante il fatto che essa sia stato costituito al fine di facilitare l’inserimento del figlio dell’originario titolare nell’attivita’ professionale posto che l’esercizio dell’attivita’ professionale in forma associata costituisce ex lege presupposto dell’Irap.

La CTR ha inoltre escluso, con valutazione di merito che non e’ sindacabile nel presente giudizio, che l’attivita’ dello studio associato fosse frutto dell’attivita’ esclusiva del solo ricorrente, riferendo che dalle copie delle parcelle prodotte, alcune erano riferite all’avv. (OMISSIS), altre all’avv. (OMISSIS) ed altre intestate allo studio associato.

La CTR ha altresi’ accertato la sussistenza di un rapporto di reciproca collaborazione e sostituibilita’ dei professionisti nell’espletamento degli incarichi affidati, si’ da potersi ritenere che il reddito prodotto non fosse frutto dell’attivita’ esclusiva di ciascun componente, ma derivasse dall’apporto (seppure con diverse modalita’ e caratteristiche) di entrambi gli associati.

Ed invero il reddito relativo all’anno 2008 risulta conseguito dall’associazione professionale, e non gia’ dal solo (OMISSIS), ed e’ stato suddiviso tra i due professionisti in ragione della meta’.

Anche tale circostanza appare significativa sia del carattere unitario dell’associazione che del rapporto di stretta collaborazione tra gli associati, la cui attivita’ si integrava reciprocamente, non risultando una netta distinzione, nell’ambito dei compensi complessivamente conseguiti, in ragione delle prestazioni professionali effettuate in via esclusiva da ciascuno di essi.

Considerato che il ricorso e’ stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13

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